§ 3.7.37 - L.R. 30 luglio 1986, n. 28.
Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:30/07/1986
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.
Art. 3.  Indirizzi regionali.
Art. 4.  Consulta regionale del turismo.
Art. 5.  Organismo regionale di promozione turistica.
Art. 6.  Istituzione delle aziende di promozione turistica.
Art. 7.  Funzioni delle aziende di promozione turistica.
Art. 8.  Collegamento funzionale delle APT con gli enti locali territoriali.
Art. 9.  Organi dell'azienda di promozione turistica.
Art. 10.  Consiglio di amministrazione dell'APT.
Art. 11.  Attribuzioni e funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 12.  Presidente dell'azienda di promozione turistica.
Art. 13.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14.  Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.
Art. 15.  Indennità di carica e rimborsi spese.
Art. 16.  Uffici di informazione e accoglienza turistica.
Art. 17.  Personale delle APT.
Art. 18.  Fondo regionale del turismo.
Art. 19.  Vigilanza e controllo sulle APT.
Art. 20.  Funzioni delegate.
Art. 21.  Mancato esercizio delle funzioni delegate.
Art. 22.  Commissari liquidatori.
Art. 23.  Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.
Art. 24.  Ruolo unico regionale.
Art. 25.  Estinzione degli EPT e delle AACST.
Art. 26.  Ufficio stralcio.
Art. 27.  Promozione turistica dei comuni di Campione d'Italia e Livigno.
Art. 28.  Norma finanziaria.
Art. 29.  Abrogazione di Leggi Regionali.
Art. 30.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.7.37 - L.R. 30 luglio 1986, n. 28. [1]

Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo.

(B.U. 31 luglio 1986, n. 31, 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Lombardia, in attuazione del terzo comma dell'articolo 56 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382» e dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, concernente «Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», provvede, con la presente Legge al riordino

dell'amministrazione locale del turismo e alla delega di funzioni agli enti locali, nel rispetto dei principi di tutela e promozione dell'autonomia e di decentramento contenuti nella Costituzione italiana e nello Statuto della Regione Lombardia.

 

     Art. 2. Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

     1. Tutto il territorio della Regione Lombardia, agli effetti della presente Legge, deve considerarsi turisticamente rilevante, in ragione della diffusa presenza di risorse turistiche e del crescente sviluppo dell'economia turistica.

     2. In ottemperanza al disposto del secondo comma dell'articolo 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, la Regione circoscrive i singoli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende di promozione turistica (APT).

     3. Ciascun ambito turisticamente rilevante dispone, di:

     a) attrezzatura ricettiva con adeguata capacità di posti letto in esercizi alberghieri e complementari;

     b) dotazione organica di attrezzature igienico-sanitarie e di polizia amministrativa adeguata alle esigenze determinate da un consistente afflusso turistico;

     c) adeguate strutture ed infrastrutture tecniche con particolare riguardo agli esercizi pubblici, agli impianti sportivi, ricreativi e del tempo libero;

     d) particolari e consolidati motivi di richiamo od occasioni di incontri per fatti o manifestazioni legati all'ambiente, avvenimenti storici, culturali, religiosi, tradizioni folkloristiche locali;

     e) una consistenza territoriale non eccedente la circoscrizione provinciale.

     4. Sulla base dei criteri sopraindicati vengono individuati e delimitati gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'elenco dell'Allegato A facente parte integrante della presente Legge.

     5. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno:

     a) le stazioni di cura, soggiorno e turismo riconosciute anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 30 luglio 1986, n. 28 continuano a mantenere tale riconoscimento;

     b) le altre località inserite negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti ai sensi dell'allegato A della L.R. 30 luglio 1986, n. 28 sono riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo [2].

     6. Le eventuali modifiche alla delimitazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti sono approvate con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, udita la consulta regionale per il turismo.

 

     Art. 3. Indirizzi regionali.

     1. Fermi restando i poteri di programmazione della Regione, il consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva ogni anno le direttive alle amministrazioni provinciali ai sensi della presente Legge, al fine di assicurare armonia e compatibilità con la programmazione regionale e le linee di intervento conseguenti, nonché le politiche di bilancio e del personale delle rispettive aziende di promozione turistica.

     2. La Regione trasmette alle amministrazioni provinciali entro il mese di settembre di ogni anno, le direttive per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al successivo articolo 19.

     3. Gli atti di indirizzo devono comunque concernere:

     a) approvazione ed eventuali modificazioni del regolamento interno della APT;

     b) predisposizione dei bilanci di previsione, con particolare riguardo al tasso di incremento della spesa globale e delle spese per le funzioni normali ed avuto riguardo comunque alle caratteristiche ed alle peculiarità proprie dell'APT;

     c) linee generali per la predisposizione del regolamento contabile e patrimoniale dell'azienda;

     d) linee generali per la redazione della pianta organica e del regolamento organico del personale;

     e) la predisposizione dei programmi di attività delle APT.

