§ 4.2.15 - L.R. 5 settembre 1978, n. 59.
Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:05/09/1978
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. La regione Lombardia provvede al riassetto territoriale e socio- economico dell'Oltrepò Pavese, compromesso da eccezionali dissesti idro- geologici, mediante un progetto straordinario di [...]
Art. 2.      1. Il progetto straordinario di cui al precedente art. 1 si articola:
Art. 3.      1. Fino all'approvazione del piano di riassetto globale di cui all'art. 2, lett. a) della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 gli interventi finanziari di cui alle lett. B) e C) della stessa [...]
Art. 4.      1. Il piano di riassetto del territorio di cui al precedente art. 2 lettera A), ha valore di variante degli strumenti urbanistici generali vigenti presso i comuni compresi nelle zone nelle quali [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. La direzione e la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto straordinario competono al presidente della giunta regionale che si avvale, allo scopo di assicurare il [...]
Art. 7.      1. Per l'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 16 dello statuto regionale in relazione all'applicazione della presente legge, il consiglio regionale costituisce una commissione speciale.
Art. 8.      1. Il presidente della giunta regionale presenta la proposta di piano di riassetto globale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio regionale provvede [...]
Art. 9.      1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità dei capitoli 112204 e 113105 iscritti tra le spese obbligatorie [...]
Art. 10.      1. Sono cancellate dal conto dei residui passivi per l'anno 1978, accertati dalla giunta regionale con delibera n. 16937, le seguenti somme stanziate e non impegnate relative ai sottoindicati [...]
Art. 11.      1. Al titolo II, sezione VI, rubrica V dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1978 è apportata la seguente variazione:
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.2.15 - L.R. 5 settembre 1978, n. 59. [1]

Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese.

(B.U. 8 settembre 1978, n. 36).

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia provvede al riassetto territoriale e socio- economico dell'Oltrepò Pavese, compromesso da eccezionali dissesti idro- geologici, mediante un progetto straordinario di interventi da effettuarsi nelle zone individuate con decreto del presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2.

 

     Art. 2.

     1. Il progetto straordinario di cui al precedente art. 1 si articola:

     A) in un piano di riassetto globale del territorio avente i contenuti previsti dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e redatto sulla base dello studio e dell'analisi delle cause del dissesto, con particolare riguardo alle esigenze di riconversione delle colture agrarie;

     B) in un programma operativo di interventi finanziari e di incentivazione finalizzati al ripristino ed allo sviluppo delle opere pubbliche, delle strutture abitative e produttive, nei settori agricolo, forestale, commerciale, turistico-alberghiero, artigianale, nonché delle relative infrastrutture di servizio;

     C) in un programma operativo di interventi finanziari destinati a reintegrare i danni subiti dalle popolazioni onde consentire alle stesse la permanenza sul territorio e l'esercizio delle proprie attività.

     2. Il piano di riassetto globale di cui alla precedente lettera a) è formulato tenendo conto dei seguenti elementi:

     - gli obiettivi che si intendono raggiungere;

     - i costi di investimento e le relative fonti di finanziamento;

     - le risorse diverse da quelle regionali che si prevede possano essere impiegate;

     - le aree suscettibili di intervento e quelle da sottoporre a salvaguardia;

     - la localizzazione degli interventi;

     - i vincoli, le prescrizioni e le normative di uso del suolo;

     - la previsione degli effetti in termini occupazionali degli investimenti previsti;

     - i tempi, le modalità ed i soggetti idonei a realizzare il piano [2].

 

     Art. 3.

     1. Fino all'approvazione del piano di riassetto globale di cui all'art. 2, lett. a) della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 gli interventi finanziari di cui alle lett. B) e C) della stessa disposizione, si articolano in programmi funzionali di area da approvarsi con deliberazione del consiglio regionale; tali programmi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, indicano per singole parti del territorio tutte le opere e gli interventi prioritari necessari per il risanamento dell'area presa in considerazione, nonché le misure urgenti di salvaguardia per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto.

     2. Le previsioni dei programmi funzionali costituiscono titolo per la concessione dei relativi contributi.

     3. Per le spese di importo inferiore a L. 800 milioni non è richiesto il parere di alcun organo consultivo regionale.

     4. Qualora, nel frattempo, si rendessero necessari interventi di carattere d'urgenza, attinenti ad opere e lavori pubblici d'interesse regionale da realizzarsi immediatamente per far fronte a situazioni di emergenza, la giunta regionale, su proposta del comitato di cui al successivo art. 6, autorizza l'esecuzione degli interventi che saranno, poi, compresi nei programmi funzionali di area di cui al primo comma del presente articolo.

     5. La deliberazioni di cui al precedente comma hanno valore, ove necessario, di varianti degli strumenti urbanistici vigenti [3].

 

     Art. 4.

     1. Il piano di riassetto del territorio di cui al precedente art. 2 lettera A), ha valore di variante degli strumenti urbanistici generali vigenti presso i comuni compresi nelle zone nelle quali si applica la presente legge; in assenza di tali strumenti ogni intervento sul territorio deve essere conforme alle previsioni del piano di riassetto del territorio.

     2. (Omissis) [4].

     3. Fino all'approvazione del piano di riassetto globale del territorio previsto dal precedente articolo 2, nei comuni non dotati di strumento urbanistico generale possono essere rilasciate, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 49 lettera d) della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, concessioni edilizie per la ricostruzione o per il ripristino di abitazioni ed opere di cui ai precedenti articoli 2 lettera b) e 3, in relazione alle quali siano stati accordati i contributi previsti dalla presente legge [5].

