§ 6.3.120 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione (Legge Finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:10/12/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, allocata al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è [...]
Art. 2.      1. Al fine di completare il cofinanziamento del "Progetto integrato per il riequilibrio territoriale, l’integrazione sociale e lo sviluppo economico dell’Area Nord", finanziato dalla Comunità [...]
Art. 2 bis.      1. La Giunta regionale è autorizzata a garantire la gestione provvisoria delle sole attività ordinarie inerenti ai prodotti, di esclusivo interesse della Regione, rinvenienti a seguito del [...]
Art. 2 ter.      1. La Giunta regionale è autorizzata a definire in sanatoria la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse in conseguenza della convenzione del 21 agosto 2000 sottoscritta dalla Regione [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione di progetti a sostegno dell’occupazione da eseguirsi da parte dei comuni di Acri, S. Giovanni in Fiore, Nardodipace, S. Demetrio Corone, Longobucco, Fabrizia, Casabona e [...]
Art. 4.      1. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locale inerenti all’anno 2001 - secondo [...]
Art. 5.      1. Al fine di facilitare la costituzione e il funzionamento della segreteria tecnico-operativa di ciascun Ente d’ambito, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 3/10/1997, n. 10, la Giunta [...]
Art. 6.      1. Per la riattivazione e gestione del Centro Regionale di Restauro del Libro Antico, per il tramite del Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese, è autorizzata per l’esercizio finanziario [...]
Art. 7.      1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C
Art. 8.      1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C
Art. 9.      1. Il termine previsto dall’art. 2, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 marzo 2000, n. 9 è prorogato per l’ulteriore periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004.
Art. 10.      1. L’articolo 31 bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è così sostituito:
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.120 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 36. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione (Legge Finanziaria).

(B.U. n. 105 del 17 dicembre 2001 - S.S. n. 1).

 

Art. 1.

     1. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, allocata al capitolo 1002108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è aumentata di lire 500.000.000.

     2. Per la partecipazione della Regione all’aumento del capitale sociale del C.O.M.A.C. (Consorzio Mercato Agricolo Alimentare-Calabria) di Montalto Uffugo - ai sensi della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.753.540.000, con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. La partecipazione è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte dello stesso Consorzio, di un prospetto attuale del bilancio e del piano aziendale di risanamento.

     3. Per lo svolgimento delle attività da realizzare per il tramite delle Associazioni Allevatori, attraverso uno specifico programma da approvarsi con apposito atto della Giunta regionale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000, con allocazione al capitolo 5123103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     4. Al fine di concorrere ad incrementare le risorse attribuite dallo Stato alla Regione - ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 9/12/1998, n. 431 - e per le finalità del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999 (G.U. 19/7/1999, n. 167) è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4344104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1996, n. 30 - così come definiti dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 170 e 171 del 6/3/2001 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.023.769.000, con allocazione al capitolo 2322229 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     6. Per l’adesione all’Associazione delle Camere di Commercio Estero è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 1011104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     7. Dopo il comma 11 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

     8. All’articolo 32 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, il termine del 31 dicembre 2001 è prorogato al 31 dicembre 2002.

     9. Dopo l’art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Al fine di completare il cofinanziamento del "Progetto integrato per il riequilibrio territoriale, l’integrazione sociale e lo sviluppo economico dell’Area Nord", finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) "Urban", la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Reggio Calabria, per l’anno 2001, un contributo di lire 1.696.000.000, corrispondente alle quote di cofinanziamento relative agli anni 1998 e 1999, con allocazione al capitolo 2323216 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. La somma di lire 1.000.000.000, destinata - ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - al comune di Acri per l’ammodernamento e l’adeguamento della strada di collegamento Schito-Vagno, non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 1999, è riprodotta nel bilancio di competenza 2001, con allocazione al capitolo 2221217 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     3. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21: "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi" è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 40.000.000, con allocazione al capitolo 2323204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     4. La maggiore autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è destinata alla Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Albi, per far fronte ai lavori di ripristino della Chiesa stessa, già previsti con il programma di interventi inerenti all’anno 1998 ed il cui finanziamento è stato a suo tempo restituito alla Regione Calabria a seguito del decesso del titolare della stessa Parrocchia.

     5. Al fine di completare il cofinanziamento del progetto integrato "Riqualificazione economico-socio-culturale nell’area del centro storico" del comune di Catanzaro, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) "Urban", la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Catanzaro medesimo, per l’anno 2001, un contributo di lire 400.000.000, con allocazione al capitolo 2323240 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     6. La somma di lire 300.000.000, destinata - ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 - al comune di Reggio Calabria per interventi vari di sistemazione da realizzare nella frazione Fiumarella di Pellaro (Via degli Agrumi), non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 1999, è riprodotta nel bilancio di competenza 2001, con allocazione al capitolo 2221223 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è aumentata di lire 2.300.000.000, di cui lire 500.000.000 destinate ad attività promozionali da effettuarsi per il tramite della società Nuovo Basket Viola di Reggio Calabria.

