§ 2.1.96 - L.R. 9 settembre 2011, n. 19.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:09/09/2011
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000)
Art. 3.  (Inserimento di articoli dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000)
Art. 4.  (Disposizioni transitorie)
Art. 5.  (Abrogazioni)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.96 - L.R. 9 settembre 2011, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise)

(B.U. 16 settembre 2011, n. 25)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6)

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla presente legge. La Commissione tecnica forestale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) il dirigente regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

b) il dirigente regionale competente in materia di beni ambientali, o suo delegato;

c) un dirigente o funzionario in rappresentanza dell'associazione di comuni territorialmente interessata, o del comune territorialmente interessato, ove manchi l'associazione in qualunque forma;

d) sulla base di apposita convenzione, i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato, o loro delegati, competenti per territorio;

e) due rappresentanti delle imprese boschive nominati dal Consiglio regionale.";

 

 

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La Commissione delibera sulle domande di iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive previsto all'articolo 16, nonché sulle sospensioni, cancellazioni e reintegrazioni, e su quanto altro il presidente ritenga di porre all'ordine del giorno.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000)

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 16 Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive

1. E' istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, di seguito denominato "Albo", secondo la disciplina di cui al presente articolo ed agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese aventi sede nella regione Molise, al fine di partecipare alle gare per l'acquisto di materiali legnosi messi in vendita da enti pubblici. Le imprese aventi sede in altre regioni partecipano alle gare a condizione che siano in regola con le norme vigenti nelle regioni di appartenenza.

3. Il certificato di iscrizione all'Albo viene rilasciato, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, dal dirigente regionale competente in materia di foreste ed ha validità di un anno. Il certificato di iscrizione ha valore anche di certificato di idoneità forestale.".

 

     Art. 3. (Inserimento di articoli dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 6/2000 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 16 bis. Classi delle imprese

1. L'Albo è suddiviso in due classi di iscrizione, "classe A" e "classe B".

2. Per l'iscrizione alla "classe A", oltre ai requisiti di cui all'articolo 16-ter, occorre, nei tre anni antecedenti all'istanza:

a) avere svolto un numero di giornate lavorative pari ad almeno 906;

b) aver ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici o privati per un importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

3. Per l'iscrizione alla "classe B", oltre ai requisiti di cui all'articolo 16-ter, occorre, nei tre anni antecedenti all'istanza:

a) avere svolto un numero di giornate lavorative pari ad almeno 1359;

b) avere ottenuto utilizzazioni boschive da enti pubblici per un importo complessivo pari ad almeno 200.000 euro.

4. Le ditte iscritte nella "classe A" possono concorrere per lotti boschivi il cui importo a base d'asta è pari o inferiore a 100.000 euro. Le ditte iscritte nella "classe B" possono concorrere per qualsiasi lotto boschivo, indipendentemente dall'importo posto a base d'asta.

 

Art. 16 ter. Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo le imprese boschive devono presentare alla Commissione tecnica forestale apposita istanza corredata, secondo legge, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti:

a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, con la qualità di impresa boschiva;

b) la residenza del titolare o del rappresentante legale;

c) l'assenza di risultanze nel casellario giudiziale relativamente al titolare o al legale rappresentante;

d) la regolarità contributiva;

e) la dotazione di mezzi meccanici idonei all'attività;

f) l'assenza di procedure fallimentari, o analoghe, definite o in corso;

g) a seconda della classe per la quale si richiede l'iscrizione, il numero di giornate lavorative e il valore delle utilizzazioni boschive indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 16-bis.

2. In allegato all'istanza le imprese devono altresì produrre attestazioni di referenze bancarie comprovanti la solidità economico-finanziaria e la solvibilità.

3. La Commissione tecnica forestale, sulla base dell'istanza e dei suoi allegati, verifica nei modi di legge la sussistenza dei requisiti dichiarati e documentati ed acquisisce altresì informazioni circa eventuali infrazioni a leggi e regolamenti forestali e circa quanto altro possa essere utile a valutare le capacità operative del richiedente.

4. L'iscrizione all'Albo o l'eventuale diniego sono deliberati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. L'iscrizione acquista efficacia con la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. L'Albo è soggetto a revisione biennale nei modi di cui al comma 3. A tal fine le imprese iscritte, dietro richiesta della Commissione tecnica forestale, rinnovano gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. Sono esonerate dalle formalità connesse con la revisione biennale dell'Albo le imprese boschive che, alla scadenza del biennio, risultano iscritte da meno di sei mesi.

 

Art. 16 quater. Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. La Commissione tecnica forestale dispone la sospensione dell'iscrizione nell'Albo quando l'impresa:

a) abbia in corso procedimento fallimentare, di concordato o procedure analoghe;

b) abbia in corso procedimenti penali per danneggiamento al soprassuolo boschivo nel corso di utilizzazioni;

c) non abbia provveduto a pagare le rate di un lotto boschivo entro i termini stabiliti dal capitolato;

d) non abbia provveduto a pagare, entro 60 giorni dall'invito formale, sanzioni, penali e quant'altro stabilito in sede di collaudo;

e) non abbia provveduto al regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o abbia omesso versamenti assicurativi e previdenziali;

f) abbia dimostrato negligenza nella conduzione delle utilizzazioni.

2. La Commissione tecnica forestale dispone la cancellazione dall'Albo quando l'impresa:

a) abbia perso i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo16-ter, lettere a) e c);

b) non si assoggetti alla revisione biennale dell'Albo;

c) sia interessata da dichiarazione di fallimento, o provvedimento analogo;

d) abbia reiterato condotte per le quali aveva già subito provvedimento di sospensione;

e) abbia reiterato condotte negligenti nella conduzione delle utilizzazioni;

f) faccia espressa richiesta di cancellazione;

g) abbia cessato l'attività.

3. Le situazioni e le irregolarità previste come cause di sospensione e di cancellazione sono accertate direttamente dall'amministrazione regionale ovvero dietro segnalazione alla Commissione tecnica forestale degli enti concedenti le utilizzazioni boschive, del Corpo forestale dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di uffici di polizia amministrativa o giudiziaria.

4. Cessate le cause di sospensione, l'iscrizione si riattiva in esito alla medesima procedura prevista all'articolo 16-ter.

5. Le imprese cancellate possono richiedere la nuova iscrizione non prima del decorso di tre anni dal provvedimento di cancellazione.

 

Art. 16 quinquies. Ricorso in opposizione

1. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, di sospensione e di cancellazione è ammesso ricorso in opposizione alla Commissione tecnica forestale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione del medesimo se successiva.

2. In caso di accoglimento, contestualmente la Commissione tecnica forestale dispone l'iscrizione o la reiscrizione nell'Albo e la relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie)

1. I certificati di idoneità forestale già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 19 settembre 2008, sono validi sino alla loro scadenza biennale.

 

     Art. 5. (Abrogazioni)

1. E' abrogato il regolamento regionale 6 dicembre 2002, n. 13, "Regolamento regionale recante: 'Istituzione dell'Albo regionale delle Imprese Boschive'".

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.