§ 96.3.11 - Legge 25 agosto 1991, n. 284.
Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:25/08/1991
Numero:284


Sommario
Art. 1.  Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico
Art. 2.  Interventi di sostegno alle imprese turistiche


§ 96.3.11 - Legge 25 agosto 1991, n. 284. [1]

Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche.

(G.U. 2 settembre 1991, n. 205)

 

     Art. 1. Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico

     1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.

     2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

     3. Ciascun operatore comunica entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.

     5. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogato.

     6. Sono altresì liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

 

          Art. 2. Interventi di sostegno alle imprese turistiche

     1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell' art. 1 dellalegge 30 dicembre 1989, n. 424.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonchè l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione.

     3. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991.

     4. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'art. 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

     5. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, è autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     6. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonchè interventi di carattere nazionale ed internazionale".

 


[1] Abrogata dall'art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.