§ 6.3.101 - L.R. 27 novembre 2012, n. 37.
Assestamento del bilancio 2012


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:27/11/2012
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2011)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2011)
Art. 4.  (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2011)
Art. 5.  (Attribuzione alla Regione del gettito derivante dall’attività di recupero dell’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)
Art. 7.  (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 8.  (Modifiche della l.r. 21/2011)
Art. 9.  (Modifiche della l.r. 28/2011)
Art. 10.  (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 11.  (Modifica della l.r. 31/2001)
Art. 12.  (Modifiche della l.r. 11/2010)
Art. 13.  (Modifiche della l.r. 38/1996)
Art. 14.  (Modifiche della l.r. 15/2005)
Art. 15.  (Fondo per attività e beni culturali)
Art. 16.  (Modifica della l.r. 4/2007)
Art. 17.  (Modifiche della l.r. 20/2010)
Art. 18.  (Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza)
Art. 19.  (Disposizioni in materia di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)
Art. 20.  (Bonus per assunzione)
Art. 21.  (Modifiche della l.r. 10/1997)
Art. 22.  (Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Commissione esaminatrice)
Art. 23.  (Modifiche della l.r. 5/2006 e relative disposizioni)
Art. 24.  (Canoni utenze acqua pubblica)
Art. 25.  (Utilizzo delle graduatorie concorsuali)
Art. 26.  (Modifica della l.r. 26/2012)
Art. 27.  (Razionalizzazione organizzativa)
Art. 28.  (Modifiche della l.r. 20/2001)
Art. 29.  (Modifiche della l.r. 2/2005)
Art. 30.  (Modifica della l.r. 21/2006)
Art. 31.  (Modifica della l.r. 13/2003)
Art. 32.  (Modifica della l.r. 22/2012)
Art. 33.  (Modifiche della l.r. 8/2001 e relative disposizioni)
Art. 34.  (Programma degli interventi a favore degli emigrati)
Art. 35.  (Modifiche della l.r. 18/2008 e relative disposizioni)
Art. 36.  (Polo teatrale)
Art. 37.  (Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011)
Art. 38.  (Modifiche della l.r. 18/2009)
Art. 39.  (Modifiche della l.r. 11/2003)
Art. 40.  (Modifica della l.r. 44/1994)
Art. 41.  (Convenzione con la Corte dei Conti per il rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria regionale)
Art. 42.  (Norma transitoria)
Art. 43.  (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2012)
Art. 44.  (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2012)
Art. 45.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/2011)
Art. 46.  (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 29/2011)
Art. 47.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.101 - L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

Assestamento del bilancio 2012

(B.U. 3 dicembre 2012, n. 115 - Suppl. n. 5)

 

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2011, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 3.054.267.499,40, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.127.793.609,57.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2011, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 2.126.323.308,11, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.434.077.516,24.

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2011)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2011, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 50.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2011, nell’importo di euro 303.720.712,68 presso il Tesoriere della Regione.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2011)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2011, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 977.944.191,29, è rideterminato in euro 997.436.806,01 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2011.

 

     Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2011)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 34.047.795,15 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 40.292.521,75;

b) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.263.081,70 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.246.196,89;

c) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.434.336,40 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.420.656,40;

d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.277.103,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 62.655.965,76;

e) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 52.609.920,61 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.056.400,29;

f) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 55.031.099,87 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.204.957,87;

g) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 38.732.694,17 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.554.704,85;

h) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.653.942,31;

i) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.878.388,36;

j) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo importo di euro 2.610.529,07;

k) relativamente all’anno 2002, per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002) l’importo di euro 25.000.000,00 risulta riconfermato.

 

CAPO II

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 5. (Attribuzione alla Regione del gettito derivante dall’attività di recupero dell’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA)

1. A decorrere dal 2012, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale.

2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all’articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all’aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;

b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;

c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;

d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,49 per cento;

e) oltre 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

 

     Art. 7. (Interventi comunitari aggiuntivi)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del POR FESR 2007/2013 è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 31402 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’entrata, recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi, di cui al comma 1 e ai fini SIOPE.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

 

     Art. 8. (Modifiche della l.r. 21/2011)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) la parola “venti” è sostituita con la parola: “venticinque” e dopo la parola “fisse” sono inserite le seguenti: “; possono essere installate, comunque, strutture amovibili come case mobili, autocaravan, camper e simili a condizione che siano di facile rimozione”.

 

     Art. 9. (Modifiche della l.r. 28/2011)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 della l.r. 28/2011 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 28/2011 le parole “fino alla concorrenza di euro 6.250.000,00” sono sostituite dalle parole: “fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00”.

3. Nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 16 della l.r. 28/2011 le parole: “di cui ai commi 1 e 3” sono sostituite dalle parole: “di cui al comma 3”.

 

     Art. 10. (Disposizioni relative al patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie alla realizzazione della sede della protezione civile regionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere compiute anche attraverso una società a prevalente o totale capitale regionale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

3. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico della UPB 10308 e della UPB 20803 per l’importo complessivo di euro 18.000.000,00, ripartito nel triennio 2012/2014 come segue:

a) anno 2012: euro 4.500.000,00;

b) anno 2013: euro 4.500.000,00;

c) anno 2014: euro 4.500.000,00;

d) anno 2015: euro 4.500.000,00.

 

     Art. 11. (Modifica della l.r. 31/2001)

1. Al comma 9 dell’articolo 46 della l.r. 31/2001, le parole: “nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi” sono sostituite dalle parole: “nei casi di intervenuto provvedimento giurisdizionale con effetti sospensivi oppure in presenza di particolari e comprovate cause accertate dalla Giunta regionale”.

 

     Art. 12. (Modifiche della l.r. 11/2010)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) è sostituito dal seguente:

“3. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio oppure la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, danno diritto oltre che al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri e le modalità vigenti, unicamente a un gettone di presenza o un’indennità giornaliera di trenta euro.”.

2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 11/2010 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il gettone di presenza o l’indennità giornaliera spettano solo nel caso in cui l’attività prevista al comma 3 abbia una durata pari ad almeno due ore.

5. Gli eventuali corrispettivi dovuti da terzi per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, sono versati direttamente alla Regione. Per le attività di cui al comma 3, la Regione provvede al relativo pagamento nei confronti dei dipendenti aventi diritto secondo quanto previsto dallo stesso comma.”.

 

     Art. 13. (Modifiche della l.r. 38/1996)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituita dalla seguente:

“b) contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale con rapporto di lavoro di natura dipendente e alla formazione dello stesso personale;”.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 17 della l.r. 38/1996, sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’ammontare del contributo per il pagamento degli oneri relativi al personale con rapporto di lavoro di natura dipendente è determinato sulla base della spesa correlata alla consistenza numerica delle unità di personale in servizio presso ciascun ente con riferimento all’anno precedente a quello del bilancio ove lo stesso contributo è previsto. Il contributo per la formazione del personale è determinato annualmente nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Il contributo per il pagamento degli oneri del personale con rapporto di lavoro di natura dipendente può essere ridefinito in sede di assestamento di bilancio annuale, in relazione alle variazioni di spesa conseguenti alle variazioni della consistenza numerica del medesimo personale successivamente intervenute. La quantificazione del contributo è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.”.

 

     Art. 14. (Modifiche della l.r. 15/2005)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile), è inserito il seguente:

“2 bis. Gli enti e le organizzazioni il cui progetto è stato inserito nel bando di cui all’articolo 7, comma 1, provvedono al pagamento dell’assegno di cui al comma 2 nei confronti dei soggetti selezionati. Il pagamento può essere effettuato, a seguito di richiesta da parte degli enti e delle organizzazioni, anche per il tramite della Giunta regionale.”.

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 15/2005 è sostituita dalla seguente:

“f) i cofinanziamenti e le donazioni di soggetti pubblici e privati.”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 15/2005 è aggiunta la seguente:

“b bis) nelle risorse regionali iscritte a carico della UPB 5.30.07.”.

 

     Art. 15. (Fondo per attività e beni culturali)

1. A carico dell’UPB 53101 dello stato di previsione della spesa, è istituito il capitolo “Fondo per attività e beni culturali finanziati tramite la carta di credito cultura”, destinato al sostegno di iniziative culturali.

2. Le risorse per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 derivano dalle entrate, iscritte a carico dell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata, conseguenti l’attivazione del servizio gestito dall’operatore economico individuato mediante procedura di evidenza pubblica.

 

     Art. 16. (Modifica della l.r. 4/2007)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) è sostituita dalla seguente:

“c) gli articoli relativi alla proposta di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 difformi dal parere del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 17. (Modifiche della l.r. 20/2010)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione “Legge finanziaria 2011”), è sostituita dalla seguente:

“a) sostegno a progetti di sviluppo a base culturale;”.

2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 20/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) investimenti per progetti di sviluppo a base culturale;”.

 

     Art. 18. (Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza)

1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), è sostituito dal seguente: “Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo di cui al comma 1 le risorse del fondo sanitario regionale, del fondo sociale regionale, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale politiche sociali, nonché eventuali ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 25/2008, la parola “annualmente” è soppressa.

3. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 25/2008 è sostituito dal seguente:

“6. Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse, la Giunta regionale fissa le modalità di monitoraggio delle prestazioni e degli interventi attivati, tramite un sistema informativo che raccolga i dati relativi alla condizione socio-sanitaria dei singoli beneficiari, così come definiti dal flusso sperimentale SINA di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 4 ottobre 2010 e dal programma statistico nazionale 2011-2013 approvato con DPCM del 20 aprile 2012.”.

4. Per l’attuazione degli interventi territoriali, di cui all’articolo 37 della l.r. 25/2008, da effettuarsi nel 2013, è autorizzata la spesa di euro 9.200.000,00.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 4, per l’annualità 2013, è garantita, per euro 3.296.508,39 da risorse regionali, per euro 4.033.227,03 da fondi statali già iscritti a carico dell’UPB 53007 e per euro 1.870.264,58 dai fondi statali iscritti nell’UPB 53001.

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all’allegato A al r.r. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), come modificato dal r.r. 24 ottobre 2006, n. 3 e dal r.r. 27 dicembre 2006, n. 4, in scadenza al 31 dicembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.

 

     Art. 20. (Bonus per assunzione)

1. Per l’anno 2012, in attuazione dell’accordo di programma 19 marzo 2010 per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni S.p.A., al fine dell’erogazione di un bonus pari a 5.000 euro pro-capite per favorire l’assunzione dei lavoratori della Antonio Merloni S.p.A, è autorizzata una spesa complessiva di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 31401, di cui euro 325.000,00 a titolo di anticipazione delle risorse del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ed euro 175.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) per l’importo di euro 325.000,00 con i fondi iscritti nell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’entrata derivanti dal recupero dell’anticipazione delle risorse relative ai fondi FEG;

b) per l’importo di euro 175.000,00 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell’UPB 31401 dello stato di previsione della spesa.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione del bonus di cui al comma 1 in armonia con il regolamento del fondo.

 

     Art. 21. (Modifiche della l.r. 10/1997)

1. Il comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell’età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali. Le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della l.r. 10/1997 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Nei contratti e nelle convenzioni stipulati per il mantenimento degli animali i Comuni singoli o associati e le Comunità montane non possono stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 10/1997, le parole: “previsti dalla” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto della”.

 

     Art. 22. (Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Commissione esaminatrice)

1. Il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è indetto dall’Agenzia regionale sanitaria (ARS), strumento operativo del Dipartimento regionale per la salute e per i servizi sociali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale). L’ARS effettua, altresì, l’ammissione dei candidati e svolge le procedure concorsuali indicate al comma 6.

2. Il concorso straordinario è effettuato per soli titoli, nel rispetto della normativa statale vigente.

3. Al fine di assicurare l’omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale e garantire la sostenibilità economica della gestione delle farmacie, le sedi farmaceutiche vacanti, ubicate nell’ambito dei Comuni la cui popolazione risulta, secondo il rilevamento dati ISTAT effettuato al 31 dicembre 2011, inferiore ai 500 abitanti, sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

a) da un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali;

b) da due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui almeno uno abilitato all’esercizio della professione di farmacista; quest’ultimo può essere individuato anche tra il personale collocato in quiescenza da meno di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;

c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra gli ordini provinciali dei farmacisti.

5. Le funzioni di presidente della commissione esaminatrice sono svolte dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 4 e quelle di segretario da un dipendente della Regione di categoria non inferiore alla C; in analogia a quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), alla commissione medesima verrà attribuito un compenso determinato con apposito atto della Giunta regionale.

6. L’ARS approva la graduatoria degli idonei, provvede all’assegnazione delle sedi messe a concorso e comunica i risultati della procedura concorsuale ai comuni ed all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

7. Sino al riordino della normativa di settore non sono soppressi i dispensari farmaceutici operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle sedi di cui al comma 3.

 

     Art. 23. (Modifiche della l.r. 5/2006 e relative disposizioni)

1. Per la definizione delle posizioni creditorie e debitorie fino al 31 dicembre 2011, derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è iscritta la somma di euro 70.872,78 nell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’entrata ed è autorizzata la spesa di euro 1.390.136,14 a carico dell’UPB 10601 del bilancio 2012.

2. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La legge finanziaria regionale determina la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dell’anno 2012, i canoni di cui ai commi 1 e 2, relativi alle funzioni conferite alle Province, sono riscossi dalle stesse. Spetta altresì alle Province il recupero dei canoni non versati, il rimborso ed il relativo contenzioso.”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Le Province comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco completo delle concessioni rilasciate ed i dati relativi alle riscossioni dei canoni effettuate nell’anno precedente e provvedono a riversarli alla Regione, secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale.

