§ 4.1.1 - L.R. 3 agosto 1977, n. 29.
Consolidamento e trasferimento degli abitati.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/08/1977
Numero:29


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 2 lettera m) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, provvede a sua cura e spese agli interventi per il consolidamento e trasferimento degli abitati della [...]
Art. 2.      Il Consiglio comunale, sentito l'ufficio tecnico regionale territorialmente competente e in conformità dei piani di bacino, elaborerà il piano tecnico-finanziario con un elenco, in ordine [...]
Art. 3.      Al fini del trasferimento totale o parziale degli abitati, la Regione, sentiti i Comuni interessati, indica le zone da abbandonare e quelle da destinare ai nuovi insediamenti valutando [...]
Art. 4.      Qualora il piano di trasferimento interessi più Comuni, lo stesso sarà predisposto dai Comuni interessati. Ove questi non vi provvederanno entro 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al [...]
Art. 5.      Il Consiglio Comunale del Comune da trasferire compilerà l'elenco delle case da abbandonare e dei proprietari capifamiglia in esse effettivamente residenti, provvedendo alla pubblicazione, [...]
Art. 6.      Scaduti i termini di cui all'art. 5, il Consiglio comunale formerà l'elenco dei capifamiglia cui siano da assegnare le aree edificatorie, tenendo distinti l'elenco dei residenti nelle zone da [...]
Art. 7.      I Comuni interessati, tenendo presente gli elenchi definitivi di cui all'art. 6 e la zona prescelta per il trasferimento, redigeranno il piano di trasferimento entro 120 giorni dalla data di [...]
Art. 8.      L'assegnazione dei lotti avverrà, con carattere prioritario secondo l'ordine degli elenchi di cui all'art. 6, con le modalità del sorteggio da effettuarsi, nell'ambito di ciascun elenco, a cura [...]
Art. 9.      Nessuno potrà avere più di una assegnazione di un'area.
Art. 10.      Per il sistema di assegnazione si fa riferimento alle norme fissate dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 11.      Le case sgombrate o abbandonate, unitamente alle aree su cui insistono, diverranno, previa espropriazione, di proprietà del Comune.
Art. 12.      I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le pratiche espropriative e per la determinazione delle [...]
Art. 13.      Nel quadro della programmazione degli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e del soddisfacimento delle esigenze abitative, la Regione si riserva di disciplinare eventuali interventi [...]


§ 4.1.1 - L.R. 3 agosto 1977, n. 29.

Consolidamento e trasferimento degli abitati.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 2 lettera m) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, provvede a sua cura e spese agli interventi per il consolidamento e trasferimento degli abitati della Regione minacciati da frane.

     Il Consiglio regionale determina, di volta in volta, sentito il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 34 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10 quali altri abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento e/o del trasferimento.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio comunale, sentito l'ufficio tecnico regionale territorialmente competente e in conformità dei piani di bacino, elaborerà il piano tecnico-finanziario con un elenco, in ordine prioritario, delle opere da costruire ai fini del consolidamento, che sarà trasmesso alla Regione.

     La Regione adotta il piano pluriennale degli interventi.

     Il piano, in relazione alle fenomenologie caratterizzanti i dissesti del bacino idrografico in cui ricadono gli abitati, conterrà essenzialmente la previsione delle opere e dei lavori occorrenti al presidio delle strutture urbane nonché l'elencazione delle priorità degli interventi, tenuto conto delle indicazioni elaborate dai Comuni ai sensi del primo comma.

 

     Art. 3.

     Al fini del trasferimento totale o parziale degli abitati, la Regione, sentiti i Comuni interessati, indica le zone da abbandonare e quelle da destinare ai nuovi insediamenti valutando l'opportunità di localizzarli anche in territori di Comuni limitrofi, in armonia con gli strumenti urbanistici in atto.

     Le zone per i nuovi insediamenti saranno individuate in relazione alla loro funzione strategica e di suscettività di sviluppo agricolo, turistico, industriale, senza prescindere da una accurata indagine geologica.

 

     Art. 4.

     Qualora il piano di trasferimento interessi più Comuni, lo stesso sarà predisposto dai Comuni interessati. Ove questi non vi provvederanno entro 120 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, 2° comma, il piano sarà redatto dall'Ufficio urbanistico regionale. Il relativo onere sarà a carico della Regione.

 

     Art. 5.

     Il Consiglio Comunale del Comune da trasferire compilerà l'elenco delle case da abbandonare e dei proprietari capifamiglia in esse effettivamente residenti, provvedendo alla pubblicazione, previa deliberazione, nell'albo comunale per la durata di giorni 15.

     Entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno dichiarare se intendano trasferirsi nella zona di nuovo insediamento. Entro il medesimo termine è consentito anche alle persone non residenti nelle zone da abbandonare, ma appartenenti al Comune interessato, di fare domanda di trasferimento nel nuovo centro.

 

     Art. 6.

     Scaduti i termini di cui all'art. 5, il Consiglio comunale formerà l'elenco dei capifamiglia cui siano da assegnare le aree edificatorie, tenendo distinti l'elenco dei residenti nelle zone da abbandonare, quello dei proprietari non residenti e quello delle altre persone di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

     Eventuali ricorsi contro le delibere di approvazione degli elenchi da presentare entro 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza della pubblicazione, saranno decisi in via definitiva dal Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 7.

     I Comuni interessati, tenendo presente gli elenchi definitivi di cui all'art. 6 e la zona prescelta per il trasferimento, redigeranno il piano di trasferimento entro 120 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al 2° comma dell'articolo precedente. Il piano di trasferimento approvato ai sensi della legge ha valore di piano di zona di cui alla legge n. 167/1962 e successive modificazioni e integrazioni.

     Con l'approvazione del piano vengono definite le urbanizzazioni primarie e secondarie occorrenti, da realizzare a cura della Regione. Tutte le altre attrezzature e servizi civili e sociali saranno definiti nel quadro della programmazione comprensoriale.

     Nel caso il trasferimento interessi più Comuni, la Giunta regionale indica il Comune che dovrà redigere il piano di trasferimento.

     Il piano di trasferimento è gestito dal Comune in cui avrà sede il nuovo abitato, in conformità alla legge urbanistica e alle norme tecniche di attuazione. Il Sindaco può rilasciare concessioni per costruire nell'ambito del piano di trasferimento anche a coloro che non abbiano domandato di trasferirsi, purché siano rispettate le norme di attuazione del piano medesimo.

 

     Art. 8.

     L'assegnazione dei lotti avverrà, con carattere prioritario secondo l'ordine degli elenchi di cui all'art. 6, con le modalità del sorteggio da effettuarsi, nell'ambito di ciascun elenco, a cura di una Commissione nominata dal Consiglio comunale e composta da 5 membri compreso il Sindaco e almeno un avente diritto all'assegnazione. La delibera del Consiglio comunale riguardante l'assegnazione dei lotti sarà trasmessa alla Regione unitamente all'elenco degli assegnatari.

     Il sorteggio che potrà effettuarsi anche per gruppi di lotti, avverrà rispettando l'ordine prioritario delle zone da trasferire. Effettuato il sorteggio il Comune interessato, provvederà alle formalità di concessione delle aree senza oneri per gli assegnatari.

     Spetta comunque al Consiglio comunale valutare l'opportunità di riservare una quota dei lotti, sulla base delle domande presentate, ai proprietari non residenti in quanto emigrati.

 

     Art. 9.

     Nessuno potrà avere più di una assegnazione di un'area.

     E' fatto divieto di assegnare aree a chi abbia avuto già assegnata una casa costruita a totale carico o con il concorso dello Stato, e l'assegnazione può essere revocata nel caso che l'avente diritto riceva anche successivamente un alloggio in assegnazione.

     La revoca in ogni caso è fatta, su proposta della Commissione di cui all'art. 8, con deliberazione del Consiglio comunale.

 

     Art. 10.

     Per il sistema di assegnazione si fa riferimento alle norme fissate dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Ferma restando la disciplina della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, le case costruite sulle aree assegnate sono, comunque, inalienabili per 10 anni se costruite con il concorso, in qualunque modo, della Regione.

     Gli atti di alienazione sonò nulli di diritto. In caso di revoca di assegnazione i lotti disponibili saranno riassegnati dalla Commissione ad altri aventi diritto.

 

     Art. 11.

     Le case sgombrate o abbandonate, unitamente alle aree su cui insistono, diverranno, previa espropriazione, di proprietà del Comune.

     Il Comune predisporrà gli interventi necessari per il risarcimento o anche una diversa utilizzazione delle aree abbandonate.

 

     Art. 12.

     I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le pratiche espropriative e per la determinazione delle indennità si applicano le norme relative di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 13.

     Nel quadro della programmazione degli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e del soddisfacimento delle esigenze abitative, la Regione si riserva di disciplinare eventuali interventi di agevolazioni creditizie in favore degli assegnatari di aree connesse ai sensi della presente legge.