§ 3.2.7 - Legge Regionale 2 settembre 1999, n. 29.
Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 pianificazione territoriale
Data:02/09/1999
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambiti di applicazione.
Art. 2.  Conferimento di compiti e funzioni amministrative alle Comunità montane.
Art. 3.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 4.  Ripartizione del Fondo regionale per la montagna.
Art. 5.  Beneficiari.
Art. 6.  Azioni di tutela.
Art. 7.  Forme di gestione del patrimonio silvo-pastorale.
Art. 8.  Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture.
Art. 9.  Interventi per i giovani agricoltori.
Art. 10.  Promozione dell'agriturismo.
Art. 11.  Promozione dell'artigianato.
Art. 12.  Agevolazioni per le piccole imprese commerciali.
Art. 13.  Sviluppo dell'agricoltura di montagna.
Art. 14.  Interventi per la valorizzazione della foraggicoltura e della cerealicoltura per uso zootecnico.
Art. 15.  Interventi a favore dell'alpeggio.
Art. 16.  Organizzazioni montane e gestione associata dei beni di uso civico.
Art. 17.  Interventi di assistenza zooiatrica.
Art. 18.  Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte delle aziende montane.
Art. 19.  Interventi a favore degli allevamenti.
Art. 20.  Interventi a favore della consulenza tecnico-scientifica.
Art. 21.  Agevolazioni per il riordino fondiario e la conservazione delle unità produttive.
Art. 22.  Incentivi per l'insediamento in zone montane.
Art. 23.  Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici.
Art. 24.  Informatizzazione.
Art. 25.  Servizio scolastico.
Art. 26.  Servizio socio-sanitario.
Art. 27.  Sistema viario e trasporto pubblico.
Art. 28.  Procedure per gli interventi.
Art. 29.  Conferenza sulla montagna.
Art. 30.  Giornata della montagna.
Art. 31.  Abrogazione di norme.
Art. 32.  Divieto di cumulo di benefici.
Art. 33.  Norma finanziaria.
Art. 34.  Rispetto degli obblighi comunitari.


§ 3.2.7 - Legge Regionale 2 settembre 1999, n. 29.

Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1999).

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità ed ambiti di applicazione.

     1. La Regione Molise, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale della montagna, con specifica attenzione alle risorse umane e culturali, all'ambiente ed alle attività economiche, in applicazione della legge nazionale n. 97 del 31 gennaio 1994, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi diretti:

     a) allo sviluppo ed utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo, ambientale e ricreativo;

     b) a favorire lo sviluppo ed il consolidamento di un servizio scolastico in linea con gli standard di qualità nazionali;

     c) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture e allevamenti alternativi;

     d) alla promozione eli un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli eli reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;

     e) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del territorio montano;

     f) al potenziamento dei servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese che operano e che abbiano sede nei territori montani.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori montani delle Comunità montane rideterminate ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990 e successive modifiche e rientranti nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX del Regolamento CE n. 950/1997.

     3. Fino all'approvazione della legge regionale per la rideterminazione dei territori delle Comunità Montane, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle attuali Comunità Montane e delle Zone Svantaggiate determinate ai sensi della Direttiva CEE n. 268/1975 [1].

 

     Art. 2. Conferimento di compiti e funzioni amministrative alle Comunità montane.

     1. Alle Comunità montane sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge agli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22.

     2. Alle Comunità montane sono, altresì, delegate le funzioni e i compiti amministrativi per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 10.

     3. Per le modalità del conferimento, il trasferimento delle risorse, la regolazione dei rapporti tra le Comunità montane, i Comuni e la Regione, i poteri sostitutivi in caso di inadempienze, si applicano le disposizioni generali della legge regionale per l'attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 3. Fondo regionale per la montagna.

     1. E' costituito il Fondo regionale per la montagna formato da:

     - assegnazioni annuali del Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97/1994;

     - assegnazioni annuali regionali, almeno pari alle assegnazioni di cui al punto precedente, da definire in sede di formulazione di Bilancio in termini di competenza e di cassa e da iscrivere in appositi capitoli;

     - assegnazioni di altre leggi nazionali a destinazione vincolata;

     - fondi comunitari, nazionali e regionali connessi con l'attuazione di programmi comunitari;

     - finanziamenti regionali di progetti speciali proposti dalle Comunità montane.

     2. Oltre ai finanziamenti di cui al comma 1, i programmi annuali di settore dovranno riservare appositi stanziamenti per l'attuazione di interventi aggiuntivi nelle zone svantaggiate di cui al Titolo IX del Regolamento CE n. 950/1997.

