1974."> § 1.3.10 - L.R. 7 gennaio 1988, n. 1.
Soppressione del "Fondo di Solidarietà fra Consiglieri regionali" di cui all'art. 27 della legge regionale n. 16/1974.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:07/01/1988
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il "Fondo di Solidarietà fra i Consiglieri regionali", è soppresso
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che derivano alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281


§ 1.3.10 - L.R. 7 gennaio 1988, n. 1.

Soppressione del "Fondo di Solidarietà fra Consiglieri regionali" di cui all'art. 27 della legge regionale n. 16/1974.

(B.U. 16 gennaio 1988, n. 1).

 

Art. 1.

     Il "Fondo di Solidarietà fra i Consiglieri regionali", è soppresso.

     L'attivo di detto fondo è trasferito alla "Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali" di cui alla legge regionale n. 16/1974.

     Gli oneri, per il conseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 27 della legge regionale n. 16/1974, già gravanti sul soppresso Fondo di Solidarietà sono posti a carico della "Cassa di Previdenza per i Consiglieri Regionali".

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato come previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 16/1974, provvede con propri atti alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di Solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che derivano alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.