§ 2.1.99 - L.R. 22 gennaio 2014, n. 2.
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:22/01/2014
Numero:2


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .


§ 2.1.99 - L.R. 22 gennaio 2014, n. 2.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6.

(B.U. 31 gennaio 2014, n. 2)

 

Art. 1.

1. All'articolo 18 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le entrate derivanti dai proventi della vendita delle piante prodotte nelle strutture vivaistiche regionali, nonché gli altri introiti derivanti dalla gestione del demanio silvopastorale regionale (capitolo n. 8600 della UPB n. 062 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale), sono vincolati alla copertura degli oneri per la gestione ordinaria dei vivai forestali regionali (capitolo n. 28800 della UPB n. 321 dello stato di previsione delle uscite del bilancio regionale).".

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.