 

     Art. 4. Ripartizione del Fondo regionale per la montagna.

     1. Il fondo regionale per la montagna è ripartito dalla Giunta Regionale tra le varie Comunità Montane proporzionalmente agli interventi e alla popolazione residente; successivamente alla rideterminazione dei territori delle Comunità Montane, ai sensi dell'articolo 28, comma quarto, della legge n. 142/1990, e successive modificazioni, la ripartizione avverrà in base ai criteri di graduazione e differenziazione degli interventi ed alle fasce altimetriche [2].

     2. Per l'esercizio delle singole funzioni ad esse conferite e negli interventi da esse operati nell'ambito dei singoli territori, le Comunità montane possono osservare gli stessi criteri di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. Beneficiari.

     1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge in ordine di preferenza i seguenti soggetti:

     a) coltivatori diretti, singoli o associati, imprenditori agricoli a titolo principale:

     b) imprenditori agricoli a titolo parziale ai sensi dell'art. 5 lettera a) del Regolamento CEE n. 950/1997; piccole e medie imprese del turismo dell'artigianato e del commercio operanti nelle zone di cui all'articolo 1 - comma 2.

     2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata precedenza alle imprese singole o associate gestite da giovani o con presenza di giovani coadiuvanti che non abbiano compiuto i 40 anni al momento della presentazione della domanda per l'erogazione delle provvidenze.

TITOLO II

Interventi speciali e settoriali

 

     Art. 6. Azioni di tutela.

     1. La Regione, o le Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contemplare nei piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale di cui alla legge 18 maggio 1989 - n. 183, interventi speciali per la salvaguardia dello spazio naturale e dell'ambiente in conformità con i Regolamenti CE nn. 2078/1992 e 2080/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Gli interventi di cui sopra sono stabiliti rispettando le seguenti priorità:

     a) la sistemazione idrogeologica e forestale mediante la gestione di terreni demaniali e/o di uso civico e/o di gestione di un ente pubblico che rivestano interesse generale e non arrechino alcun vantaggio economico diretto a imprese private;

     b) il rimboschimento di terreni ai sensi del regolamento CE n. 2080/1992, prevedendo contributi per le spese di rimboschimento, premi annuali per ettaro imboschito ed incentivi per il miglioramento stesso delle superfici boschive. Gli importi degli aiuti per tali operazioni saranno quelli fissati dal Regolamento CE n. 2080/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Per il settore della forestazione vengono previsti, annualmente, interventi che assicurino i livelli occupazionali dei lavoratori forestali impegnati a tempo determinato presso gli Enti Pubblici alla data del 31 dicembre 1998. Gli interventi di cui al punto precedente, sono diretti a garantire un numero di giornate lavorative procapite non inferiore a 151 su base annua;

     c) la sistemazione dei pascoli e la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi. Gli importi degli aiuti saranno quelli fissati dal Regolamento CE n. 2078/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) la riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci nonché l'introduzione o il mantenimento di metodi dell'agricoltura biologica. Gli importi di tali aiuti saranno quelli fissati dal Regolamento CE n. 2078/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le Comunità montane possono affidare in appalto il compimento delle suddette attività, nonché opere di manutenzione di superfici agroforestali abbandonate con relativo controllo fitosanitario, miglioramento dei pascoli e ricostruzione di piste forestali, secondo le modalità ed i limiti di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai coltivatori diretti, singoli o associati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, previa valutazione dell'interesse pubblico ed in conformità con le disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici.

 

     Art. 7. Forme di gestione del patrimonio silvo-pastorale.

     1. Le Comunità Montane, nell'ambito delle zone di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa con i Comuni, promuovono adeguate forme di gestione del patrimonio silvo-pastorale:

     a) con apposite convenzioni tra i proprietari;

     b) con la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata con istanza da prodursi all'ente di competenza.

 

     Art. 8. Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture.

     1. Al fine di assicurare migliori condizioni di vita e di esercizio agli imprenditori agricoli, sono concessi contributi in conto capitale per acquisto, ristrutturazione ed adeguamento funzionale di preesistenti fabbricati rurali in zone di cui all'articolo 1, comma 2.

     2. I suddetti contributi, a norma dell'articolo 12 del Regolamento CE n. 950/1997 e sue successive modificazioni, vengono fissati nel 50% della spesa massima ammissibile agli aiuti e per un importo massimo di Lire 200.000.000 per gli agricoltori singoli e di Lire 400.000.000 per gli associati.

