§ 1.3.11 - L.R. 25 marzo 1988, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali - Integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:25/03/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Pubblicazione.


§ 1.3.11 - L.R. 25 marzo 1988, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 16 - Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali - Integrazioni.

(B.U. 1 aprile 1988, n. 6).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     Al finanziamento e quantificazione degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali, cosi come previsto dall'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 3. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Modifica l'ultimo comma dell'art. 30 della L.R. 5 settembre 1974, n. 16.