§ 1.3.3 - L.R. 5 settembre 1974, n. 16.
Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali - Integrazioni e modificazioni della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:05/09/1974
Numero:16


Sommario
Art. 1.      E' istituita la Cassa di previdenza per i consiglieri regionali.
Art. 2.      La Cassa è gestita da un Comitato di amministrazione formato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nonchè da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, designato [...]
Art. 3.      L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria
Art. 4.      La misura della quota contributiva è pari al 10 per cento dell'indennità di carica lorda di cui al 1° comma dell'articolo 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 3, a partire dalla data di cui al 1° [...]
Art. 5.      Il Comitato di amministrazione della Cassa provvede alla redazione del bilancio della medesima, nonchè del rendiconto finanziario annuale, da allegarsi, rispettivamente, al bilancio ed al [...]
Art. 6.      Conseguono il diritto all'assegno vitalizio
Art. 7.      La inabilità di cui alle lett. b) e c) dell'articolo che precede è accertata da un collegio di tre medici, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato
Art. 8.      Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo di contribuzione prescritta per maturare il diritto all'assegno vitalizio, ha facoltà, purchè la cessazione del [...]
Art. 9.      Le disposizioni di cui all'articolo che precede valgono anche per gli aventi diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio in virtù degli articoli 14, 15 e 16, qualora il Consigliere sia [...]
Art. 10.      Il Consigliere proclamato eletto che venga poi dichiarato ineleggibile, anche se con sentenza passata in giudicato dopo la cessazione del mandato, ha diritto al rimborso, senza interessi, dei [...]
Art. 11.      L'assegno vitalizio viene sospeso se il titolare dell'assegno stesso è rieletto Consigliere regionale. Sarà poi ripristinato alla scadenza del nuovo mandato, tenendo conto dell'ulteriore periodo [...]
Art. 12.      L'assegno vitalizio spettante al Consigliere con 5 anni di contribuzione è pari al 30 per cento della indennità di carica lorda di cui alla lett. e), 1° comma dell'articolo 33 della presente [...]
Art. 13.      L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza goduto, a qualsiasi titolo, dal Consigliere
Art. 14.      Alla morte dell'avente diritto all'assegno vitalizio diretto, al coniuge superstite spetta il diritto ad un assegno vitalizio di reversibilità nella misura stabilita nell'articolo 20, sempre che [...]
Art. 15.      In mancanza del coniuge avente diritto, l'assegno vitalizio nei casi di cui all'articolo che precede, spetta
Art. 16.      Qualora il Consigliere deceduto non lasci a sé superstiti nè il coniuge, nè altri aventi diritto all'assegno di reversibilità a norma dell'articolo precedente, l'assegno spetta al padre o, in [...]
Art. 17.      La convivenza a carico, in relazione a tutti i casi in cui è richiesta come condizione per la reversibilità dell'assegno, deve essere dichiarata dal Consigliere all'atto dell'iscrizione alla [...]
Art. 18.      L'assegno di reversibilità è revocato dalla data in cui vengono a cessare le condizioni necessarie per la concessione
Art. 19.      Il Comitato di amministrazione della Cassa può sempre disporre che la condizione di inabilità al lavoro richiesta nei casi di cui agli articoli 15 e 16 sia accertata dal collegio medico di cui [...]
Art. 20.      L'importo dell'assegno di reversibilità è fissato in percentuale rispetto all'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente
Art. 21.      L'assegno vitalizio diretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguirne il diritto
Art. 22.      La domanda per la concessione dell'assegno di reversibilità, deve essere presentata dagli aventi diritto al Presidente del Comitato di amministrazione entro il termine perentorio di un anno [...]
Art. 23.      Gli assegni vitalizi, sia diretti che di reversibilità, sono corrisposti in mensilità posticipate
Art. 24.      Per gli assegni diretti maturati a favore del Consigliere deceduto e da lui non ancora riscossi, si applicano le disposizioni del codice civile sulle successioni
Art. 25.      I ratei di assegni o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si prescrivono, tranne che la mancata riscossione non sia dipesa da causa di forza [...]
Art. 26.      Le disposizioni di legge che disciplinano il sequestro, il pignoramento e la cessazione delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato e dei loro aventi causa si applicano anche all'assegno [...]
Art. 27. 
Art. 28.      La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda prevista per la carica di Consigliere Regionale, in godimento nel corso del mese [...]
Art. 29.      Dall'importo globale spettante ai Consiglieri a conguaglio tra l'indennità di carica di cui all'articolo 33, n. 1 della presente legge e quella percepita in virtù dell'articolo 2 della legge 31 [...]
Art. 30.      Per i Consiglieri regionali è istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'assicurazione contro gli infortuni derivanti da cause inerenti all'esercizio del mandato, compreso il rischio volo [...]
Art. 31.      Il contratto di cui all'articolo che precede, in aggiunta o in deroga alle comuni condizioni generali di polizza, deve contenere le seguenti clausole
Art. 32.      Il premio di assicurazione è prelevato, alla data di ogni scadenza, in ragione del 30 per cento dal Fondo di solidarietà di cui all'articolo 27 della presente legge; la differenza è posta [...]
Art. 33.      1)
Art. 34.      Il maggiore onere finanziario derivante dalla modifica apportata dalla prima parte dell'articolo che precede all'articolo 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3, calcolato approssimativamente in L. [...]
Art. 35.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.3.3 - L.R. 5 settembre 1974, n. 16.

Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali - Integrazioni e modificazioni della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3.

(B.U. 5 ottobre 1974, n. 30).

 

Art. 1.

     E' istituita la Cassa di previdenza per i consiglieri regionali. [1]

     La Cassa provvede alla erogazione mensile di un assegno vitalizio diretto ai Consiglieri cessati dal mandato, o di un assegno vitalizio di reversibilità agli aventi diritto, secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     La Cassa è gestita da un Comitato di amministrazione formato dai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nonchè da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, designato dal gruppo stesso e da 2 rappresentanti dell'Associazione degli ex Consiglieri regionali della Regione Molise designati dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione [2].

     Il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente ed il Segretario più anziani nel mandato consiliare sono rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Segretario del Comitato.

     La cariche sono gratuite.

     Il Presidente del Comitato, o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca il Comitato stesso ogni qualvolta sia necessario. Lo convoca altresì su richiesta di almeno tre componenti del Comitato, anche in relazione alla gestione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 27 e seguenti della presente legge.

     Quando motivi gravi lo giustifichino, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può sciogliere il Comitato.

     Questo sarà ricostituito entro 15 giorni dalla data dello scioglimento.

     In tutti i casi, compreso quello di scioglimento del Consiglio Regionale, il Comitato esercita le sue funzioni fino alla data della costituzione del nuovo Comitato.

 

     Art. 3.

     L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria.

     L'onere contributivo, nella misura fissata dal successivo articolo 4, viene mensilmente detratto, di ufficio, dalla indennità di carica, a decorrere dal giorno della prima corresponsione della medesima dopo la elezione del Consiglio, e versato direttamente alla Cassa.

 

     Art. 4.

     La misura della quota contributiva è pari al 10 per cento dell'indennità di carica lorda di cui al 1° comma dell'articolo 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 3, a partire dalla data di cui al 1° comma dell'articolo 31 della presente legge e fino al 30 aprile 1973; mentre con decorrenza dal 1° maggio 1973, la detta percentuale è applicata sull'indennità di carica lorda di cui alla lett. e), 1° comma dell'articolo 33 della presente legge.

     I consiglieri che entrano in carica in tempo successivo alla proclamazione degli eletti possono riscattare per i fini di pensione il periodo di legislatura antecedente la loro proclamazione versando le quote contributive relative al periodo stesso. In tali casi il contributo è commisurato alla misura dell'indennità in godimento all'atto della domanda [3].