3 ter. Il gettito annuo dei canoni di cui al comma 3 è ripartito tra le Province in misura proporzionale al gettito annuale riscosso nell’ambito del proprio territorio.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

“4. Le Province, sentite le Comunità montane, destinano una quota delle risorse di cui al comma 3 per la tutela e la manutenzione del reticolo idrografico e la diminuzione del dissesto idrogeologico.”.

 

     Art. 24. (Canoni utenze acqua pubblica)

1. A decorrere dall’anno 2013, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della l.r. 5/2006 sono rideterminati come segue:

 

USO

CANONE

 

(euro)

Irriguo:

 

Modulo senza restituzione

52,00

Modulo con restituzione

27,00

Per ettaro non a bocca tassata

0,50

Minimo

30,00

Umano (Potabile):

 

Modulo

2.200,00

Minimo

365,00

Industriale:

 

Modulo senza restituzione

16.000,00

Modulo con restituzione

 

(art. 171, c. 1, lett. d, d.lgs. 152/2006) ..

8.250,00

Minimo

2.180,00

Prod. Forza Motrice:

 

per ogni KW

15,50

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico:

 

Modulo

375,00

Minimo

135,60

IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:

 

Per utilizzo servizi igienici ed assimilati, compresi impianti sportivi, servizi antincendio, impianti di autolavaggio e per gli usi non previsti nei precedenti punti:

 

Modulo

1.100,00

Minimo

135,00

 

 

     Art. 25. (Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. I soggetti di cui al comma 3, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3.

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta regionale e sono oggetto di specifica convenzione tra gli enti stessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di seguito indicati:

a) la Giunta regionale;

b) l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26;

c) l’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) di cui alla l.r. 4 giugno 2012, n. 18;

d) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60;

e) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9;

f) gli enti gestori dei parchi naturali regionali di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15;

g) i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13;

h) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13.

4. Le graduatorie dei concorsi pubblici indetti da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 sono pubblicate sul relativo sito istituzionale per la durata di validità delle medesime.

5. [L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici di assistente amministrativo categoria C, banditi dall’ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2015] [1].

 

     Art. 26. (Modifica della l.r. 26/2012)

1. L’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) è abrogato.

 

     Art. 27. (Razionalizzazione organizzativa)

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa predispongono, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2012, 2013 e 2014, un piano per la copertura dei posti vacanti della dirigenza mediante concorso pubblico e nel rispetto del limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni degli anni precedenti non utilizzate ai sensi dell’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 [2].

2. L’attuazione del comma 1 deve assicurare la contestuale riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) nonché la selezione di professionalità dotate di elevata e specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.

 

     Art. 28. (Modifiche della l.r. 20/2001)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per assicurare le attività di programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell’Unione europea, può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 20/2001 è abrogato.

 

     Art. 29. (Modifiche della l.r. 2/2005)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole: “presso datori di lavoro pubblici o” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 2/2005 le parole: “presso datori di lavoro pubblici o” sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 19 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

“1 ter. In caso di borse da destinare a soggetti disabili, le stesse possono essere attivate anche presso datori di lavoro pubblici.”.

 

     Art. 30. (Modifica della l.r. 21/2006)

1. Al comma 11 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona), le parole “quarantotto mesi” sono sostituite dalle parole: “settantadue mesi”.

 

     Art. 31. (Modifica della l.r. 13/2003)

1. Il comma 3 bis dell’articolo 14 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), è abrogato.

 

     Art. 32. (Modifica della l.r. 22/2012)

1. L’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 22 (Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale e modifica della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del bilancio 2010”) è abrogato.

 

     Art. 33. (Modifiche della l.r. 8/2001 e relative disposizioni)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2001 n. 8 (“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”) la parola “sette” è sostituita dalla parola “tre”.

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Nella medesima seduta il Consiglio regionale elegge, con votazioni separate:

a) il Presidente e il Vice Presidente del CORECOM;

b) il terzo membro del CORECOM.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun Consigliere scrive in apposite schede un solo nome. Sono eletti Presidente e Vice Presidente nell’ordine i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio. Successivamente viene eletto il terzo membro.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8/2001 è abrogato.

5. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 8/2001 le parole: “Ai componenti il CORECOM” sono sostituite dalle parole: “Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. (Programma degli interventi a favore degli emigrati)

1. Per l’anno 2013 il piano annuale di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero) è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2012 previo parere del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7 della medesima l.r. 39/1997 e sentita la Commissione assembleare.