     4. Qualora entro il termine stabilito dai commi precedenti non siano impartite nuove direttive regionali, si intendono confermate, per un ulteriore esercizio quelle emanate nell'anno precedente.

     5. La giunta regionale, altresì, entro il mese di giugno di ogni anno impartisce delle direttive circa i programmi e le iniziative che la Regione realizza nell'anno solare successivo, specificando quali di queste intende realizzare direttamente e le altre che è opportuno impostare tramite le aziende di promozione turistica e gli altri organismi a partecipazione pubblica operanti nel settore del turismo e quelli ad esso interconnessi.

     6. In sede di prima attuazione della presente Legge le direttive regionali, di cui ai commi precedenti, sono impartite alle amministrazioni provinciali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 4. Consulta regionale del turismo.

     1. Al fine di garantire il coordinamento tra l'attività programmatica della Regione nel settore del turismo e quella svolta dalla struttura periferica, dagli enti locali e dalle categorie economiche, è costituita presso la Giunta regionale la consulta regionale per il turismo, con i fini e le modalità di cui all'articolo 41 della Legge Regionale 1 agosto 1979, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge Regionale 22 novembre 1982, n. 63.

     2. La consulta regionale del turismo, che dura in carica cinque anni, è istituita con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composta dai seguenti membri:

     a) l'assessore regionale al turismo o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) i presidenti delle amministrazioni provinciali;

     c) 3 rappresentanti dell'associazione nazionale comuni d'Italia, designati dalla delegazione regionale dell'ANCI;

     d) 2 rappresentanti delle comunità montane, designati dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

     e) i presidenti delle aziende di promozione turistica;

     f) un rappresentante del Comitato regionale dell'Automobile Club della Lombardia;

     g) 1 rappresentante del Touring club italiano;

     h) 1 rappresentante delle pro-loco designato dalla delegazione regionale della unione nazionale delle pro-loco;

     i) 1 rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), designato dall'unione regionale delle camere di commercio;

     l) 1 rappresentante dell'Ente fiera di Milano;

     m) 5 rappresentanti degli operatori turistici designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

     n) 3 rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

     o) 3 rappresentanti dei lavoratori del settore designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;

     p) 1 rappresentante della Federterme regionale;

     q) 1 rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;

     r) 1 rappresentante dell'organizzazione regionale del CAI;

     s) 3 rappresentanti delle associazioni e organizzazioni per il tempo libero più rappresentative a livello regionale;

     t) 3 rappresentanti designati rispettivamente dalla Sovraintendenza dei beni artistici e storici, ai beni monumentali e architettonici e beni archeologici operanti nella Regione Lombardia;

     u) il dirigente del servizio turismo del settore commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero.

     3. Un impiegato regionale di ruolo, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava indicato dall'assessore al commercio e turismo, svolge le mansioni di segretario della consulta regionale del turismo.

     4. La consulta è un organo tecnico-consultivo della Regione per il settore turistico ed a tal fine formula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo e sugli atti di indirizzo concernenti le iniziative promozionali regionali.

 

     Art. 5. Organismo regionale di promozione turistica.

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, in base a specifica deliberazione consiliare, partecipa ad un ente pubblico o privato che abbia come finalità statutaria lo sviluppo e l'armonizzazione unitaria dell'offerta turistica della Regione Lombardia nel suo complesso, nonché l'immagine delle varie tipologie turistiche di settore.

     2. Lo statuto di detto ente deve prevedere che nell'organo esecutivo la maggioranza dei componenti sia eletta dal consiglio regionale.

     3. L'attività di promozione all'estero della Regione, comunque, si raccorda ai programmi ed alle iniziative svolte dall'ENIT ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 14 novembre 1981, n. 648, e nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 4 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

 

 

Titolo II

AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 6. Istituzione delle aziende di promozione turistica.

     1. E' istituita per ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, di cui all'allegato A della presente Legge, un'azienda di promozione turistica, denominata APT.

     2. Le aziende di promozione turistica sono soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sono titolari di autonomia amministrativa e di gestione nei limiti indicati dalla presente Legge.

     3. Le APT, in correlazione col principio fondamentale della materia contenuta nell'articolo 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, sono deputate all'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza ai turisti.

     4. Le attività delle APT si svolgono sulla base degli indirizzi e degli obiettivi che il Consiglio regionale adotta in materia di programmazione, per lo sviluppo del settore turismo.

     5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino ufficiale della Regione, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa costituisce in ciascun ambito territoriale un'azienda di promozione turistica e ne individua la sede.

 

     Art. 7. Funzioni delle aziende di promozione turistica.

     1. Le APT svolgono tutte le attribuzioni intese al perseguimento delle finalità di cui al terzo comma del precedente articolo 3 e non riservate dalla presente Legge alla Regione o agli enti locali.

