§ 4.2.31 - L.R. 15 luglio 1982, n. 39.
Interventi in materia di viabilità minore.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:15/07/1982
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. La regione, al fine di assicurare, nell'ambito della viabilità di interesse comunale e provinciale, i collegamenti fra capoluogo, frazioni e nuclei abitati dei comuni; di migliorare [...]
Art. 2.      1. All'esecuzione delle opere relative agli interventi di cui all'art. 1, la regione provvede direttamente a mezzo dei servizi provinciali del genio civile, o tramite i mutui o loro consorzi.
Art. 3.      1. Per gli interventi non operati direttamente dalla regione gli enti interessati, al fine di ottenere il contributo regionale, devono produrre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore [...]
Art. 4.      1. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.
Art. 5.      1. L'affidamento dei lavori deve avvenire mediante esperimento di gara o appalto-concorso.
Art. 6.      1. L'erogazione dei fondi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, in base agli stati di avanzamento dei lavori e fino alla [...]
Art. 7.      1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, provvede alla nomina del collaudatore e, sulla base delle risultanze del certificato di collaudo o di quello di [...]
Art. 8.      1. Per l'esecuzione del piano di cui alla presente legge è autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa complessiva di L. 9.800 milioni, di cui 4.000 milioni per l'anno 1982, per la concessione [...]


§ 4.2.31 - L.R. 15 luglio 1982, n. 39.

Interventi in materia di viabilità minore.

(B.U. 15 luglio 1982, n. 28, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione, al fine di assicurare, nell'ambito della viabilità di interesse comunale e provinciale, i collegamenti fra capoluogo, frazioni e nuclei abitati dei comuni; di migliorare l'accessibilità alle reti viarie extraurbane; di favorire l'eliminazione di situazioni di pericolo in punti critici della circolazione; di consentire la continuità o il ripristino del traffico in condizioni di sicurezza in corrispondenza di manufatti da modificare, da ricostruire o da riparare a seguito di variazioni nell'assetto dei corsi d'acqua determinate da eventi calamitosi ovvero dall'esecuzione di opere idrauliche, concede contributi in capitale, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui al piano allegato alla presente legge, di cui fa parte integrante, da attuare in conformità delle previsioni del bilancio pluriennale 1981-1983.

 

     Art. 2.

     1. All'esecuzione delle opere relative agli interventi di cui all'art. 1, la regione provvede direttamente a mezzo dei servizi provinciali del genio civile, o tramite i mutui o loro consorzi.

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi non operati direttamente dalla regione gli enti interessati, al fine di ottenere il contributo regionale, devono produrre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo delle opere dalla quale risultino le modalità di copertura dell'eventuale spesa eccedente quella ammessa a contributo.

 

     Art. 4.

     1. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

     2. Con lo stesso provvedimento è determinato l'impegno finanziario relativo all'opera da realizzare e per gli interventi demandati ai comuni o consorzi di comuni, è disposta anche la concessione del contributo regionale.

     3. Qualsiasi variazione al piano di cui all'art. 1 è approvata, sentita la competente commissione consiliare, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

 

     Art. 5.

     1. L'affidamento dei lavori deve avvenire mediante esperimento di gara o appalto-concorso.

     2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24 e quelle in vigore per i lavori di conto dello stato in cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

 

     Art. 6.

     1. L'erogazione dei fondi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, in base agli stati di avanzamento dei lavori e fino alla concorrenza del 90 per cento della spesa ammessa a contributo.

     2. Alla prima richiesta di erogazione deve essere allegata una copia autentica del contratto e una copia del verbale di consegna dei lavori.

 

     Art. 7.

     1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, provvede alla nomina del collaudatore e, sulla base delle risultanze del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, autorizza l'erogazione del saldo sul concorso finanziario.

 

     Art. 8.

     1. Per l'esecuzione del piano di cui alla presente legge è autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa complessiva di L. 9.800 milioni, di cui 4.000 milioni per l'anno 1982, per la concessione di contributi in capitale destinati:

     - per L. 3.337.060.000 nel 1982 e di L. 5.040.760.000 nel 1983 all'attuazione delle opere relative agli interventi, di cui al precedente art. 1, diretti dalla regione;

     - per L. 662.840.000 nel 1982 e di L. 759.240.000 nel 1983 all'attuazione delle opere relative agli interventi, di cui al precedente art. 1, demandati ai comuni o consorzi di comuni.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi finanziari, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria, per L. 4.000 milioni nel bilancio pluriennale 1981-1983 e per L. 5.800 milioni nel bilancio pluriennale 1982- 1984, entrambi alla parte 2, progetto 4.5.2.3 «Interventi in materia di viabilità comunale e provinciale ed altri interventi», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 4.000 milioni previsto per l'anno finanziario 1982 dal precedente 1° comma, si fa fronte mediante impiego ai sensi dell'art. 43, 1° comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» per L. 2.500 milioni e del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex articolo 9», per L. 1.500 milioni iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2.958 e 2.5.2.1.2.670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     5. In relazione a quanto disposto dal precedente 1° comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 4, progetto 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 2.4.5.3.2.1429 «Contributi in capitale per l'attuazione delle opere relative agli interventi diretti della regione in materia di viabilità di interesse provinciale e comunale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 3.337.060.000 e di L. 2.000.000.000;

     - capitolo 2.4.5.3.2.1430 «Contributi in capitale per l'attuazione delle opere relative agli interventi demandati a comuni e consorzi di comuni in materia di viabilità di interesse provinciale e comunale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 662.940.000 e di cassa di L. 500.000.000.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 è inoltre apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio» è ridotta di L. 2.500.000.000.