     3. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle popolazioni montane e delle aziende agricole, le Comunità montane prevedono finanziamenti pari al 100% della spesa per allacciamento delle proprietà private alla rete pubblica idrica, di viabilità, telefonica ed elettrica nelle zone di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 9. Interventi per i giovani agricoltori.

     1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, è applicata la preferenza prevista dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni residenti nei Comuni montani;

     b) cooperative agricole con sede nei Comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40% da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 e per le finalità previste dallo stesso comma, sono concessi contributi in conto capitale sino al 50% della spesa ammissibile agli aiuti e per un importo massimo di Lire 400.000.000, per acquisto terreni, permuta, ampliamento, accorpamento fondiario nonché acquisto quote spettanti ai coeredi nelle successioni ereditarie e relative spese notarili.

 

     Art. 10. Promozione dell'agriturismo.

     1. La Regione promuove con priorità nelle aree montane lo sviluppo dell'agriturismo mediante l'approvazione di apposita normativa, da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93 - comma 3 del Trattato.

     2. Al fine di valorizzare le potenzialità dei fabbricati e nuclei rurali ed evitare lo spopolamento, le Comunità montane concedono contributi in conto capitale per la ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati rurali fino al 50% della spesa massima ammissibile fissata in Lire 200.000.000.

     3. La Giunta Regionale prevede, secondo un programma esecutivo, interventi, che sono attuati dalle Comunità montane, per la tutela e la valorizzazione dei beni ritenuti di notevole interesse per l'archeologia, la storia, il patrimonio culturale del Molise.

 

     Art. 11. Promozione dell'artigianato.

     1. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni montane nelle zone di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo di attività artigianali rurali e locali destinati esclusivamente a micro-imprese e finalizzate ad attività rientranti nei servizi di prossimità, mediante finanziamenti da ripartire tra le Comunità montane che dispongono contributi non superiori al 50% della spesa massima ammissibile ammontante a Lire 100.000.000.

 

     Art. 12. Agevolazioni per le piccole imprese commerciali.

     1. In conformità ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la Giunta Regionale a cadenza triennale individua, con apposito elenco, i Comuni con meno di 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1 ove le imprese commerciali, con un giro di affari assoggettato a I.V.A. inferiore a 60 milioni, sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, con possibilità di determinazione del reddito di impresa sulla base di un concordato con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

TITOLO III

Salvaguardia e sviluppo del sistema agricolo montano

 

     Art. 13. Sviluppo dell'agricoltura di montagna.

     1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura praticata nelle aree di cui all'articolo 1, prevede azioni dirette a:

     a) promuovere ed incentivare la presenza dell'uomo e delle sue molteplici attività, attraverso il corretto utilizzo delle risorse proprie del territorio montano;

     b) promuovere e incentivare gli interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale e il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale;

     c) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni foraggiere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto delle carni, lattiero- caseario e degli allevamenti minori;

     d) favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;

     e) potenziare i servizi di sviluppo socio-economico a favore delle imprese montane, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione, all'assistenza tecnica e alla formazione professionale.

 

     Art. 14. Interventi per la valorizzazione della foraggicoltura e della cerealicoltura per uso zootecnico.

     1. Al fine di valorizzare le risorse foraggere delle zone montane di cui all'articolo 1, la Regione prevede finanziamenti e relativi programmi conferendo alle Comunità montane il compito di erogare contributi, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento CEE n. 950/1997, a imprenditori associati, a cooperative agricole e ad associazioni di produttori, per investimenti collettivi atti al miglioramento delle produzioni foraggere e cerealicole per uso zootecnico e necessari per la razionalizzazione delle fasi di conservazione e distribuzione delle stesse, sulla base dei criteri già fissati nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 5283 del 28 novembre 1994 e n. 266 del 9 marzo 1998.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono azioni volte:

     a) alla realizzazione di programmi di miglioramento di prati artificiali, dei prati naturali, dei prati-pascoli e dei pascoli naturali, allo scopo di migliorare la produzione e le caratteristiche nutrizionali del foraggio, mediante l'adozione di pratiche agronomiche compatibili, a basso impatto ambientale e con l'eventuale utilizzo, appropriato, dei reflui zootecnici o di altra natura;

     b) all'acquisto di macchine ed attrezzature per la coltivazione, lo sfalcio, la raccolta, il trasporto e la distribuzione del foraggio, commisurate alle effettive esigenze aziendali;

     c) all'acquisto ed alla installazione, di impianti per l'insilamento, l'essiccazione, la disidratazione o altri sistemi di condizionamento e stoccaggio del foraggio e dei cereali per uso zootecnico.