     2. Le APT, in particolare, devono:

     a) provvedere alla promozione, alla propaganda ed alla pubblicità per la valorizzazione del patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e storico delle località ricadenti nell'ambito territoriale di propria competenza;

     b) redigere e diffondere materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche della zona di competenza;

     c) fornire assistenza tecnica agli enti locali territoriali, ad operatori, singoli ed associati e alle associazioni di categoria ricadenti nel comparto delle attività economiche turistiche;

     d) istituire gli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT) nell'ambito del proprio territorio;

     e) promuovere, coordinare e attuare attività, iniziative, manifestazioni turistiche, convegni e congressi, anche in collaborazione con altre APT, enti, associazioni e pro-loco;

     f) gestire servizi di interesse generale che risultino necessari alla valorizzazione delle risorse turistiche locali e siano prevalentemente finalizzati alla migliore attrezzatura logistica delle località rientranti nell'ambito di riferimento;

     g) raccogliere ed elaborare dati statistici interessanti il turismo in generale ai fini di una migliore conoscenza delle realtà locali e del loro possibile sviluppo;

     h) [3].

     3. Alle APT, altresì, sono comunque attribuite tutte le altre funzioni tecnico-operative già svolte dalle aziende di cura soggiorno e turismo e non delegate dalla presente Legge agli enti locali.

     4. Le APT, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, possono avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura ed eventualmente di altri soggetti operanti nel settore turistico.

     5. Alle APT è demandata, nell'ambito degli indirizzi emanati annualmente dalla Regione, la realizzazione in campo nazionale delle attribuzioni di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 8. Collegamento funzionale delle APT con gli enti locali territoriali.

     1. Ai fini del necessario collegamento funzionale dell'attività di tutti i soggetti operanti nel settore turistico, le APT in particolare:

     a) assumono iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione con gli enti locali territoriali in ordine allo svolgimento dei compiti a ciascuno spettanti in materia turistica;

     b) raccolgono proposte da parte degli enti locali territoriali compresi nell'ambito turistico e consultano tali enti in ordine alla elaborazione dei propri programmi annuali e poliennali;

     c) perseguono ogni forma di collaborazione con gli enti locali territoriali al fine di raccordare ed armonizzare le proprie iniziative promozionali e le manifestazioni direttamente realizzate con le attività e le iniziative degli enti locali svolte nell'ambito dei relativi compiti istituzionali. A tali fini le APT possono anche realizzare, per conto degli enti locali stessi, manifestazioni o altre iniziative di propaganda o concorrere alla loro realizzazione.

     2. Gli enti locali, nell'organizzare manifestazioni o altre iniziative di carattere promozionale, si avvalgono dell'APT, quale strumento tecnico- operativo di promozione turistica.

 

     Art. 9. Organi dell'azienda di promozione turistica.

     1. Sono organi dell'APT:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 10. Consiglio di amministrazione dell'APT.

     1. I componenti del consiglio di amministrazione dell'APT sono nominati dalle singole amministrazioni provinciali.

     2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 12 membri, residenti in uno dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, ed è così individuato:

     a) cinque esperti in rappresentanza degli enti locali territoriali di cui uno designato dalla minoranza del consiglio provinciale;

     b) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

     c) un rappresentante delle associazioni pro-loco operanti nel territorio di riferimento e riconosciute a norma di Legge;

     d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni delle imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti a livello provinciale;

     e) un rappresentante dell'associazione operante a livello provinciale delle agenzie di viaggio e turismo;

     f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, ed operanti a livello provinciale;

     h) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni cooperative e categorie professionali del turismo, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     3. In caso di mancato accordo per la designazione congiunta dei rappresentanti di cui alle lettere d), f), g), h), del precedente secondo comma, la individuazione viene effettuata dall'amministrazione provinciale sulla base dei nominativi segnalati dalle singole associazioni e organizzazioni.

     4. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni dalla richiesta di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), del precedente secondo comma, l'amministrazione provinciale, previa diffida a provvedere entro 10 giorni, provvede direttamente alla nomina, nel rispetto di quanto previsto nel precedente secondo comma.

     5. Qualora entro centoventi giorni dalla data di scadenza del consiglio di amministrazione non sia stato adempiuto a quanto prescritto dai precedenti commi, il presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del consiglio di amministrazione sulla base delle designazioni formulate dalla Giunta regionale.

     6. In sede di prima applicazione della presente Legge, il termine dalla presentazione delle designazioni è stabilito in trenta giorni dal decreto di istituzione dell'azienda di promozione turistica e la nomina del consiglio è effettuata entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine trovano applicazione le modalità individuate nei precedenti terzo, quarto, quinto comma del presente articolo.

 

     Art. 11. Attribuzioni e funzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed adotta tutti i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'azienda di promozione turistica.

     2. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti, salvo le ipotesi previste dal successivo quarto comma.