     Qualora la misura dell'indennità di carica fissata in detto articolo 33 dovesse subire variazioni, la percentuale di cui sopra si applicherà sulla nuova misura dell'indennità medesima.

     Oltre che dal gettito dei contributi a carico dei Consiglieri o dei loro aventi causa, il fondo di cassa è alimentato da eventuali lasciti, legati ed elargizioni, nonchè dai redditi ricavati dagli investimenti degli introiti.

 

     Art. 5.

     Il Comitato di amministrazione della Cassa provvede alla redazione del bilancio della medesima, nonchè del rendiconto finanziario annuale, da allegarsi, rispettivamente, al bilancio ed al rendiconto della Regione, come gestione speciale.

 

     Art. 6.

     Conseguono il diritto all'assegno vitalizio:

     a) i Consiglieri cessati dal mandato, con almeno 5 anni di contribuzione e 60 anni di età; con 10 anni di contribuzione e 55 anni di età; con 15 anni di contribuzione e 52 anni di età [4];

     b) i Consiglieri divenuti permanentemente inabili al lavoro per cause inerenti all'esercizio del mandato, sempre che cessino dal medesimo, qualunque ne sia stata la durata ed indipendentemente dall'età;

     c) i Consiglieri cessati dal mandato, divenuti permanentemente inabili al lavoro per cause non inerenti all'esercizio del mandato stesso, qualunque sia l'età, sempre che la durata del mandato non sia stata inferiore a due anni e quattro mesi; che l'ammontare totale dei contributi non sia inferiore ad un importo corrispondente a 5 anni, e a condizione che non siano iscritti per un reddito superiore a 3 milioni nei ruoli dell'imposta sulle persone fisiche.

     Nel computare la durata del mandato di cui alla lettera a), si trascura la frazione di anno che non supera i 6 mesi, mentre quella superiore a 6 mesi si calcola come anno intero.

     Per quanto concerne la lettera c), si trascura la frazione di mese che non supera i 15 giorni, mentre quella superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.

 

     Art. 7.

     La inabilità di cui alle lett. b) e c) dell'articolo che precede è accertata da un collegio di tre medici, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato.

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente il Comitato di amministrazione della Cassa, il quale può disporre ulteriori accertamenti prima di pronunciarsi.

     Se la deliberazione di cui al comma precedente è positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal giorno in cui si verificò l'evento che cagionò l'inabilità.

 

     Art. 8.

     Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo di contribuzione prescritta per maturare il diritto all'assegno vitalizio, ha facoltà, purchè la cessazione del mandato non sia dovuta a dimissioni volontarie, di proseguire, nel versamento dei contributi mensili fino al compimento di detto periodo, sempre che abbia ricoperto il mandato per almeno due anni e quattro mesi, fatta sempre salva la disposizione di cui al successivo articolo 10.

     La domanda di prosecuzione volontaria, indirizzata al Comitato di amministrazione della Cassa, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di cessazione del mandato.

     Il Consigliere che non presenti in termine la domanda ha diritto al rimborso dei contributi versati, senza interessi.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni di cui all'articolo che precede valgono anche per gli aventi diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio in virtù degli articoli 14, 15 e 16, qualora il Consigliere sia deceduto prima di avere maturato il diritto all'assegno diretto e sempre che abbia ricoperto il mandato per almeno due anni e sei mesi.

 

     Art. 10.

     Il Consigliere proclamato eletto che venga poi dichiarato ineleggibile, anche se con sentenza passata in giudicato dopo la cessazione del mandato, ha diritto al rimborso, senza interessi, dei contributi versati successivamente alla data della propria elezione poi annullata.

     La disposizione di cui al comma che precede non si applica ai casi di ineleggibilità sopravvenuta alla elezione, sempre che il mandato sia stato ricoperto per almeno tre anni.