 

     Art. 15. Interventi a favore dell'alpeggio.

     1. Al fine di agevolare e consolidare la pratica dell'alpeggio in armonia con quanto previsto dal Regolamento CE n. 2078/ 1992, per l'utilizzo diretto della flora pabulare naturale da parte del bestiame pascolante, favorendo, nel contempo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio montano, possono essere concessi dalle Comunità montane a imprenditori agricoli singoli o associati contributi annuali per:

     a) la conduzione al pascolo, su proprietà pubblica o privata, di mandrie o greggi di animali bovini, ovi-caprini ed equini;

     b) lo sfalcio, l'utilizzo o la distruzione dell'erba vecchia non utilizzata e delle essenze erbacce o cespugliose infestanti;

     c) la realizzazione, il riattamento e la manutenzione, in terreni pubblici e/o di uso civico e/o di consorzi forestali, di idonei ricoveri per animali ed addetti alla custodia nonché opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, tramite piccoli generatori comunque azionati.

     2. Il contributo annuale è commisurato alle specie animali condotte all'alpeggio, al numero dei capi adulti pascolanti, all'età del conduttore e ai periodi pascolivi. L'importo annuale di cui al successivo comma 3, è adeguato di anno in anno, dalla Giunta Regionale, sulla scorta dell'aumento inflattivo verificatosi nell'ultimo anno.

     3. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge le somme erogate sono le seguenti:

     a) Bovini adulti:

     1) fino a 300 capi Lire 100.000 a capo;

     2) da 30 a 50 capi [3] Lire 75.000 a capo;

     3) oltre i 50 capi [3] Lire 50.000 a capo;

     b) Ovi-caprini adulti:

     1) fino a 300 capi Lire 10.000 a capo;

     2) da 300 a 500 capi Lire 7.500 a capo;

     3) oltre i 500 capi Lire 5.000 a capo;

     c) Equini adulti:

     1) fino a 10 capi Lire 100.000 a capo;

     2) da 10 a 20 capi Lire 75.000 a capo;

     3) oltre i 20 capi Lire 50.000 a capo;

     3. La Regione provvede annualmente al pagamento ai Comuni degli oneri dovuti dagli allevatori per "fida pascolo" negli importi massimi fissati al 31 dicembre 1995.

 

     Art. 16. Organizzazioni montane e gestione associata dei beni di uso civico.

     1. La Regione sostiene le forme di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali di uso civico, promuovendone l'utilizzazione a scopo paesistico, agricolo, forestale e zootecnico.

     2. L'assistenza tecnica per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, qualora il servizio non possa essere assicurato dagli Enti a cui appartengono, è fornita dalle Comunità montane sulla base di apposita convenzione.

     3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale procede al censimento delle Organizzazioni montane, comunque denominate, che gestiscono beni soggetti a uso civico e propone al Consiglio Regionale apposita legge di riordino, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

     Art. 17. Interventi di assistenza zooiatrica.

     1. Al fine di garantire un adeguato livello di assistenza zooiatrica a tutela dello stato di salute degli allevamenti e della qualità delle produzioni, la Comunità montana, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, può concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli o associati, operanti nelle zone di cui all'articolo 1, ed alle aziende zootecniche colpite da malattie epizootiche, a norma delle leggi n. 218/1988 e n. 185/1992 e fino al 50% della spesa ammissibile.

 

     Art. 18. Interventi per l'acquisizione di quote latte da parte delle aziende montane.

     1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del comparto della produzione lattiera nelle zone montane, consentendo alle aziende di montagna di conseguire moduli tecnico-economici sufficienti a garantire un reddito adeguato, la Comunità montana, con riferimento alla normativa vigente in materia, adotta azioni volte:

     a) ad evitare che i riferimenti produttivi assegnati alle aree montane possano essere ceduti all'esterno delle zone di cui all'articolo 1;

     b) a disporre che i quantitativi confluiti, ai sensi della normativa vigente, nella riserva regionale, siano riassegnati prioritariamente alle aziende ubicate nelle zone montane, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate.

     2. Per le finalità indicate al comma 1, lettera b), l'attribuzione dei quantitativi di cui alla riserva, verrà effettuata nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia dettata dalla legge 26 novembre 1992, n. 468 e dal decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, come modificato con legge di conversione 28 marzo 1997, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie.