     3. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti ed, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ai seguenti argomenti sono validamente adottate, con la presenza dei due terzi dei componenti in carica;

     a) elezione del vice presidente scelto tra i membri del consiglio stesso;

     b) approvazione e modificazioni del regolamento di funzionamento;

     c) programmi di attività;

     d) bilancio di previsione e conto consuntivo;

     e) acquisto, alienazione e locazioni ultranovennali di beni immobiliari;

     f) adozione del regolamento organico e relativa pianta organica del personale;

     g) l'istituzione degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

     h) conferimento incarichi di consulenza a termine;

     i) approvazione degli atti riguardanti la straordinaria amministrazione.

     5. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda di promozione turistica che vi partecipa a titolo consultivo.

 

     Art. 12. Presidente dell'azienda di promozione turistica.

     1. Il presidente di ciascuna APT è nominato dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

     2. Il presidente dura in carica 5 anni, e continua a esercitare le funzioni relative all'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

     3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura l'attuazione delle sue deliberazioni, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di delega.

     4. Il presidente adotta nei casi di urgenza e necessità i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre 3O giorni dalla data di adozione.

 

     Art. 13. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'amministrazione provinciale competente per territorio e dura in carica cinque anni.

     2. Esso è costituito da tre membri, di cui due designati dalla Giunta regionale e uno dall'amministrazione provinciale competente per territorio scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti e con funzioni di presidente.

 

     Art. 14. Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti attribuzioni:

     a) formula un parere di massima sull'impostazione del bilancio di previsione nonché le valutazioni di bilancio a chiusura dell'esercizio;

     b) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della gestione;

     c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda e ne redige apposito verbale;

     d) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi all'organo deputato alla vigilanza.

     2. Copia dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti sono inviate all'organo deputato alla vigilanza ai fini del controllo sulle APT.

     3. I compensi e/o le indennità da attribuire ai membri del collegio dei revisori sono quelli stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

 

     Art. 15. Indennità di carica e rimborsi spese.

     1. Al presidente ed al vice presidente spetta l'indennità di carica in misura non eccedente rispettivamente il 65% ed il 40% di quella prevista per il presidente della provincia di riferimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     2. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute, in misura pari a quella prevista per i componenti del consiglio provinciale di riferimento, in analogia a quanto previsto dalla richiamata legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     3. Per quanto concerne le aspettative, i permessi, i rimborsi di spesa e l'indennità di missione ai soggetti di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 concernente «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali».

 

 

Titolo III

ORGANIZZAZIONI DELLE APT

 

     Art. 16. Uffici di informazione e accoglienza turistica.

     1. Le aziende di promozione turistica istituiscono nelle località a consolidata rilevanza turistica ricadenti nel proprio territorio, propri uffici di informazione e accoglienza turistica, su parere della Provincia competente e previo nulla-osta della Regione.

     2. I predetti uffici - denominati IAT - curano l'assistenza, l'accoglienza e l'informazione turistica anche ai fini della maggiore conoscenza e valorizzazione del territorio di riferimento.

     3. Le APT possono consentire, altresì, l'uso della denominazione IAT anche agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle associazioni Pro-Loco riconosciute a norma di Legge.

     4. Gli IAT, quali uffici decentrati delle aziende di promozione turistica, operano in diretto collegamento con gli Enti e le istituzioni a livello locale, anche ai fini di una specifica utilizzazione di risorse locali reperite per la realizzazione di particolari e significative iniziative e che siano state date in disponibilità alle aziende di promozione turistica.

     5. Tutti gli uffici di informazione e di accoglienza turistica adottano il segno distintivo previsto dall'Allegato B, facente parte integrante della presente legge.

 

     Art. 17. Personale delle APT.

     1. E' istituito il ruolo nominativo regionale dei dipendenti delle APT. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale iscritto in detto ruolo regionale è disciplinato dal regolamento organico del personale e dovrà uniformarsi agli accordi nazionali di comparto di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     2. Il consiglio d'amministrazione dell'APT adotta e modifica la pianta organica ed il regolamento del personale nell'osservanza di quanto stabilito dal comma precedente.

     3. In presenza di posti vacanti nella pianta organica, il consiglio di amministrazione dell'APT stabilisce preliminarmente se intende provvedere alla copertura mediante concorso pubblico o mediante trasferimento di dipendenti in forza presso altre APT operanti nel territorio regionale e dispone la pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. In ogni caso, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore ad un mese.

     4. Possono presentare domanda di trasferimento ai sensi del precedente 3° comma, i dipendenti delle APT cui sia stata attribuita una qualifica funzionale corrispondente a quella del posto da ricoprire. In caso di pluralità di domande, il Consiglio di amministrazione formula una graduatoria.

