§ 1.2.13 - L.R. 25 agosto 1989, n. 15.
Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:25/08/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strutture organizzative.
Art. 3.  Articolazione delle strutture.
Art. 4.  Settore.
Art. 5.  Servizio.
Art. 6.  Sezione.
Art. 7.  Posizioni di studio e ricerca.
Art. 8.  Gruppi di lavoro.
Art. 9.  Individuazione e istituzione delle strutture organizzative.
Art. 10.  Responsabilità delle strutture.
Art. 11.  Funzione di coordinamento.
Art. 12.  Attribuzioni, compiti e responsabilità dei dirigenti regionali.
Art. 13.  Mobilità dei dirigenti.
Art. 14.  Segreterie particolari.
Art. 15.  Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.
Art. 16.  Dotazione organica.
Art. 17.  Commissione paritetica.
Art. 18.  Compiti della Commissione paritetica.
Art. 19.  Abrogazione di norme.
Art. 20.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.2.13 - L.R. 25 agosto 1989, n. 15. [1]

Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 39)

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge ridisciplina l'ordinamento del Consiglio Regionale in conformità ai principi dello Statuto.

     Nella materia relativa alle strutture organizzative, i conseguenti provvedimenti amministrativi della presente legge sono adottati, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale, in ordine a quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro per i quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali, in attuazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed alle norme regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.

 

     Art. 2. Strutture organizzative.

     L'Area generale di coordinamento degli Uffici del Consiglio Regionale, prevista dall'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, si articola in:

     a) Settori

     b) Servizi

     c) Sezioni

     L'area generale di coordinamento realizza sul piano funzionale, fermo restando il carattere esclusivo delle competenze istituzionali attribuite a ciascun settore, la sintesi delle attività connesse all'esercizio di dette competenze al fine di assicurare uniformità di indirizzo dell'azione amministrativa.

     Sono istituiti i seguenti settori del Consiglio regionale:

     1) Presidenza;

     2) Segreteria Generale del Consiglio;

     3) Settore Legislativo, studi e ricerche;

     4) Settore Bilancio e ragioneria;

     5) Settore Personale;

     6) Settore Amministrazione ed economato [2]

 

     Art. 3. Articolazione delle strutture.

     I Settori, di cui al precedente articolo, sono articolati in Servizi e Sezioni, le cui rispettive attribuzioni e competenze verranno determinate nel regolamento di attuazione della presente legge da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     Il numero complessivo dei Servizi è determinato in 18 a norma del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 e quello delle Sezioni in numero 45, pari a due volte e mezzo quello dei Servizi.

     Il Settore Presidenza comprende i seguenti Servizi:

     1) Servizio Rapporti con Organi e Istituzioni;

     2) Servizio Cerimoniale, Pubbliche Relazioni;

     3) Servizio Ufficio di Presidenza;

     4) Servizio Difensore Civico;

     5) Servizio Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione. [3]

     Il Settore Segreteria generale comprende i seguenti Servizi:

     1) Servizio Assemblea;

     2) Servizio Organi consiliari;

     3) Servizio Decisioni amministrative consiliari;

     4) Servizio Resoconti. [4]

     Il Settore Legislativo, studi e ricerche comprende i seguenti Servizi:

     1) Servizio Studi Legislativi;

     2) Servizio Affari Giuridici;

     3) Servizio Documentazione, Biblioteca, Gestione del Servizio informativo. [5]

     Il Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri comprende i seguenti Servizi:

     1) Servizio Bilancio e Ragioneria generale del Consiglio;

     2) Servizio Status dei Consiglieri. [6]

     Il Settore personale comprende i seguenti Servizi:

     1) Servizio Gestione del personale;

     2) Servizio Reclutamento e formazione del personale. [7]

     Il Settore Amministrazione ed economato comprende i seguenti servizi:

     1) Servizio Programmi e contratti;

     2) Servizio Gestione beni e servizi.

     “3) Servizio Autoparco”. Il Servizio è disciplinato con apposito regolamento predisposto dall’Ufficio di presidenza ed approvato dal Consiglio regionale. [8]

 

     Art. 4. Settore.

     Il Settore è una struttura organizzativa di secondo grado, costituita per la gestione di attività, distinte per materie omogenee e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazione complessa, diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

     La direzione del settore è attribuita a personale della seconda qualifica dirigenziale.

 

     Art. 5. Servizio.