 

     Art. 11.

     L'assegno vitalizio viene sospeso se il titolare dell'assegno stesso è rieletto Consigliere regionale. Sarà poi ripristinato alla scadenza del nuovo mandato, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione ai sensi del successivo articolo 12.

     L'assegno è altresì sospeso, qualora il titolare del medesimo venga eletto al Parlamento o ad un Consiglio Regionale.

 

     Art. 12.

     L'assegno vitalizio spettante al Consigliere con 5 anni di contribuzione è pari al 30 per cento della indennità di carica lorda di cui alla lett. e), 1° comma dell'articolo 33 della presente legge e viene aumentato del 2,50 per cento dell'indennità stessa per ogni anno di contribuzione successivo al 5° e fino al 10°; di un ulteriore 1,50 per cento per ogni anno successivo al 10° e fino al 15°, ed infine di un ulteriore uno per cento per ogni anno successivo al 15° e fino al 20° ed oltre.

     Qualora la misura dell'indennità di carica dovesse subire variazioni, le percentuali dell'assegno vitalizio, di cui al 1° comma del presente articolo, si applicheranno sulla nuova misura dell'indennità medesima.

 

     Art. 13.

     L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza goduto, a qualsiasi titolo, dal Consigliere.

     La stessa disposizione si applica per l'assegno di reversibilità da liquidarsi o liquidato agli aventi diritto a norma degli articoli che seguono.

 

     Art. 14.

     Alla morte dell'avente diritto all'assegno vitalizio diretto, al coniuge superstite spetta il diritto ad un assegno vitalizio di reversibilità nella misura stabilita nell'articolo 20, sempre che ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) se la morte è avvenuta dopo che siano stati versati contributi per almeno 5 anni;

     b) se la morte è avvenuta per causa inerente all'esercizio del mandato consiliare, qualunque sia il periodo di contribuzione;

     c) se la morte è avvenuta dopo la concessione dell'assegno vitalizio.

     Quando superstite sia il marito, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato al riconoscimento della inabilità al lavoro in modo permanente ed assoluto ed alla sussistenza della condizione economica di cui all'articolo 6, 1° comma, lett. c).

     In ogni caso, il diritto del coniuge alla reversibilità è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per di lui colpa, salvo diversa disposizione del giudice.

     Perde il diritto all'assegno di reversibilità il coniuge che sia eletto ad un Consiglio Regionale, o ad uno dei due rami del Parlamento.

     Qualora la vedova muoia o passi a nuove nozze, il diritto all'assegno compete ai soggetti di cui al successivo articolo 15, alle condizioni in esso previste.

 

     Art. 15.

     In mancanza del coniuge avente diritto, l'assegno vitalizio nei casi di cui all'articolo che precede, spetta:

     a) - ai figli legittimi o legittimati o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

     b) - agli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni.

     L'assegno spetta ai soggetti di cui alle lettere che precedono, anche se maggiorenni, nel caso che siano iscritti ad una facoltà universitaria, non siano fuori corso e non abbiano superato il 26° anno di età. Spetta altresì qualora siano inabili al lavoro in modo assoluto e permanente, a condizione che fossero a carico dell'ex Consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertato dal Comitato di amministrazione della Cassa.

     Le figlie minorenni perdono il diritto all'assegno di reversibilità con il matrimonio.

     Il provvedimento di adozione o affiliazione deve essere anteriore alla data in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 6.

 

     Art. 16.

     Qualora il Consigliere deceduto non lasci a sé superstiti nè il coniuge, nè altri aventi diritto all'assegno di reversibilità a norma dell'articolo precedente, l'assegno spetta al padre o, in mancanza, alla madre del Consigliere, a condizione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oppure siano inabili al lavoro, versino in particolari condizioni di bisogno e risultino essere stati a carico del deceduto.