     5. I concorsi pubblici sono espletati a cura del Consiglio di amministrazione. Il regolamento del personale deve prevedere la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un esperto designato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

     6. In ogni caso, l'efficacia degli atti che dispongono la nomina in ruolo o una modificazione della qualifica funzionale è subordinata alla corrispondente modificazione del ruolo nominativo regionale, che viene disposta dal presidente della Giunta regionale, previa verifica della validità degli atti.

     7. Le aziende possono assumere, senza concorso, il personale necessario a svolgere funzioni temporanee con contratti a termine di durata non superiore a tre mesi ogni anno, o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti per maternità nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione.

     8. Quando si renda necessario il ricorso a competenze professionali altamente qualificate, è consentito il conferimento di incarichi di consulenza a termine con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

     9. La Giunta regionale promuove e coordina corsi di formazione per sviluppare la professionalità degli amministratori e dei dipendenti delle APT mediante apposite convenzioni con organismi ed enti specializzati.

 

     Art. 18. Fondo regionale del turismo.

     1. In esecuzione del settimo comma dell'art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, è istituito il fondo regionale del turismo, destinato al finanziamento delle spese generali di gestione e delle attività promozionali di competenza delle aziende di promozione turistica.

     2. In tale fondo, iscritto nel bilancio della Regione, confluiscono i seguenti proventi:

     a) quote spettanti, ai sensi della presente Legge, sulle entrate di natura tributaria ed extratributaria già di competenza degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     b) redditi e proventi patrimoniali di gestione.

     3. Le regione può altresì nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie concedere contributi per le finalità di cui al precedente primo comma.

     4. Il fondo regionale, nonché gli eventuali contributi concessi dalla regione al precedente terzo comma, è ripartito annualmente tra le aziende di promozione turistica e gli enti locali destinatari di deleghe a norma della presente Legge con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 19. Vigilanza e controllo sulle APT.

     1. Sono sottoposte al controllo della amministrazione provinciale territorialmente competente, le deliberazioni degli organi dell'APT concernenti:

     a) il regolamento di funzionamento e le eventuali modificazioni;

     b) l'approvazione dei programmi concernenti l'attività dell'APT;

     c) l'approvazione del regolamento contabile e patrimoniale;

     d) il bilancio di previsione, il conto consuntivo finanziario e lo stato patrimoniale dell'APT;

     e) acquisto, alienazione e locazioni ultranovennali di beni immobili;

     f) conferimento di incarichi di consulenza a termine;

     g) il regolamento e la pianta organica del personale dell'azienda e successive variazioni e integrazioni;

     h) gli atti riguardanti l'amministrazione straordinaria dell'azienda.

     2. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente esecutive.

     3. Gli organi delegati alla vigilanza e al controllo delle aziende di promozione turistica, si conformano alle norme contenute nella Legge 10 febbraio 1953, n. 62, così come modificata dalla Legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

 

Titolo IV

DELEGHE ALLE PROVINCE

 

     Art. 20. Funzioni delegate.

     1. La Regione, in applicazione dei principi fondamentali enunciati nell'art. 1 della presente Legge, delega alle Province, in relazione ai rispettivi territori, le seguenti funzioni:

     a) nomina del presidente dell'azienda di promozione turistica, di cui al precedente art. 12;

     b) nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda di cui al precedente art. 10;

     c) nomina del collegio dei revisori dei conti, di cui al precedente art. 13;

     d) vigilanza e controllo sugli atti fondamentali dell'azienda di promozione turistica di cui al precedente art. 19;

     e) le attribuzioni amministrative già di competenza degli enti provinciali per il turismo e non attribuite ai comuni o alle aziende di promozione turistica dalla presente Legge.

     2. Gli enti delegati sono tenuti ad osservare nell'esercizio della delega le disposizioni del Titolo IX dello Statuto della Regione Lombardia.

     3. Per l'esercizio della delega il consiglio regionale approva direttive concernenti le funzioni delegate.

 

     Art. 21. Mancato esercizio delle funzioni delegate.

     1. In caso di inadempimento che configuri un mancato o ritardato esercizio delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente a provvedere entro congruo termine, decorso il quale predispone direttamente il singolo atto.

     2. Nei casi di persistente e grave violazione di leggi e direttive regionali, con apposita Legge Regionale viene disposta la revoca delle funzioni delegate con la presente Legge.

 

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22. Commissari liquidatori.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i commissari liquidatori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

     2. Con il medesimo provvedimento, viene disposto lo scioglimento degli organi collegiali degli enti suddetti.

     3. I commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data della loro nomina, inviano alla Giunta regionale:

     a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprietà dell'ente o dell'azienda, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

     b) il preventivo delle spese di liquidazione;

     c) l'elenco del personale, a qualunque titolo in servizio, con i dati sulle qualifiche funzionali di inquadramento e sullo stato giuridico ed il trattamento economico.