     Il Servizio è una struttura organizzativa di primo grado costituita per la gestione di attività distinte per materie omogenee nonché per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione di programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

     La direzione del servizio è attribuita a personale della prima qualifica dirigenziale.

 

     Art. 6. Sezione.

     La sezione è una unità operativa organica di base, costituita in relazione all'organizzazione del lavoro e ai fini della specificazione dei compiti degli operatori. Essa assolve ai compiti relativi a distinte gestioni monodisciplinari.

     La direzione della sezione è attribuita a personale dell'ottava qualifica funzionale.

 

     Art. 7. Posizioni di studio e ricerca.

     In collegamento con i settori sono previste posizioni individuali di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica e/o giuridica alle Commissioni consiliari, al Collegio dei Revisori dei Conti ed ai titolari del diritto di iniziativa legislativa nella elaborazione di proposte legislative e regolamentari.

     Le posizioni individuali di responsabilità di cui al precedente comma, definite nella tabella "A" allegata alla presente legge, sono conferite a personale della seconda qualifica dirigenziale.

 

     Art. 8. Gruppi di lavoro.

     I gruppi di lavoro hanno carattere temporaneo e sono costituiti per la realizzazione, entro termini prefissati, di particolari obiettivi determinati in relazione a programmi di lavoro che coinvolgono l'attività di più articolazioni organizzative.

     Il gruppo di lavoro, costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza viene coordinato da un dirigente della prima qualifica dirigenziale o da un funzionario di ottavo livello.

 

     Art. 9. Individuazione e istituzione delle strutture organizzative.

     L'Area generale di coordinamento, i Settori del Consiglio Regionale, i Servizi e le posizioni di studio e di ricerca con i rispettivi ambiti di competenza sono istituiti con la presente legge ed individuati nella allegata Tabella A.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con deliberazione le Sezioni fissandone il numero ed attribuendone le competenze.

     L'Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti dei Gruppi, istituisce con deliberazione le strutture di cui al precedente comma dei Gruppi consiliari, in rapporto alla loro consistenza numerica.

     Per particolari esigenze, ai Gruppi consiliari possono essere temporaneamente assegnati anche dipendenti dello Stato del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici, in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, sempre nei limiti della dotazione organica.

     Il Presidente del Consiglio regionale è supportato, nello svolgimento della sua attività istituzionale, da un ufficio diretto da un Capo di gabinetto. L’ufficio di gabinetto non esercita funzioni amministrative e gestionali, non interferisce con le attività delle strutture organizzative del Consiglio e con esse si raccorda a cura del Segretario generale [9].

 

     Art. 10. Responsabilità delle strutture.

     La direzione dell'Area generale di coordinamento, dei Settori, dei Servizi e delle Sezioni è conferita esclusivamente a dipendenti del ruolo del Consiglio Regionale con deliberazione dell'ufficio di Presidenza purché in possesso delle richieste qualifiche funzionali e nel rispetto delle tre distinte graduatorie di merito correlate alle posizioni giuridiche.

 

     Art. 11. Funzione di coordinamento.

     Il coordinatore dell'Area, ferme restanti le attribuzioni e l'autonomia delle qualifiche dirigenziali, è responsabile dell'espletamento delle funzioni a lui attribuite, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione delle Strutture che interagiscono nell'Area e delle attività a cui è direttamente preposto.

     L'incarico di coordinatore dell'Area è attribuito dall'Ufficio di Presidenza al dirigente della seconda qualifica dirigenziale che vanti i maggiori titoli.

     Nel periodo di durata dell'incarico di coordinatore dell'area il medesimo dirigente continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di direzione del Settore a lui affidato.

     In caso di assenza o impedimento del coordinatore, le funzioni vengono attribuite, temporaneamente, dal Presidente del Consiglio ad altro dirigente della seconda qualifica dirigenziale.

 

     Art. 12. Attribuzioni, compiti e responsabilità dei dirigenti regionali.

     Le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti regionali sono disciplinati dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

 

     Art. 13. Mobilità dei dirigenti.

     Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito dell'area, nel rispetto degli articoli 3 e 19 della legge 29 marzo 1983, n. 93, degli articoli 9 e 10 della legge regionale 23 maggio 1984 n. 27 e dell'articolo 6 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.

     Forme di rotazione degli incarichi, previsti negli articoli precedenti, possono essere attuate anche a domanda degli interessati, nonché tra questi e le posizioni di studio e di ricerca, al fine di consentire il necessario rinnovamento dell'azione amministrativa, fatto salvo, comunque il possesso di particolari requisiti professionali.

