Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 07/01/1988 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Il "Fondo di Solidarietà fra i Consiglieri regionali", è soppresso |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che derivano alla Regione dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 |
§ 1.3.10 - L.R. 7 gennaio 1988, n. 1.
Soppressione del "Fondo di Solidarietà fra Consiglieri regionali" di cui all'art. 27 della legge regionale n. 16/1974.
(B.U. 16 gennaio 1988, n. 1).
Il "Fondo di Solidarietà fra i Consiglieri regionali", è soppresso.
L'attivo di detto fondo è trasferito alla "Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali" di cui alla
Gli oneri, per il conseguimento degli scopi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 27 della
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato come previsto dall'art. 2 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che derivano alla Regione dall'art. 8 della
Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.