     4. I commissari liquidatori, dopo gli adempimenti stabiliti al terzo comma del presente articolo provvedono altresì alla gestione del personale e delle spese di funzionamento fino all'insediamento degli organi delle APT. Ultimata la fase di trasferimento del personale alle APT, i commissari liquidatori, presentano agli organi competenti il bilancio di liquidazione.

     5. Ai commissari liquidatori vengono corrisposti, per la durata del mandato, i compensi previsti per il presidente dell'azienda di promozione turistica di cui al precedente art. 15.

 

     Art. 23. Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.

     1. In relazione a quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 22, la Giunta regionale, sulla base degli stati di consistenza dei beni sia mobili che immobili e dei bilanci di liquidazione rassegnati dai singoli commissari liquidatori, destina i beni ed ogni altro rapporto giuridico conseguente già intestato agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, secondo i seguenti criteri:

     a) i beni immobili di proprietà, o ad ogni altro titolo posseduti dagli enti provinciali per il turismo, alle rispettive amministrazioni provinciali, ad esclusione di quelli destinati a sede di APT che saranno dati in proprietà a quest'ultima;

     b) i beni immobili di proprietà, o ad ogni altro titolo posseduti dalle aziende di cura soggiorno e turismo, al comune in cui ha attualmente sede l'azienda di soggiorno, ad esclusione di quelli destinati a sede di APT che saranno dati in proprietà a quest'ultima;

     c) i beni mobili, e i beni mobili soggetti a registrazione di proprietà sia degli enti provinciali per il turismo che delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sono attribuiti all'azienda di promozione turistica competente per territorio, con l'obbligo per questa di provvedere ai relativi oneri di trasferimento.

     2. I rapporti giuridici e contrattuali relativi ai beni individuati nel precedente comma, sono attribuiti all'ente destinatario del bene cui accedono, nonché i connessi oneri finanziari.

     3. I beni immobili attribuiti in proprietà alle amministrazioni locali di cui ai commi precedenti, sono sottoposti a vincolo di destinazione specifica per l'utilizzazione ai fini turistici e ricreativi e prioritariamente destinati agli istituendi uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

     4. La deliberazione della Giunta regionale relativa alla destinazione dei beni di cui al primo comma del precedente articolo autorizza, altresì, i commissari liquidatori competenti, a stipulare con i legali rappresentanti dei beneficiari tutti gli atti negoziali conseguenti.

 

     Art. 24. Ruolo unico regionale.

     1. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - iscritto nel ruolo unico regionale - è trasferito a decorrere dalla data di costituzione delle APT, alla azienda nel cui ambito territoriale è compresa la sede presso cui il dipendente prestava servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge. Al personale di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge regionale 7 luglio 1981, n. 38.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il consiglio regionale ai sensi dei precedenti articoli 3 e 19, impartisce direttive alle amministrazioni provinciali per la formazione delle piante organiche e le relative qualifiche funzionali delle APT, nonché i criteri di equiparazione rispetto alle qualifiche funzionali ricoperte negli enti di provenienza.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle direttive, secondo le modalità individuate dal comma precedente, da parte delle APT, i relativi consigli di amministrazione adottano le rispettive piante organiche ed i regolamenti del personale.

     4. Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni da quando è divenuta efficace la pianta organica, dispone l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del precedente primo comma.

     Qualora, con riferimento ad alcune qualifiche funzionali, il numero dei dipendenti trasferiti superi la dotazione organica, il consiglio di amministrazione ne dispone l'inquadramento sulla base di una graduatoria.

     Coloro che non conseguono l'inquadramento per la carenza di posti, sono mantenuti in servizio in soprannumero ai sensi del precedente primo comma. I posti che si rendessero successivamente vacanti non possono essere coperti mediante concorso pubblico o trasferimento finché non sia stato riassorbito tutto il personale in soprannumero nella rispettiva qualifica funzionale.

     5. In sede di attuazione della presente Legge, i posti che risultino vacanti nell'organico di ogni singola APT possono essere coperti esclusivamente mediante trasferimento, riservato a tutti i soggetti iscritti nel ruolo nominativo regionale, di cui al precedente art. 17, sino al suo completo esaurimento.

     Comunque per le nuove assunzioni anche nell'ambito dell'organico approvato, le aziende di promozione turistica dovranno attenersi alle direttive di cui al precedente art. 3.

 

     Art. 25. Estinzione degli EPT e delle AACST.

     1. Entro dieci giorni dalla data di registrazione dell'ultimo atto negoziale di competenza, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i commissari liquidatori danno formale comunicazione al presidente della Giunta regionale di tutta l'attività svolta, rassegnando dettagliata relazione illustrativa.

     2. Entro i successivi trenta giorni, il presidente della Giunta regionale, sulla base degli atti formali, dichiara con proprio provvedimento l'estinzione ad ogni effetto di Legge degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 26. Ufficio stralcio.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce un apposito ufficio stralcio che opera fino alla dichiarazione di estinzione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui al precedente art. 25.