     4. Tali concessioni sono in ogni caso subordinate al parere favorevole del servizio beni ambientali della giunta regionale.

 

     Art. 5. [6]

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la presidenza della giunta regionale un ufficio speciale con sede in Voghera, denominato ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, articolato in due sezioni alle quali competono rispettivamente:

     1) lo studio e l'elaborazione del progetto straordinario;

     2) l'esecuzione diretta degli interventi di competenza regionale previsti nel progetto e non affidati agli enti locali.

     2. La sezione progettuale è formata da un gruppo di lavoro del quale fanno parte:

     a) funzionari dei servizi tecnici della regione anche decentrati in provincia di Pavia, dell'amministrazione provinciale di Pavia, della comunità montana dell'Oltrepò Pavese e dei comuni delle zone interessate;

     b) esperti aventi particolare qualificazione nelle materie inerenti al progetto, anche estranei alle amministrazioni suddette.

     3. La sezione progettuale può, all'occorrente, avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica di enti, istituti ed aziende pubblici e privati, sulla base di convenzioni autorizzate dal presidente della giunta regionale.

     4. Il conferimento degli incarichi agli esperti esterni ed agli enti, istituti ed aziende di cui al precedente comma, nonché la stipulazione delle convenzioni eventualmente occorrenti, spetta al presidente della giunta regionale, osservate le disposizioni sostanziali di cui alla legge regionale n. 21/74 e sentita la commissione speciale di cui al successivo art. 7.

     5. la sezione esecutiva è formata da impiegati dipendenti dalla regione o comandati dagli enti locali delle zone interessate nonché, all'occorrenza, da personale da assumersi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

     6. La composizione delle sezioni dell'ufficio speciale è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale; al coordinamento delle attività delle sezioni stesse provvede il presidente della giunta regionale.

     7. I limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 42 della legge regionale n. 48/73 non si applicano agli impiegati regionali facenti parte dell'ufficio di cui al presente articolo.

 

     Art. 6.

     1. La direzione e la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto straordinario competono al presidente della giunta regionale che si avvale, allo scopo di assicurare il coordinamento dell'azione regionale con le iniziative e le esigenze degli enti locali interessati, di un comitato del quale fanno parte i presidenti dell'amministrazione provinciale di Pavia, della comunità montana dell'Oltrepò Pavese e del comprensorio n. 24.

     2. Tale comitato, presieduto e convocato dal presidente della giunta regionale, determina quali tra gli interventi previsti dal progetto debbano essere eseguiti dalla regione o affidati agli enti locali.

     3. Per i rapporti con lo Stato in ordine agli interventi di sua competenza, si procede alle necessarie intese tramite il commissario di governo.

     4. Il presidente della giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della presente legge, anche se di competenza di altri organi regionali, salve le attribuzioni del consiglio regionale.

     5. Il presidente della giunta regionale può delegare le funzioni attribuitegli dalla presente legge ad un componente della giunta stessa.

 

     Art. 7.

     1. Per l'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 16 dello statuto regionale in relazione all'applicazione della presente legge, il consiglio regionale costituisce una commissione speciale.

 

     Art. 8.

     1. Il presidente della giunta regionale presenta la proposta di piano di riassetto globale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio regionale provvede all'approvazione nei due mesi successivi.

 

     Art. 9.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità dei capitoli 112204 e 113105 iscritti tra le spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 e dagli analoghi stanziamenti che saranno iscritti nel bilancio dei successivi esercizi [7].

     2. Per l'esecuzione degli interventi straordinari previsti dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 4.000 milioni.

     3. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a definire la quota di spesa per l'anno 1979.

     4. Al finanziamento del maggior onere di cui al precedente secondo comma si provvede con quota delle disponibilità finanziarie derivanti dal disposto del successivo art. 10.

 

     Art. 10.

     1. Sono cancellate dal conto dei residui passivi per l'anno 1978, accertati dalla giunta regionale con delibera n. 16937, le seguenti somme stanziate e non impegnate relative ai sottoindicati capitoli scritti negli stati di previsione della spesa regionale degli esercizi 1975 e 1976:

     - cap. 265212, anno 1975, L. 1.377.634.077;

     - cap. 265212, anno 1976, L. 4.512.328.573.

     2. La somma complessiva così determinata in L. 5.829.962.650 costituisce economia di spesa e di essa sarà tenuto conto nella determinazione del saldo finanziario relativo alla gestione del bilancio per l'esercizio 1977.

 

     Art. 11.

     1. Al titolo II, sezione VI, rubrica V dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1978 è apportata la seguente variazione:

     - è istituito il capitolo 265220 cat. 8ª con la denominazione «Spese per l'esecuzione degli interventi urgenti di prevenzione e ripristino dei danni derivanti da eventi calamitosi nel territorio dell'Oltrepò' Pavese» con la dotazione di lire 4.000 milioni.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 6 luglio 1981, n. 35.

[3] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 luglio 1981, n. 35.

[4] Comma abrogato dalla L.R. 6 luglio 1981, n. 35.

[5] Comma aggiunto dalla L.R. 19 marzo 1980, n. 27.

[6] Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[7] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 luglio 1981, n. 35.