     All'accertamento di tali condizioni, il cui verificarsi può essere anche posteriore alla morte del Consigliere, provvede il Comitato di amministrazione della Cassa.

     In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi, i genitori naturali; in mancanza di quest'ultimi, gli affilianti.

     Perde il diritto di reversibilità l'avente diritto di cui ai precedenti commi che venga eletto ad uno dei due rami del Parlamento, o ad un Consiglio Regionale.

 

     Art. 17.

     La convivenza a carico, in relazione a tutti i casi in cui è richiesta come condizione per la reversibilità dell'assegno, deve essere dichiarata dal Consigliere all'atto dell'iscrizione alla Cassa, ovvero alla data in cui la circostanza della convivenza stessa si verifica.

 

     Art. 18.

     L'assegno di reversibilità è revocato dalla data in cui vengono a cessare le condizioni necessarie per la concessione.

     Il Comitato di amministrazione della Cassa può richiedere ai beneficiari dell'assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

 

     Art. 19.

     Il Comitato di amministrazione della Cassa può sempre disporre che la condizione di inabilità al lavoro richiesta nei casi di cui agli articoli 15 e 16 sia accertata dal collegio medico di cui all'articolo 7.

 

     Art. 20.

     L'importo dell'assegno di reversibilità è fissato in percentuale rispetto all'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

     a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

     b) al coniuge superstite con figli o affiliati aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 10 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 90 per cento;

     c) al figlio o affiliato superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli o affiliati siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 90 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

     d) al padre o, in mancanza, alla madre del Consigliere: il 50 per cento; se sono viventi entrambi i genitori, l'assegno è del trenta per cento per ciascuno di essi.

 

     Art. 21.

     L'assegno vitalizio diretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguirne il diritto.

     Qualora il Consigliere, alla data della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti della contribuzione e dell'età, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal mandato.

     Nel caso di cessazione dal mandato per scioglimento del Consiglio, ai Consiglieri che ne abbiano già maturato il diritto l'assegno spetta a partire dal giorno successivo alla data fino alla quale hanno percepito la indennità di carica.

     Qualora non sia stata raggiunta la contribuzione corrispondente a 5 anni, come prescritto dall'articolo 6 lett. a), la differenza può essere versata alla Cassa dal Consigliere o dall'avente diritto entro i termini e le modalità stabilite dal Comitato di amministrazione.

     L'assegno di reversibilità decorre dal giorno successivo alla morte del dante causa, ovvero, nel caso di cui al comma precedente, dal primo giorno del mese successivo a quello della soddisfatta contribuzione di cui al comma medesimo.

 

     Art. 22.

     La domanda per la concessione dell'assegno di reversibilità, deve essere presentata dagli aventi diritto al Presidente del Comitato di amministrazione entro il termine perentorio di un anno dalla morte del dante causa. Il termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per i casi di morte verificatesi anteriormente alla data medesima.

     A ricezione della domanda, il Presidente comunica ai richiedenti l'elenco dei documenti da presentare ai fini della dimostrazione delle condizioni richieste per il diritto alla reversibilità.

 

     Art. 23.

     Gli assegni vitalizi, sia diretti che di reversibilità, sono corrisposti in mensilità posticipate.

 

     Art. 24.

     Per gli assegni diretti maturati a favore del Consigliere deceduto e da lui non ancora riscossi, si applicano le disposizioni del codice civile sulle successioni.

 

     Art. 25.

     I ratei di assegni o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si prescrivono, tranne che la mancata riscossione non sia dipesa da causa di forza maggiore, sulla cui sussistenza decide inappellabilmente il Comitato di amministrazione.

 

     Art. 26.

     Le disposizioni di legge che disciplinano il sequestro, il pignoramento e la cessazione delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato e dei loro aventi causa si applicano anche all'assegno vitalizio diretto o indiretto di cui alla presente legge.