 

     Art. 14. Segreterie particolari.

     Per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:

     a) le quindici unità per il Presidente del Consiglio regionale, comprensive del Segretario particolare [10];

     b) le cinque unità per ciascun Vice Presidente [11];

     c) le cinque unità per ciascun Consigliere Questore e quattro per ciascun Consigliere Segretario [12];

     d) le cinque unità per ciascun Presidente di Commissione Consiliare e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e sei unità per le commissioni speciali [13].

     All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede l'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.

     Il personale di cui al precedente comma può essere chiamato dal ruolo del Consiglio o, mediante ricorso al distacco, dal ruolo della Giunta Regionale.

     Per particolari esigenze e sempre nei limiti della dotazione organica può essere chiamato, in posizione di comando, anche personale dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici.

 

     Art. 15. Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.

     L'Ufficio di Presidenza organizza corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.

     Corsi personalizzati diretti a conseguire una migliore qualificazione tecnico-professionale possono altresì essere organizzati per quei dipendenti che, cambiando settore di impiego, debbano acquisire talune indispensabili conoscenze tecniche specifiche.

     Per la formazione professionale permanente del personale, l'Ufficio di Presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, adotta le opportune iniziative volte a consentire la effettuazione di scambi, anche con istituzioni esterne, di esperienze e di conoscenze nei vari ambiti che interessano l'attività del Consiglio regionale attraverso, in particolare, l'organizzazione di tirocini, seminari di studio, visite di delegazioni.

 

     Art. 16. Dotazione organica.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale ridetermina con legge la tabella organica del personale del Consiglio.

 

     Art. 17. Commissione paritetica.

     E' istituita la commissione paritetica per i problemi del personale del ruolo distinto del Consiglio regionale.

     Essa è composta:

     a) dal Presidente del Consiglio Regionale o da un Vice- Presidente da lui delegato che la presiede;

     b) dai due Consiglieri Questori;

     c) da tre responsabili regionali aziendali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o dai rispettivi delegati.

     Un funzionario di livello direttivo svolge compiti di segretario della commissione.

 

     Art. 18. Compiti della Commissione paritetica.

     La commissione esprime parere sulle pratiche del personale riguardanti la attuazione degli istituti contrattuali.

     La commissione assolve anche ai compiti di disciplina nell'osservanza delle norme specifiche previste dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento e di quelle della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

 

     Art. 19. Abrogazione di norme.

     Sono abrogati: la legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 e relativo regolamento di attuazione; gli artt. 4, 6 primo comma e 7 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44; la legge regionale 4 maggio 1979, n. 23; il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 15; la legge regionale 11 aprile 1985, n. 22 e la legge regionale 28 febbraio 1987, n. 14.

     Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 20.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

TABELLA A [14]

 

     La direzione dell'Area generale di coordinamento è attribuita al Segretario Generale, dirigente responsabile del Settore "Segreteria Generale del Consiglio".

 

     Settori e posizioni di studio e ricerca del Consiglio regionale:

     1) Settore Presidenza.

     Collaborazione allo svolgimento dei rapporti istituzionali del Presidente e degli altri Organi consiliari, nonché coordinamento dell’attività dei Servizi Cerimoniali, Pubbliche Relazioni, Ufficio di Presidenza; rapporti con la Giunta Regionale; Difensore Civico, Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

     2) Settore Segreteria generale del Consiglio.

     Coordinamento dell’Area Generale istituita con l’articolo 2 della presente legge di cui la Tabella A costituisce allegato. Assolvimento di ogni incombenza relativa: alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni e conseguenti adempimenti; alla costituzione e alla rinnovazione degli organi collegiali. Coordinamento dei testi approvati; cura degli adempimenti conseguenti ai provvedimenti adottati ed, in generale, trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio regionale come organo collegiale; redazione dei resoconti sommari e stenografici delle sedute del Consiglio regionale; redazione dei resoconti stenografici delle Commissioni consiliari e delle riunioni degli Organi collegiali in tutti i casi in cui sia richiesta dalle rispettive Presidenze; pubblicazione dei resoconti e degli atti del Consiglio.

     3) Settore Legislativo, studi e ricerche.