 

     Art. 19. Interventi a favore degli allevamenti.

     1. Al fine di mantenere le attività zootecniche nelle zone montane, la Comunità montana prevede contributi ad imprenditori agricoli singoli o associati per l'acquisto di riproduttori maschi di razza pura iscritti nei registri genealogici, fino al tasso massimo di aiuto del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Al fine di diversificare le attività zootecniche e favorire lo sviluppo degli allevamenti minori ed in particolare quelli di cunicoli equini, ungulati selvatici, la Comunità montana concede contributi in conto capitale ad imprenditori singoli o associati fino ad un tasso di aiuto del 40% della spesa massima ammissibile fissata in Lire 50.000.000.

     3. Per gli allevamenti di apicoltura la Comunità montana prevede un sostegno fino al 50% della spesa sostenuta per gli interventi di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 1221/1997 del 25 giugno 1997.

     4. Per gli interventi di cui al presente articolo sarà data priorità ai titolari di piccole aziende ed ai giovani imprenditori di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge.

 

     Art. 20. Interventi a favore della consulenza tecnico-scientifica.

     1. La Comunità montana può concedere contributi alle associazioni o consorzi agricoli-forestali per i costi aziendali di consulenza tecnico-scientifica di ricerca e sperimentazione.

     2. A tal fine la Giunta regionale si impegna ad approvare un Programma di intervento a durata triennale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, da notificarsi alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, comma 3 del Trattato.

     3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente ordine di priorità:

     a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di selvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto forestale, predisposti dalla Regione;

     b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto, non eseguite per mancato realizzo dei prezzo di macchiatico;

     c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attivi per masse legnose non inferiori ai 500 metri cubi;

     d) utilizzazioni effettuate con sistemi eli esbosco a basso impatto ambientale ivi comprese le teleferiche;

     e) utilizzazioni previste da piani sommari di riassetto redatti in forma associata;

     f) utilizzazioni per l'avviamento dell'alto fusto.

 

     Art. 21. Agevolazioni per il riordino fondiario e la conservazione delle unità produttive.

     1. La Comunità montana, al fine di impedire la frammentazione delle aziende agricole nelle zone di cui all'articolo 1 e favorire la ricomposizione fondiaria, concede contributi in conto capitale ai coltivatori diretti, singoli o associati, ed imprenditori agricoli a titolo principale nella misura massima del 30% della spesa ammissibile per acquisto terreni e conseguenti spese notarili fino ad un importo massimo di Lire 200.000.000.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i soggetti interessati si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 5 anni.

 

     Art. 22. Incentivi per l'insediamento in zone montane.

     1. La Comunità montana, al fine di favorire il riequilibrio insediativo nelle zone di cui all'articolo 1, comma 2, dispone incentivi finanziari e premi di insediamento a titolo di concorso spese per:

     a) trasferimento congiunto di residenza e di attività economica per i lavoratori autonomi;

     b) acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione e a propria residenza, impegnandosi a non modificarla per almeno cinque anni.

     2. La Comunità montana prevede, per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, contributi nella misura dei 50% dei costi ritenuti ammissibili e comunque non superiori a 50 milioni.

     3. La Comunità montana prevede, per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma, contributi nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile non superiore a 100 milioni.

 

     Art. 23. Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici.

     1. Le Comunità Montane, anche riunite in Consorzio fra loro o con Comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1 della legge 9 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e secondo le modalità previste dalle disposizioni generali della legge regionale di applicazione dei decreto legislativo n. 112/1998, promuovono l'esercizio associato eli funzioni e servizi comunali con particolare riguardo alla:

     a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

     b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con eventuale trasformazione di energia;

     c) organizzazione dei trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

     d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

     e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei Comuni montani;

     f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

     g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

     2. Per le finalità di cui al comma. 1, i Comuni montani possono delegare alle Comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o Istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

     3. I Comuni e le Comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più Enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 24. Informatizzazione.

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, organizzativo dalla Regione in coerenza con il Programma Operativo Plurifondo 1994/1999, per le documentazioni amministrative ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, in collaborazione con le Province ed i Comuni e gli Uffici periferici dell'Amministrazione statale.

     2. La Giunta Regionale emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico.

 

     Art. 25. Servizio scolastico.

     1. I Comuni e le Comunità Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province per realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio previa intesa con l'Autorità scolastica provinciale.

     2. Agli accordi di programma, di cui al primo comma, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1992, n. 142.

 

     Art. 26. Servizio socio-sanitario.