     2. All'ufficio stralcio competono le attività giuridico-amministrative di supporto nelle varie fasi di messa in liquidazione ed estinzione degli EPT e AACST e le correlative attività fino all'entrata in vigore delle aziende di promozione turistica.

 

     Art. 27. Promozione turistica dei comuni di Campione d'Italia e Livigno.

     1. In considerazione della specifica situazione di

extraterritorialità, della particolare posizione geografica, della differente normativa esistente in materia tributaria ed extratributaria, accompagnata da un rilevante flusso turistico, che caratterizzano i comuni di Campione d'Italia e Livigno, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con specifica delibera l'attività di promozione, propaganda, informazione e accoglienza turistica nel territorio dei predetti comuni.

     2. Tale deliberazione dovrà essere adottata entro il 31 dicembre 1986.

 

     Art. 28. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dal precedente art. 3 - V comma - è autorizzata per il 1987 la spesa:

     a) per i programmi e le iniziative dirette della regione;

     b) per i programmi e le iniziative da realizzare tramite le A.P.T. e gli altri organismi turistici a partecipazione pubblica.

     2. E' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, la spesa per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 5 - I comma.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7, 16, 17 - I e II, III e VII comma - e 24 della presente Legge, si provvede mediante impiego del «Fondo Regionale del Turismo» di cui al precedente art. 18 - I e II comma - e mediante impiego degli eventuali contributi regionali di cui al precedente art. 18 - III comma.

     4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 13, 14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX comma

- 2O - I comma lettera e) - 22 - V comma e 26, sono a carico dei bilanci

delle rispettive aziende di promozione turistica.

     5. Al finanziamento degli oneri per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 4 della presente Legge si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e successivi, al capitolo 1.1.2.3.1.322: «Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa».

     6. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987 si provvederà, con Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente art. 18 - I e II comma - della presente legge [4].

     7. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987 si provvederà con la Legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, alla determinazione della spesa a norma dell'art. 22 - I comma - della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 per le finalità di cui al precedente art. 18 - III comma e ai precedenti I e II comma del presente articolo.

     8 (Omissis) [5].

     9 (Omissis) [6].

     10. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 18 e dai precedenti I e II comma del presente articolo, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione delle entrate

     Al titolo 3, categoria 5 è istituito per memoria:

     a) Il capitolo 3.5.2172 «Fondo regionale per il Turismo finanziato con introiti già di competenza dei disciolti Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno e Turismo e con redditi e proventi patrimoniali di gestione delle Aziende di promozione turistica da impiegare per spese generali di gestione e per attività promozionali delle aziende di promozione Turistica».

     B) Stato di previsione delle spese - Parte I

     1. All'ambito 3, settore 7, finalità 1, viene reiscritta l'attività 1.3.7.1.4. la cui denominazione viene così modificata: «Funzionamento ed interventi delle aziende di promozione turistica».

     2. All'ambito 3, settore 7, finalità 1, attività 4, è istituito per memoria:

     a) Il capitolo 1.3.7.1.4.2173 «Impiego del Fondo Regionale per Turismo finanziato con introiti già di competenza dei disciolti Enti Provinciali per il Turismo e Aziende di Cura e Soggiorno e Turismo e con redditi e proventi patrimoniali di gestione delle aziende di promozione turistica da impiegare per spese generali di gestione e per attività promozionali delle aziende di promozione turistica.

     11. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 18 - III comma e da precedenti I e II comma del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 saranno apportate le seguenti variazioni:

     A) Stato di previsione della spesa - Parte I

     All'ambito 3, settore 7, finalità 1, attività 4, saranno istituiti:

     a) Il capitolo 1.3.7.1.4.2174 «Spese per i programmi e le iniziative dirette per la promozione del turismo regionale».

     b) Il capitolo 1.3.7.1.4.2175 «Contributi regionali per i programmi e le iniziative per la promozione turistica svolti dalle Aziende di promozione turistica e dagli organismi turistici a partecipazione pubblica».

     c) Il capitolo 1.3.7.1.4.2176 «Partecipazione della regione ad enti pubblici o privati aventi per finalità statutaria lo sviluppo e l'armonizzazione unitaria dell'offerta turistica regionale e l'immagine delle varie tipologie di settore».

 

     Art. 29. Abrogazione di Leggi Regionali.

     1. La Legge Regionale 20 giugno 1975, n. 103, concernente «Delega di funzioni amministrative in materia di turismo alle amministrazioni provinciali e comunali», è abrogata.

     2. L'articolo 2 della Legge Regionale 2O ottobre 1972, n. 32, «Norme per l'esercizio temporaneo nella Regione Lombardia delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera trasferite dallo Stato alle Regioni con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6» è abrogato.

     3. Sono abrogati i punti 1, 2, 3, 4 dell'art. 3 della Legge Regionale 20 ottobre 1972, n. 32.

 

     Art. 30. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato «A»

Ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati dall'art. 2 della

presente legge.