     Assistenza tecnico – giuridica e tecnico-documentaria sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio regionale e dei suoi Organi nonché dei titolari del diritto di iniziativa legislativa; cura dei rapporti con l’Area “Avvocatura, affari istituzionali e legislativi” della Giunta Regionale, con gli Uffici legislativi dello Stato e delle altre Regioni, con le Università e con gli Istituti Giuridici regionali e nazionali. Studi e ricerche di carattere giuridico, economico e sociale, anche con riferimento alla ricerca, analisi ed elaborazione della documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, a supporto dei progetti di legge e degli altri atti consiliari; gestione della biblioteca; impostazione, sviluppo dei progetti di ricerca automatica della documentazione legislativa regionale e di quella amministrativa della Regione e degli enti dipendenti e destinatari di deleghe; formazione ed aggiornamento di basi informative e collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale; cura dei rapporti per l’acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi di ricerca e di dati.

     4) Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri.

     Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; gestione del bilancio e ragioneria; amministrazione contabile dei consiglieri; amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri.

     5) Settore Personale.

     Predisposizione e conservazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico e all’amministrazione del personale del Consiglio; istruttoria dei ricorsi; organizzazione dei concorsi di assunzione e di quelli interni, nonché di attività e di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; impiego del personale ausiliario.

     6) Settore Amministrazione ed economato.

     Amministrazione dei beni mobili e immobili del Consiglio o adibiti ad uso del Consiglio; inventario ed economato; predisposizione dei contratti; sovrintendenza all’esecuzione dei lavori; organizzazione e gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia e gestione delle reti informatiche, centro elaborazione dati, riproduzione dei documenti, gestione dell’autoparco, secondo le norme del relativo regolamento; gestione del fondo economale ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico- giuridica alla I Commissione.

     In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche: consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico-legislativa ed assistenza nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di "dossier" di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico- giuridica alla II Commissione.

     In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche: consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico-legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di "dossier" di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico- giuridica alla III Commissione.

     In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche: consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico-legislativa ed assistenza nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di "dossier" di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico- giuridica alla IV Commissione.

     In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche: consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico legislativa ed assistenza, nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di "dossier" di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico- giuridica alla V Commissione.

     In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche: consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di "dossier" di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico- giuridica alla VI Commissione.

     In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche: consulenza tecnico-legislativa strumentale all'esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnico legislativa ed assistenza, nelle stesse materie, ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all'esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di "dossier" di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

          - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla VII Commissione.

     In collegamento con il settore “ legislativo, studi e ricerche”: consulenza tecnico-legislativa strumentale all’esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnicolegislativa ed assistenza nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all’esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di dossier di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizione di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla VIII Commissione.

     In collegamento con il settore “legislativo, studi e ricerche”: consulenza tecnico-legislativa strumentale all’esercizio della competenza della predetta Commissione, consulenza tecnicolegislativa ed assistenza nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all’esercizio della competenza della Commissione, predisposizione di dossier di documentazione sulla base delle esigenze della Commissione.

 

     - Posizioni di studio e di ricerca: assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle commissioni speciali istituite dal Consiglio regionale ai sensi del regolamento interno vigente.

     In collegamento con il settore “legislativo, studi e ricerche”: consulenza tecnico-legislativa strumentale all’esercizio della competenza delle predette Commissioni, consulenza tecnicolegislativa ed assistenza nelle stesse materie ai titolari del diritto di iniziativa legislativa; raccolta e predisposizione degli elementi informativi di merito strumentali all’esercizio della competenza delle Commissioni, predisposizione di dossier di documentazione sulla base delle esigenze delle Commissioni.


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[3] Gli originari commi dal terzo al nono sono stati sostituiti con gli attuali commi dal terzo all’ottavo dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[4] Gli originari commi dal terzo al nono sono stati sostituiti con gli attuali commi dal terzo all’ottavo dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[5] Gli originari commi dal terzo al nono sono stati sostituiti con gli attuali commi dal terzo all’ottavo dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[6] Gli originari commi dal terzo al nono sono stati sostituiti con gli attuali commi dal terzo all’ottavo dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[7] Gli originari commi dal terzo al nono sono stati sostituiti con gli attuali commi dal terzo all’ottavo dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[8] Gli originari commi dal terzo al nono sono stati sostituiti con gli attuali commi dal terzo all’ottavo dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2011, n. 7.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 86 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 86 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 86 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[13] Lettera sostituita dall'art. 86 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10 e così modificata dall’art. 6 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[14] Tabella già modificata dall’art. 24 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 e così ulteriormente modificata dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.