 

     Art. 27. [5]

     [E' istituito presso il Consiglio regionale un "Fondo di solidarietà fra i Consiglieri della Regione Molise", gestito dallo stesso Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge, con lo scopo:

     a) di corrispondere un premio di reinserimento nelle proprie attività di lavoro a tutti i Consiglieri che non saranno rieletti nella successiva legislatura, o che non si ripresenteranno candidati; [6]

     b) di fare parzialmente fronte alla copertura del premio di assicurazione dei Consiglieri contro gli infortuni, ai sensi del successivo articolo 32.

     Una somma pari al premio previsto dalla lettera a) del comma precedente è altresì attribuita agli aventi causa del Consigliere Regionale deceduto nel corso della legislatura [7].

     Il fondo è alimentato da trattenute mensili operate di ufficio sulla indennità di carica, pari al 3 per cento dell'indennità stessa lorda, dagli interessi maturati sulle somme versate al Fondo e da altri eventuali contributi ed elargizioni.

     La detta percentuale del 3 per cento si applica sulla indennità lorda di cui al 1° comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3, fino al 30 aprile 1973, mentre, a decorrere dal 1° maggio dello stesso anno, si applica sulla indennità lorda di cui all'articolo 33, n. 1 lett. e) della presente legge.

     Si applica la disposizione del 2° comma dell'articolo 4.

     Il Consigliere che ha ricoperto il mandato per un periodo inferiore a 3 anni e 6 mesi è tenuto a versare i contributi corrispondenti all'effettiva durata del proprio mandato.]

 

     Art. 28.

     La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda prevista per la carica di Consigliere Regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di 10 mensilità [8].

     Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno [9].

     Nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà, la differenza è stornata dal Fondo di previdenza, provvedendo poi alla reintegra di quest'ultimo con il trasferimento dei nuovi contributi che affluiranno al Fondo di solidarietà.

 

     Art. 29.

     Dall'importo globale spettante ai Consiglieri a conguaglio tra l'indennità di carica di cui all'articolo 33, n. 1 della presente legge e quella percepita in virtù dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3 sarà detratto l'ammontare dei contributi previdenziali obbligatori di cui ai precedenti articoli 4 e 27, e versato direttamente al Fondo di previdenza e al Fondo di solidarietà secondo il riparto corrispondente rispettivamente alle percentuali del 1O e del 3 per cento.

 

     Art. 30.

     Per i Consiglieri regionali è istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'assicurazione contro gli infortuni derivanti da cause inerenti all'esercizio del mandato, compreso il rischio volo e di navigazione, nonchè quello connesso alla guida ed uso di qualsiasi mezzo.

     Il contratto di assicurazione, di durata decennale, deve essere cumulativo per tutti i Consiglieri in carica, nominativamente elencati nella polizza assicurativa. Al nome del Consigliere che venga a cessare per qualsiasi causa del mandato, viene automaticamente sostituito il nome del Consigliere subentrante.

     Il capitale da assicurare sarà di L. 300.000.000 per morte e di L. 300.000.000 per invalidità permanente. La rivalutazione del capitale da assicurare avviene automaticamente sulla base dell'indice ISTAT [10].

 

     Art. 31.

     Il contratto di cui all'articolo che precede, in aggiunta o in deroga alle comuni condizioni generali di polizza, deve contenere le seguenti clausole:

     1) - abolizione del limite d'età degli assicurati;

     2) - operatività della garanzia assicurativa prescindendo dalle condizioni fisiche e di salute dell'assicurato, e quindi con esonero da ogni accertamento medico;

     3) - esonero della dichiarazione, da parte dell'assicurato, della esistenza di eventuali altre coperture assicurative personali, che, pertanto, in caso di esistenza, vengono a sommarsi alle prestazioni della polizza da contrarre;

     4) - operatività della copertura assicurativa per gli infortuni riportati in occasione di sommosse, aggressioni, tumulti, cagionati da motivi politici, sociali, sindacali e di qualsiasi altra origine;

     5) - operatività della copertura assicurativa in tutto il mondo;

     6) - rinuncia della società assicuratrice al diritto di rivalsa derivante dall'articolo 1916 del codice civile.