 

     1) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Bergamasco che comprende i seguenti comuni: Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Albano S. Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano S. Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo S. Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Bromano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate S. Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carenno, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo, Cassiglio, Castelli Calepio, Castel Rozzone, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano S. Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenova, Costa di Mezzate, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Erve, Fara d'Adda, Fara Olvana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo S. Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio De' Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Monte Marenzo, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, OImo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Oro al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Pari-e, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nozza, Ponteranica, Ponte 5. Pietro, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Rarzanico, Rivo di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota di Imagna, Rovetta, S. Giovanni Bianco, S. Paolo d'Argon, S. Pellegrino Terme, S. Brigida, Sant'Amobono Imagna, Sarnico, Scansorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo Sorisole, Sotto Il Monte Giovanni XXIIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola B., Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Busi, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedesete, Vercurago, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Viganò S. Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa 'Almé, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno.

     2) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Bresciano, che comprende i seguenti Comuni: Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgo Satollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Cavalgese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castelcovati, Castel Mella, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Garniano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Magasa, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Piancamuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnano sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vaglio, Valvestino, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone.

     3) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Comasco che comprende i seguenti Comuni: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Aniano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carirnate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso deI Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Iungone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montcmezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamete, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello deI Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate Trevano, Valbrona, Valmorea, Val Rezzo, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

     4) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Cremonese, che comprende i seguenti Comuni: Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Calvatone, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castel Gabbiano, Castelleone, Castelverde, Caste]visconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pie',e d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ra\'ara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido.

     5) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Mantovano che comprende i seguenti Comuni: Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castelbelforte, Castel d'Ario, Casteì Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazzoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmiroìo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Ouingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverdella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dell'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Voltà Mantovana.

     6) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Milanese che comprende i seguenti Comuni: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arconate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Barlassina, Basiano, Basilio, BeIlinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Bernate Ticino, Besana Brianza, Besate, Biassono, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Briosco, Brugherio, Bubbiano, Buccinasco, Burago di Molgora, Buscate, Busnago, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Camparada, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cogliate, Cologno Monzese, Colturano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Correzzana, Corsico, Cuggiono, Cusabo, Cusano Milanino, Dairago, Desio, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Giussano, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Liscate, Lissone, Locate Triulzi, Macherio, Magenta, Magnago, MarcaIo con Casone, Masate, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Mezzago, Milano, Misinto, Monza, Morimondo, Motta Visconti, Muggiò, Neriano, Nosate, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Renate, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Stefano Ticino, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d'Adda, Triuggio, Truccazzano, Turbigo, Usmate Veìate, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

     7) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Pavese, che comprende i seguenti Comuni: Alagna, Albaredo, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbaniello, Bascapè, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarel1o, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Borgo San Siro, Bornasco, Bosnasco, Bralìo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Ger ola, Casorate Primo, Cassolnuovo, Castana, Casteggio, Casteìletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilìa, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino S. Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Canignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galiavola, Gammarana, GamboIo, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Mascherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticeìli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinaroìo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robbio, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, S. Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Sant'Alessio con Vialone, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Angelo Lomellina, San Zenone al Po, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travac0 Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Saìimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolo, Zinasco.

     8) Ambito territoriale turisticamente rilevante della provincia di Sondrio, che comprende i seguenti Comuni: Albaredo per S. Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Madesimo, Lanzada, Lovero, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Sernio, SondaIo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Val Masino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

     9) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Varesotto, che comprende i seguenti Comuni: Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Arsago Seprio, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadegliano Vicognago, Cadrezzate, Cairate, Cantello, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castellanza, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Fagnano Olona, Ferno, Ferrera di Varese, Gallarate, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, GorIa Maggiore, GorIa Minore, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Induno Olona, Ispra, Jerago con Orago, Lavena Ponte Tresa, I,aveno Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate PozzoIo, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvaìle, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, OIgiate Olona, Origgio, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravagìia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Soìbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Temate, Tradate, Travedona Monate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Viggiù, Vizzola Ticino.

     10) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Lecchese, che comprende i seguenti Comuni: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzano, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, ìntrobio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Vigano.

     11) Ambito territoriale turisticamente rilevante del Lodigiano che comprende i seguenti Comuni: Abbadia Cerreto Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Corno Vecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodivecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul 1,,ambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2004, n. 8.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 13 marzo 1987, n. 11.

[3] Lettera già modificata dall'art. 26 della L.R. 16 settembre 1996, n. 27, ora abrogata dall'art. 19 della L.R. 28 aprile 1997, n. 12.

[4] Comma così modificato dalla L.R. 8 settembre 1987, n. 32.

[5] Comma abrogato dalla L.R. 14 dicembre 1987, n. 41.

[6] Comma abrogato dalla L.R. 14 dicembre 1987, n. 41.