Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 24/05/2013 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 7. Introduzione dell'articolo 7 bis nella legge regionale n. 12 del 1999 |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2011 |
Art. 10. Clausola valutativa |
Art. 11. Norma finale |
§ 3.7.43 - L.R. 24 maggio 2013, n. 4.
Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)
(B.U. 24 maggio 2013, n. 139)
Art. 1. Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino in materia di distribuzione commerciale, nell'ambito delle competenze regionali e comunali in materia di commercio.
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
"a) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della
"b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
"1. L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
"1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della
"a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della
"c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.".
Art. 6. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della
"c bis) mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.".
Art. 7. Introduzione dell'articolo 7 bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. Hobbisti
1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del
5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.
8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.
9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della
Art. 8. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. Accesso ai luoghi e diffida amministrativa
1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.
5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.
6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.".
2. Dopo la lettera h) del secondo comma dell'articolo 8 della
"h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;".
3. L'articolo 12 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
"2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.".
Art. 10. Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, tramite la commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell'Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell'assessore competente, un'apposita relazione.
Art. 11. Norma finale
1. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della