Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.6 enti locali |
Data: | 12/12/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del fondo. |
Art. 2. Destinatari. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 3 bis. |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 1.6.46 - L.R. 12 dicembre 2003, n. 23. [1]
Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, articolo 3.
(B.U. 22 dicembre 2003, n. 60).
Art. 1. Istituzione del fondo.
1. E’ istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata e già trasferiti ai comuni con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste dalla
2. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dal Presidente della Giunta regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle province di concerto con i rispettivi prefetti, tenuto conto, anche, delle indicazioni formulate nel programma di azioni di cui alla
Art. 2. Destinatari.
1. Possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo di cui all’articolo 1 i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari:
a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla
b) le cooperative sociali di cui alla
c) le comunità terapeutiche ed i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al
d) i parchi e gli enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e paesaggio di cui alla
2. I progetti e le richieste sono presentati entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge per l’anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base - U.P.B. – 6.23.222 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione “Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della
2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
3.Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della
4. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione. [4]
5. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 3 le somme anticipate dalla Regione. [5]
1. La regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui al comma 4 dell’articolo 3 nonché delle spese per gli studi di fattibilità e dei progetti tecnici.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno per il 2006 pari ad euro 500.000,00 rinviando alle leggi di bilancio lo stanziamento per gli anni successivi.
2. Alle cooperative sociali, alle associazioni onlus e alle comunità di recupero, previo parere delle amministrazioni interessate, sono accordati:
a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;
b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.
3. La relativa spesa è allocata nella U.P.B. 2.66.138.
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] Abrogata dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall’art. 2 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 22 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 22 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 22 della
[6] Articolo aggiunto dall’art. 22 della