     8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 1, della Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è aumentata di lire 200.000.000.

     9. All’articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 le somme di lire 300.000.000 e di lire 150.000.000 sono rispettivamente incrementate di lire 200.000.000 e di lire 100.000.000.

     10. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 24, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è aumentata di lire 549.000.000.

     11. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 35, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è ridotta di lire 2.149.000.000.

     12. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 è ridotta di lire 200.000.000.

 

     Art. 2 bis.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a garantire la gestione provvisoria delle sole attività ordinarie inerenti ai prodotti, di esclusivo interesse della Regione, rinvenienti a seguito del completamento, al 31/12/2001, del Piano Telematico Calabria, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 luglio 1991, n. 10. I servizi telematici correlati sono garantiti dalla competente struttura regionale che vi provvederà attraverso l’utilizzo di personale interno alla Regione ovvero con contratti a termine fino al 30 aprile 2002. Entro tale data del 30 aprile 2002 la Giunta regionale ed il Consiglio regionale provvederanno, ognuno per la parte di propria competenza, a disciplinare la materia.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 1006102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     Art. 2 ter.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a definire in sanatoria la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse in conseguenza della convenzione del 21 agosto 2000 sottoscritta dalla Regione con la società "Obiettivo Lavoro" scrl, relativa all’utilizzo, da parte della Regione medesima - ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 - di prestatori di lavoro temporaneo impiegati per provvedere ad attività connesse ad esigenze straordinarie.

     2. La Giunta regionale può ricorrere a contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto della vigente normativa.

     3. Per le finalità previste ai precedenti commi 1 e 2,è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000, con allocazione al capitolo 1003129 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     Art. 3.

     1. Per la realizzazione di progetti a sostegno dell’occupazione da eseguirsi da parte dei comuni di Acri, S. Giovanni in Fiore, Nardodipace, S. Demetrio Corone, Longobucco, Fabrizia, Casabona e della Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti medesimi contributi, per l’anno 2001, per un importo complessivo di lire 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. Per il cofinanziamento dei progetti di formazione e riqualificazione professionale elaborati dalla Regione ai sensi dell’art. 26 della legge 21/12/1978 n. 845, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 959 del 28/11/2000 ed assentiti dal competente Ministero, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.629.000.000, con allocazione al capitolo 3221149 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     Art. 4.

     1. Per gli interventi relativi al ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locale inerenti all’anno 2001 - secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13/8/2001, n. 18 - è autorizzata, in via straordinaria, per l’esercizio finanziario 2001, l’ulteriore spesa di lire 8.000.000.000, con allocazione al capitolo 2222120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. Per l’aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti, anche in relazione a quanto stabilito dallo "Strumento Operativo per il Mezzogiorno" e dalla legge regionale 7/8/1999, n. 23, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2222121 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     3. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 3, comma 2, della legge regionale 2/5/2001, n. 7, allocata al capitolo 2132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è aumentata di lire 50.000.000.

     4. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 5, comma 6, della legge regionale 2/5/2001, n. 7, allocata al capitolo 2222115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è diminuita di lire 500.000.000.

     5. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 17, comma 2, della legge regionale 2/5/2001, n. 7, allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è aumentata di lire 3.700.000.000, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 2 agosto 2001.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, per il finanziamento delle attività inerenti al funzionamento del laboratorio merceologico.

     7. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6211101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     8. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - all'articolo 8, comma 1, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole

     (Omissis) [2];

     - (Omissis).

     - all'articolo 9, comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

     - all'articolo 10, comma 1, le parole: "dal 1° agosto 2001" sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     - all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: "entro il 31 ottobre 2001" sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     - all'articolo 10, comma 1, la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di facilitare la costituzione e il funzionamento della segreteria tecnico-operativa di ciascun Ente d’ambito, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 3/10/1997, n. 10, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare a ciascun Ente d’ambito medesimo le somme strettamente necessarie per le prime spese di costituzione e funzionamento. Ciascun Ente d’ambito provvederà a rimborsare alla Regione quanto anticipato non appena si concluderanno le procedure di determinazione del fondo di dotazione previsto dall’art. 43, comma 7, lett. a), della legge regionale 3/10/1997, n. 10.

     2. Per provvedere agli oneri di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

     Art. 6.

     1. Per la riattivazione e gestione del Centro Regionale di Restauro del Libro Antico, per il tramite del Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132144 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 4, della legge regionale 2/5/2001, n. 7, allocata al capitolo 3132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è diminuita di lire 200.000.000.