2. Per gli anni 2014 e 2015 il programma degli interventi a favore degli emigrati di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 39/1997 è predisposto dalla Giunta regionale e presentato entro il 31 ottobre 2013 all’Assemblea legislativa regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo.

3. I programmi ed i piani di cui all’articolo 3 della l.r. 39/1997 conservano efficacia fino alla entrata in vigore di quelli successivi.

 

     Art. 35. (Modifiche della l.r. 18/2008 e relative disposizioni)

1. L’articolo 14 bis della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è abrogato.

2. L’articolo 15 della l.r. 18/2008 è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 18/2008, le parole “alla delegazione regionale dell’Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani (UNCEM)” sono sostituite dalle seguenti: “alla delegazione regionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI)”.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di cessazione del mandato degli amministratori della Comunità Montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36. (Polo teatrale)

1. La Regione, in qualità di socio fondatore, riconosce al Teatro Stabile delle Marche - Fondazione “Le Città del Teatro” l’importo straordinario di euro 900.000,00 finalizzato, in concorso con gli altri soci, al risanamento e alla ristrutturazione dell’ente, quali azioni necessarie alla costruzione di un polo produttivo teatrale regionale, al fine di consolidare il sistema regionale dello spettacolo ed in particolare le funzioni stabili di produzione della prosa con le specifiche caratteristiche culturali, artistiche e sociali, così come individuate e sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse iscritte a carico dell’UPB 53105 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 37. (Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011)

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”) va interpretato nel senso che il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla rinuncia è il ventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto alla riscossione del vitalizio.

 

     Art. 38. (Modifiche della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) le parole “Ospedale San Salvatore” sono sostituite dalle parole: “Ospedali Riuniti Marche Nord”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 18/2009 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. La Giunta regionale è autorizzata a disporre l’estinzione integrale con modalità compensativa delle posizioni creditorie di cui al comma 2 con le posizioni debitorie riconciliate ai sensi del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). L’utilizzo da parte degli Enti del SSR della cassa derivante dall’alienazione dei beni immobili di cui ai commi precedenti è autorizzato dalla Giunta regionale.

3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti dall’alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati al comma 1, non costituiscono un debito verso l’Amministrazione regionale e sono utilizzate dagli Enti del SSR previa autorizzazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 39. (Modifiche della l.r. 11/2003)

1. Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), la parola “B” è soppressa.

2. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 11/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili; nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico, ed il relativo divieto di pesca, nei giorni di martedì e venerdì per l’intero periodo stabilito con il calendario regionale di pesca.”.

 

     Art. 40. (Modifica della l.r. 44/1994)

1. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell’attività amministrativa regionale), dopo la parola “interesse.” è aggiunto il seguente periodo: “Per ciascun provvedimento autorizzativo di impianti per la produzione energetica che per potenza non sono assoggettabili a Valutazione di impatto ambientale e/o screening, l’Assessore all’ambiente è altresì obbligato ad organizzare incontri pubblici informativi e partecipativi, adeguatamente promossi, presso le istituzioni locali e le comunità coinvolte.”.

 

     Art. 41. (Convenzione con la Corte dei Conti per il rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere una apposita convenzione con la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, al fine di individuare modalità condivise di controllo sulla gestione finanziaria della Regione.

2. Nel rispetto di ogni eventuale altra disposizione normativa centrale, la convenzione potrà stabilire forme periodiche di verifica sulla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché sul funzionamento dei controlli interni, sulla base di documentazioni di sintesi predisposte dalla Regione secondo linee guida deliberate dalla Corte dei Conti.

 

     Art. 42. (Norma transitoria)

1. Le dichiarazioni di decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP per superamento dei limiti di reddito, avvenute in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2012, n. 18 (Istituzione dell’ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”), non producono effetti qualora l’assegnatario dichiarato decaduto sia in possesso, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per la permanenza nell’assegnazione. La presente disposizione non si applica nelle ipotesi in cui il procedimento esecutivo conseguente alla dichiarazione di decadenza sia concluso.

 

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 43. (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2012)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:

a) tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2012”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2012 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:

a) tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2012”;

b) tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2012”.

 

     Art. 44. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2012)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2012, già stabilita nell’importo di euro 43.426.245,71 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), si stabilisce nel nuovo importo di euro 43.310.689,63.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 29/2011.

 

     Art. 45. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/2011)

1. Gli allegati alla l.r. 28/2011 sono modificati come segue:

a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui finanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge;

f) la tabella F “Autorizzazioni derivanti da leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale” è modificata secondo le risultanze della tabella F allegata alla presente legge.

 

     Art. 46. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 29/2011)

1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 29 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014" sono così modificati o sostituiti:

a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;

c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.

 

     Art. 47. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 2013, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.