§ 5.1.38 - L.R. 11 luglio 1994, n. 16.
Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro formazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:11/07/1994
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'Assessorato regionale all'Urbanistica istruisce, entro 45 giorni dalla data di ricevimento, lo strumento urbanistico in esame.
Art. 3.      1. Presso l'Assessorato all'Urbanistica è istituita una commissione urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in particolare di esprimere [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate, in particolare l'art. 6 della legge regionale n. 20/1980, gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 15/1981 e l'art. 7 della [...]
Art. 6.      1. Le norme di cui alla presente legge si applicano agli strumenti urbanistici in itinere
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.38 - L.R. 11 luglio 1994, n. 16. [1]

Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro formazione.

 

Art. 1. [2]

     1. 1. In applicazione dell'articolo 9, secondo comma, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, il termine entro il quale la Regione approva gli strumenti urbanistici adottati con l'esame delle osservazioni da parte dei Consigli Comunali viene fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento.

     2. La decorrenza di detto termine, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 2, comporta la tacita approvazione degli strumenti urbanistici e di essa prende atto entro i successivi 15 giorni il Consiglio Comunale interessato, la cui deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.

     3. Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritardi o ometta di deliberare, il Comitato regionale di controllo, su richiesta di chiunque possa avervi interesse, provvede ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessorato regionale all'Urbanistica istruisce, entro 45 giorni dalla data di ricevimento, lo strumento urbanistico in esame.

     2. La richiesta di atti o documenti integrativi in sede di istruttoria, sospende i termini di cui al comma precedente. Il Comune è tenuto all'invio degli atti richiesti entro 30 giorni.

     3. Trascorsi i termini di cui al 1° comma, lo strumento urbanistico in esame dovrà essere inviato, da parte del Dirigente Responsabile del Settore, alla Commissione Urbanistica Regionale di cui al successivo art. 3 per il richiesto parere da esprimersi entro 30 giorni. Trascorso tale termine il parere si intende tacitamente espresso ai fini della approvazione dello strumento urbanistico [3].

 

     Art. 3.

     1. Presso l'Assessorato all'Urbanistica è istituita una commissione urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in particolare di esprimere parere sui seguenti strumenti:

P.T.R. - Piano territoriale regionale;

P.T.P. - Piano territoriale paesistico;

P.R.G. - Piano regolatore generale;

P.R.G.I. - Piano regolatore generale intercomunale;

R.E. e P.F. - Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione;

R.E. e P.F.I. - Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione Intercomunale;

P.R. - Piano di ricostruzione.

     2. La Commissione Urbanistica regionale (C.U.R.) è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede e che può delegare l'Assessore competente;

     b) il Dirigente del settore «Strumenti Urbanistici e vigilanza della Regione» (sett. 25), che presiede in caso di assenza o di impedimento del Presidente o del suo delegato;

     c) il Dirigente del settore «Affari giuridico-amministrativi dell'area funzionale assetto del territorio della Regione» (sett. 24);

     d) il Dirigente del settore «Tutela dell'ambiente beni ambientali e naturali della Regione» (sett. 26);

     e) il Responsabile del «Servizio geologico regionale»;

     f) il Soprintendente «Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici della Calabria», o suo delegato;

     g) il Soprintendente «alle Antichità e archeologia della Calabria». o suo delegato;

     h) tre esperti nominati dalla Giunta regionale.

     3. Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione regionale.

     4. Gli esperti di cui al punto «h» del comma 2 restano in carica per due anni e sono rinnovabili una sola volta per altri due anni con delibera di Giunta regionale; gli stessi non devono avere all'atto della nomina o assumere nel corso del mandato, pena la decadenza, incarichi di elaborazione di strumenti urbanistici da parte dei Comuni della Calabria o loro Consorzi.

     5. La Commissione procede all'esame del piano sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal competente settore «Strumenti urbanistici e vigilanza». Partecipa alla seduta della Commissione, senza diritto al voto, il funzionario che ha provveduto all'istruttoria del piano in esame. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore 25 della Regione «Strumenti urbanistici e vigilanza».

     6. Le adunanze della Commissione Urbanistica regionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto deliberativo, in seconda convocazione con la presenza di almeno tre componenti, oltre al Presidente. I pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nell'adunanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     7. Per i componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, ai fini del rimborso spese e dei gettoni di presenza si applicano le norme di cui alla legge regionale per i componenti del Comitato regionale di controllo.

     8. Ai Funzionari esperti in materia urbanistica, nominati Commissari ad acta con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso di ritardi od inadempienze da parte di enti ed organismi sub-regionali, spetta un compenso che sarà determinato nel provvedimento di nomina, oltre l'indennità di trasferta, con oneri a carico dello stesso ente inadempiente. La Giunta regionale, con atto deliberativo, determinerà i criteri e l'importo dei compensi graduati in relazione all'importanza dell'incarico da conferire.

 

     Art. 4. [4]

     L'Assessore regionale all'urbanistica, acquisito il parere del C.U.R., ovvero trascorsi i termini di cui al precedente articolo 2, trasmette entro i successivi 15 giorni alla Giunta regionale e al Comune interessato la proposta del provvedimento da assumere con la specificazione delle eventuali modificazioni, che comunque non possono comportare sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico e i criteri di impostazione e che possono essere introdotte solo nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

     2. Il Comune controdeduce alla proposta di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta e, trascorso inutilmente detto termine, la proposta si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

     3. La Giunta regionale entro i successivi trenta giorni adotta una delle seguenti determinazioni:

     a) approvazione dello strumento urbanistico;

     b) approvazione dello strumento urbanistico con modificazioni;

     c) restituzione dello strumento urbanistico al Comune per la rielaborazione.

     4. La determinazione prevista alla lettera c) del precedente terzo comma può essere assunta con adeguata motivazione soltanto nel caso in cui i criteri informatori dello strumento urbanistico e le caratteristiche del medesimo siano in contrasto non sanabile con le vigenti disposizioni legislative.

     5. Il Decreto del Presidente della Regione di approvazione dello strumento urbanistico e emesso entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 5.

     1. Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate, in particolare l'art. 6 della legge regionale n. 20/1980, gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 15/1981 e l'art. 7 della legge regionale n. 16/1989.

 

     Art. 6.

     1. Le norme di cui alla presente legge si applicano agli strumenti urbanistici in itinere [5].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 23 dicembre 1994, n. 30.

[3] Comma così modificato con art. 2 L.R. 23 dicembre 1994, n. 30.

[4] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 23 dicembre 1994, n. 30.

[5] Vedi art. 4 L.R. 23 dicembre 1994, n. 30, per interpretazione del presente articolo.