§ 4.4.7 - L.R. 9 maggio 2017, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 bonifica e irrigazione
Data:09/05/2017
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche art. 23)
Art. 2.  (Modifica art. 24)
Art. 3.  (Modifica art. 28)
Art. 4.  (Adeguamento statuti consortili)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.7 - L.R. 9 maggio 2017, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica).

(B.U. 9 maggio 2017, n. 44)

 

Art. 1. (Modifiche art. 23)

1. All’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.”;

b) al comma 2, le parole “di cui al precedente comma 1” sono soppresse;

c) al comma 5, le parole “, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,” sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica art. 24)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003, le parole “diretti, indiretti e potenziali,”, sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifica art. 28)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 11/2003, dopo la parola “immobili” sono inserite le seguenti: “agricoli ed extragricoli”.

 

     Art. 4. (Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).