     L'aggiudicazione del contratto è effettuata mediante licitazione privata e spedita dall'Ufficio di Presidenza tra Istituti di comprovata solidità ed è subordinata all'approvazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è autorizzato alla stipula della polizza.

 

     Art. 32.

     Il premio di assicurazione è prelevato, alla data di ogni scadenza, in ragione del 30 per cento dal Fondo di solidarietà di cui all'articolo 27 della presente legge; la differenza è posta annualmente a carico della Regione.

 

     Art. 33.

     1) [11]

     2) [12]

 

     Art. 34.

     Il maggiore onere finanziario derivante dalla modifica apportata dalla prima parte dell'articolo che precede all'articolo 2 della legge 31 marzo 1972, n. 3, calcolato approssimativamente in L. 62.000.000 per l'anno 1973 ed in L. 93.000.000 per l'anno 1974, fa carico rispettivamente:

     a) - per il periodo 1° maggio 31 dicembre 1973, al Capitolo 1 dei residui passivi per l'anno finanziario 1973, per quanto concerne la differenza di indennità di carica consiliare, anche in relazione alle cariche nell'articolo stesso indicate; la differenza per indennità di funzione ai componenti della Giunta grava per L. 6 milioni sul Capitolo 7 del bilancio 1973, mentre per la parte restante, calcolata in 16 milioni circa, si provvede mediante prelevamento di tale cifra dal Capitolo 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed attribuzione al Capitolo 70 dello stato di previsione medesimo;

     b) - per l'anno 1974, secondo le stesse distinzioni di cui alla lettera a), rispettivamente al Capitolo 10 del bilancio per l'esercizio finanziario 1974, ed al Capitolo 70 dello stesso bilancio, previa integrazione con un fondo di L. 8.100.000 da prelevare dal Capitolo 10 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

     Per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, gli oneri faranno carico ai corrispondenti Capitoli di bilancio.

     L'onere corrispondente al premio di assicurazione contro gli infortuni, di cui all'articolo 32 della presente legge, sarà iscritto in appositi Capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e dei bilanci successivi.

 

     Art. 35.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] L'art. 1 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30, che fornisce l'interpretazione autentica della L.R. 13 aprile 1988, n. 10, precisa che la Cassa di previdenza per i consiglieri regionali di cui al presente articolo è da intendersi soppressa dalla data di entrata in vigore della stessa legge 10/1988 e, con pari decorrenza, le attività e le passività, i diritti, gli obblighi e gli oneri della Cassa stessa devono intendersi trasferiti al Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Molise.

[2] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 8 maggio 1995, n. 21. L'art. 5 della L.R. 21/1995 è stato successivamente abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 1984, n. 2, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 1976, n. 22.

[5] L'art. 1 della L.R. 7 gennaio 1988, n. 1 ha soppresso il "Fondo di solidarietà fra i Consiglieri regionali" e ha trasferito l'attivo del Fondo e gli oneri per il conseguimento degli scopi del presente articolo alla "Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali".

[6] Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 3 della L.R. 20 settembre 1996, n. 30.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 31 gennaio 1984, n. 2, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 gennaio 1984, n. 2, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 gennaio 1984, n. 2, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1988, n. 7.

[11] Abrogato dall'art. 9, comma 1 lett. c), della L.R. 28 maggio 1997, n. 16. In precedenza il comma aveva sostituito l'art. 2 della L.R. 31 marzo 1972, n. 3.

[12] Abrogato dall'art. 9, comma 1 lett. c), della L.R. 28 maggio 1997, n. 16. In precedenza il comma aveva sostituito l'art. 5 della L.R. 31 marzo 1972, n. 3.