§ 5.1.13 - L.R. 8 settembre 1981, n. 15.
Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:08/09/1981
Numero:15


Sommario
Art. 1.      In applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3, i termini per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici sono fissati come segue:
Art. 2.      I termini per l'approvazione da parte dei comuni degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 1980 sono fissati come segue:
Art. 3.      Nel caso in cui i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano superati senza giustificata motivazione, la Regione si sostituirà ai comuni, previa diffida. nominando commissari ad acta.
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, numero 20 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7. 
Art. 8.      Per gli strumenti urbanistici già trasmessi alla Regione valgono i termini riportati agli articoli precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.      Il termine di cui all'art. 8, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, per i comuni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui allo stesso articolo, è prorogato al 30 settembre [...]
Art. 10.      La presente legge sostituisce ed annulla la legge regionale n. 6 del 16 maggio 1981.
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.13 - L.R. 8 settembre 1981, n. 15. [1]

Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(B.U. n. 44 del 16 settembre 1981).

 

Art. 1.

     In applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3, i termini per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici sono fissati come segue:

     1) i comuni e i loro consorzi con popolazione inferiore a 15 mila abitanti adottano gli strumenti urbanistici generali entro otto mesi dalla data di esecutività della delibera di incarico ai progettisti; quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, entro dodici mesi.

     Nel caso di strumenti la cui approvazione è di competenza della Regione, gli stessi devono essere trasmessi:

     a) i programmi di fabbricazione e loro varianti, entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di adozione;

     b) i piani regolatori generali comunali o intercomunali e i piani di ricostruzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione o, in presenza di osservazioni e opposizioni, dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di controdeduzione.

     Il comune o consorzio di comuni adotterà la delibera di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni e/o opposizioni.

 

     Art. 2.

     I termini per l'approvazione da parte dei comuni degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 1980 sono fissati come segue:

     a) i piani di zona, piani particolareggiati e piani insediamenti produttivi dovranno essere trasmessi alla Regione nei tempi indicati al precedente articolo 1 punto b) e saranno approvati dal Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi al parere acquisito ovvero dalla scadenza dei termini di cui al 2° comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 20/1980;

     b) i piani di lottizzazione dovranno essere trasmessi dal comune alla Regione entro 30 giorni dalla data di ricevimento e dovranno essere approvati dal Consiglio comunale entro i 30 giorni successivi all'acquisito parere ovvero dalla scadenza dei termini di cui al 2° comma, articolo 2 della richiamata legge regionale.

     In caso di piani di lottizzazione di ufficio, i progettisti devono presentare al comune gli elaborati entro tre mesi dall'incarico.

     c) i piani pluriennali di attuazione, entro 30 giorni dalla data di consegna al comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di 60 giorni.

 

     Art. 3.

     Nel caso in cui i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano superati senza giustificata motivazione, la Regione si sostituirà ai comuni, previa diffida. nominando commissari ad acta.

     Il decreto di nomina di tali commissari viene emanato dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa.

 

     Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, numero 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7. [4]

     L'Assessore regionale all'Urbanistica, acquisito il parere della Commissione urbanistica ovvero trascorsi i termini di cui all'articolo 6 della legge regionale 15/81, trasmette entro trenta giorni al Consiglio regionale gli elaborati e la documentazione.

     Sugli strumenti urbanistici così trasmessi, la Commissione consiliare competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

     Acquisito il parere della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale adotta la delibera di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici motivando l'eventuale difformità dal parere.

     Il decreto del Presidente della Giunta regionale è emesso entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera della Giunta di cui al precedente comma.

 

     Art. 8.

     Per gli strumenti urbanistici già trasmessi alla Regione valgono i termini riportati agli articoli precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     Il termine di cui all'art. 8, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, per i comuni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui allo stesso articolo, è prorogato al 30 settembre 1981.

 

     Art. 10.

     La presente legge sostituisce ed annulla la legge regionale n. 6 del 16 maggio 1981.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 11 luglio 1994, n. 16.

[3] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 11 luglio 1994, n. 16.

[4] Articolo così modificato con art. 7 L.R. 22 dicembre 1989, n. 16.