     3. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 9, comma 12, della legge regionale 2/5/2001, n. 7, allocata al capitolo 3132134 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è diminuita di lire 100.000.000.

     4. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 1, della legge regionale 2/5/2001, n. 7, allocata al capitolo 3121102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, è aumentata di lire 100.000.000, per provvedere agli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte nell’esercizio finanziario 2000 il cui residuo passivo è stato erroneamente annullato.

 

     Art. 7.

     1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C[2000] 2345 dell’8 agosto 2000, e in attuazione del Piano Regionale per l’Innovazione, sostiene la domanda di Ricerca e Sviluppo (R&S) delle imprese e dei sistemi produttivi regionali mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dalla Disciplina Comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C45 del 17/2/1996.

     2. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla citata Disciplina comunitaria.

     3. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo:

     a) attività che mirano all’adempliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali e commerciali (ricerca fondamentale);

     b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti (ricerca industriale);

     c) attività volte alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti (ricerca precompetitiva).

     4. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea una relazione annuale sull’applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della Disciplina Comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie C45 del 17/2/1996.

     5. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007.

     6. Le norme di cui al presente articolo, fino all’approvazione da parte della Commissione Europea del Regime d’aiuto alla R&S presentato dalla Regione Calabria (aiuto di Stato n. 716/2000), sono poste in esecuzione alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie L 10/30 del 13 gennaio 2001.

     7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 e successivi.

 

     Art. 8.

     1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C[2000] 2345 dell’8 agosto 2000, sostiene la nascita e lo sviluppo delle grandi imprese operanti nei settori dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dagli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale" pubblicati sulla GUCE C74 del 10 marzo 1998 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006" approvata con decisione della Commissione Europea del 1° marzo 2000, comunicata alle Autorità Italiane con nota del 13 marzo 2000, SG2000 D/102347 (GUCE C175/11 del 24 giugno 2000).

     2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma:

     a) gli aiuti nei settori dei trasporti, della siderurgia, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell’industria automobilistica;

     b) gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato CE;

     c) gli aiuti alle attività connesse all’esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;

     d) gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà e a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà, disciplinati dagli orientamenti comunitari pubblicati nella GU C368 del 23/12/1994, pag. 12;

     e) gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

     f) gli aiuti alle attività di ricerca, fondamentale, industriale e/o precompetitiva, di cui all’allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C45, 17/2/1996, pag. 5);

     g) gli aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente (GUCE C37, 3/2/01, pag. 3), ivi compresi gli aiuti agli investimenti per il risparmio energetico, gli aiuti agli investimenti nei settori delle energie rinnovabili e della cogenerazione, nonché gli aiuti agli investimenti finalizzati all’adeguamento delle strutture produttive alle normative comunitarie in materia di tutela dell’ambiente;

     h) gli aiuti alle iniziative assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti di investimento (GUCE C107, 7/4/1998, pag. 7).

     3. L’intensità dell’aiuto per le grandi imprese, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006" non può superare il tasso del 50% in ESN.

     4. Il massimale di intensità di aiuto di cui al comma precedente costituisce contemporaneamente il massimale di cumulo applicabile al totale dell’aiuto in caso d’intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che esso provenga da fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.

     5. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto l’investimento produttivo o la creazione di posti di lavoro connessa con l’investimento.

     6. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma 1 nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla citata disciplina comunitaria.

     7. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007.

     8. Le disposizioni previste dalla presente norma restano sospese fino all’approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuto per le grandi imprese notificato dalla Regione Calabria (Aiuto di Stato n. 648/2000).

     9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 e successivi.

 

     Art. 9.

     1. Il termine previsto dall’art. 2, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 marzo 2000, n. 9 è prorogato per l’ulteriore periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004.

     2. All’art. 11, comma 1, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     3. All’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - al comma 1, le parole: "cinquantamila" e "settemila" sono rispettivamente sostituite con le parole: (Omissis);

     - al comma 2, la parola: "ventimila" è sostituita con la parola: (Omissis);

     - il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. L’aggiornamento dei compensi di cui al precedente comma 3 sono applicati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi 3 e 4 si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e successivi.

     6. All’articolo 4 bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     - al comma 4, le parole: "Saline Joniche" sono sostituite dalle parole: (Omissis);

     - al comma 5 le parole: "lire 50.000.000" sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     7. All’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 è aggiunto infine il seguente periodo: (Omissis).

     8. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 10.

     1. L’articolo 31 bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. La denominazione del capitolo 6122222 è così modificata: "Concessione di contributi in conto interessi in favore delle PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, coerenti con quanto previsto dal regolamento (CE) 70/2001 (Articolo 10 d.d.l. finanziaria - variazione bilancio 2001)".

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 52.