     1. Ai sensi della vigente legislazione nazionale sulla montagna, nelle leggi e nei piani sanitari regionali sono previsti parametri differenziati per le Aziende sanitarie locali operanti prevalentemente sul territorio classificato montano ai sensi della legislazione vigente, sia per quanto riguarda l'estensione territoriale delle stesse aziende, sia per quanto riguarda la programmazione delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali, sia per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria che valorizzi i trasferimenti finanziari dal Fondo sanitario regionale a fronte dell'obiettivo a razionalizzare e rendere più efficace il ricorso ai servizi sanitari, a rendere più efficiente ed integrato il sistema e a portare l'assistenza vicino agli utenti.

 

     Art. 27. Sistema viario e trasporto pubblico.

     1. La Regione definisce programmi di intervento volti a riorganizzare e potenziare il sistema viario e il trasporto pubblico locale nelle aree di cui all'articolo 1, sulla base della legislazione regionale di attuazione, nelle rispettive materie, dei decreti legislativi nn. 422/1997 e 112/1998.

 

     Art. 28. Procedure per gli interventi.

     1. Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono finalità di cui alla presente legge sono ammissibili al finanziamento totale o parziale da parte del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4, sulla base delle previsioni dei piani, di cui all'articolo 29, commi 3, 4 e 5 della legge n. 142/1990, delle Comunità montane.

     2. L'istruttoria dei progetti di opere pubbliche può essere affidata ai Comuni montani singoli o associati ovvero alla Comunità montana competente per territorio.

     3. La realizzazione delle opere pubbliche può essere affidata dalla Regione alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni, ai Consorzi di bonifica ove costituiti, alle Organizzazioni montane e ad altri Enti comunque abilitati ad operare nel settore secondo le disposizioni di legge in vigore nella Regione Molise.

 

     Art. 29. Conferenza sulla montagna.

     1. Presso la Presidenza della Giunta Regionale, con provvedimento del Presidente, è costituita la Conferenza permanente per la montagna con le funzioni di cui al successivo comma.

     2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore all'uopo delegato ed è composta da:

     a) un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

     b) un rappresentante dell'U.P.L;

     e) un rappresentante dell'A.N.C.L;

     d) un esperto qualificato in materia di economia montana;

     e) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative;

     f) tre rappresentanti delle associazioni del settore del commercio maggiormente rappresentative;

     g) tre rappresentanti delle associazioni del settore artigianato maggiormente rappresentative;

     h) tre rappresentanti delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative.

     3. La Conferenza esprime pareri in ordine:

     a) alla definizione delle politiche regionali sulla montagna;

     b) ai progetti di unioni e di fusioni di Comuni;

     c) ai progetti di legge regionale inerenti alle attribuzioni e alle deleghe di funzioni alle Comunità montane;

     d) ai criteri di ripartizione di finanziamenti tra le Comunità montane;

     e) alle ridefinizioni degli ambiti territoriali delle Comunità montane;

     f) alle contribuzioni aggiuntive intese a promuovere l'unione dei Comuni;

     g) ai programmi annuali di settore di cui al precedente articolo 3, comma 2.

     4. La Segreteria della Conferenza è affidata ad un funzionario regionale.

     5. La Conferenza è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ad essa partecipa in qualità di invitato l'Assessore o gli Assessori competenti per la materia da trattare.

     6. La Conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 30. Giornata della montagna.

     1. Ai fini della promozione della montagna, è istituita "La giornata della montagna del Molise" che annualmente ed in turnazione tra le province, è organizzata dalla Conferenza di cui all'articolo precedente della presente legge.

 

     Art. 31. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 32. Divieto di cumulo di benefici.

     1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le stesse iniziative da leggi statali, regionali e da normative comunitarie.

 

     Art. 33. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in non meno di Lire 13.000.000.000, troveranno copertura finanziaria nel bilancio 1999 sul capitolo n. 28305 "Erogazione fondi statali per lo sviluppo della montagna - legge n. 93/ 1981 e legge n. 97/1994, articolo 2" e sul capitolo riguardante la quota regionale dei finanziamenti a favore della montagna.

 

     Art. 34. Rispetto degli obblighi comunitari.

     1. Le disposizioni contenute nella presente legge comportanti aiuti alle imprese saranno efficaci a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole comunicato dalla Commissione dell'Unione Europea in esito a procedure di notifica esperite ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 2000, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 2000, n. 12.

[3] Così nel Bollettino Ufficiale.

[3] Così nel Bollettino Ufficiale.