§ 5.2.49 - L.R. 18 luglio 2003, n. 24.
Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/07/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Le attività relative a lavori socialmente utili possono proseguire per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, fruendo dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, e [...]
Art. 2.      1. L’art. 6, comma 4, della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, come modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26, è sostituito dal seguente: “4. Agli Enti o alle imprese che dal 1° [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 7.12.2000, n. 60, come modificato dalle LL.RR. 22.5.2001, n. 23, 18.01.2002, n. 9 e 5.07.2002, n. 26, trovano applicazione fino al 31 [...]
Art. 8.      1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, stimati in Euro 2.000.000,00 si provvederà entro i limiti degli stanziamenti iscritti alla UPB 412.03 del Bilancio 2003
Art. 9.      1. E’ abrogato il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.2.49 - L.R. 18 luglio 2003, n. 24.

Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).

(B.U. 22 luglio 2003, n. 52).

 

Art. 1.

     1. Le attività relative a lavori socialmente utili possono proseguire per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, fruendo dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di quelli previsti dalle LL.RR. 30 dicembre 2002 n. 40 e 27 gennaio 2003 n. 6. I predetti contributi regionali sono concessi a condizione che entro il 31 agosto 2003 gli enti utilizzatori rispettino le percentuali di stabilizzazione minima dei lavoratori interessati, fissate dalle leggi regionali vigenti.

     2. Gli enti utilizzatori che, alla data del 1° settembre 2003, non abbiano rispettato i vincoli previsti dalle leggi vigenti relativi alle condizioni di stabilizzazione minima dei lavoratori interessati, possono proseguire le attività relative a lavori socialmente utili con oneri a proprio carico e senza fruire dei contributi regionali previsti.

 

     Art. 2.

     1. L’art. 6, comma 4, della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, come modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26, è sostituito dal seguente: “4. Agli Enti o alle imprese che dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2003 assumono a tempo pieno e indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con durata minima di 36 mesi, i soggetti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e all’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 18.01.2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un contributo a fondo perduto di € 7.500,00 per ogni unità stabilizzata:

     – Il sostegno finanziario di € 7.500,00 è riconosciuto anche agli Enti che dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 hanno stabilizzato una percentuale superiore al 30% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente, relativamente alle unità che concorrono a superare tale percentuale.

     – Per le assunzioni con rapporto di lavoro condiviso a tempo indeterminato, l’incentivo di cui al comma 1, è concesso per intero per ogni coppia di lavoratori.

     – Dal 1° novembre 2001 al 30 giugno 2002, agli enti di cui all’art.1 del Decreto Legislativo 28.02.2000 n. 81 che hanno attuato piani di reimpiego diretto o indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60 e all’art. 3 comma 2 della legge Regionale 18.01.2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un sostegno finanziario commisurato al 70% del sussidio corrisposto per un anno ai lavoratori di cui sopra, per ogni unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa con durata minima di 36 mesi, ai sensi delle delibere approvate dagli Enti utilizzatori in base al comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 28.02.2000 n. 81.

     – Per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, gli incentivi di cui ai commi precedenti sono corrisposti in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore effettuate.

     – Per la esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all’80% da lavoratori socialmente utili, il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e all’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 18.01.2002 n. 9 è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata.

 

Art. 3.

     1. I contributi per la prosecuzione di attività di lavori socialmente utili, riconosciuti dalle leggi regionali vigenti in favore degli enti utilizzatori, sono riconosciuti retroattivamente per il periodo dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003, a condizione che gli enti utilizzatori medesimi rispettino le condizioni di stabilizzazione minima dei lavoratori interessati poste a loro carico entro il 31 agosto 2003.

 

Art. 4.

     1. Gli obblighi di stabilizzazione minima fissati per l’ottenimento dei contributi previsti dalle leggi regionali vigenti e relativi a sostenere la prosecuzione delle attività dei lavoratori socialmente utili, sono così ridefiniti:

     a. Per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti e per le Comunità Montane: nessun ulteriore obbligo;

     b. Per i Comuni con popolazione compresa fra 3001 e 5000 abitanti: 30% della platea di riferimento;

     c. per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e per tutti gli altri Enti: 40% della platea di riferimento

     2. Per i Comuni sottoposti a gestione commissariale nel corso degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, gli obblighi di stabilizzazione minima prevista dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 5.7.2002, n. 26 devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2004 [1].

     3. Ai fini del calcolo delle percentuali minime fissate al comma 1 del presente articolo, la platea di riferimento è determinata tenendo conto dei seguenti criteri:

     a. l’eventuale arrotondamento è calcolato per difetto per i decimali fino a cinque (5) e per eccesso per quelli da sei (6) fino a nove (9);

     b. è assunta come base di calcolo la platea dei lavoratori L.S.U. alla data del 30.04.2001, sottratti i lavoratori L.S.U. cancellati per rifiuto alla stabilizzazione con una categoria contrattuale uguale o immediatamente inferiore a quella di utilizzazione nelle attività socialmente utili.

     Sono, inoltre, sottratti dalla platea dell’Ente utilizzatore e conteggiati all’ente ospitante i lavoratori L.S.U. trasferiti con convenzione, prevista all’art. 1 comma 1 del decreto legislativo del 28.02.2000 n. 81 nonché quelli stabilizzati nell’ambito di progetti speciali;

     c. ai soli fini della prosecuzione rientrano nella percentuale della stabilizzazione, anche le assunzioni effettuate da terzi o con i programmi straordinari, il ricorso al lavoro autonomo ed al pensionamento;

     d. dalla platea assunta a base di calcolo sono esclusi i lavoratori socialmente utili recuperati ai sensi dell’art. 2 della L.R. 30.12.2002 n. 40;

     e. dalla platea assunta a base di calcolo sono esclusi i lavoratori ultracinquantenni di cui all’art. 5 della L.R. 30.12.2002 n. 40.

 

Art. 5. [2]

     Il contributo per la prosecuzione previsto dall’art. 2 comma 3 della L.R. 27 gennaio 2003 n. 6, riconosciuto in favore delle amministrazioni sottoposte a gestione commissariale, è concesso dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004. Il suddetto contributo si applica nei confronti delle amministrazioni sottoposte a gestione commissariale nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004.

 

Art. 6. Recupero platea.

     L’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, come modificato dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 2003, n. 6, è sostituito dal seguente:

     1. Agli enti che impegnano, consentendone la prosecuzione, lavoratori socialmente utili facenti parte della platea approvata dalla Commissione Permanente per l’Impiego, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 60 del 7.12.2000 ed impegnati in attività socialmente utili alla data del 30.4.2001 ed ai quali gli enti promotori o utilizzatori non hanno consentito la prosecuzione alla data del 31 dicembre 2002, la Regione Basilicata concede un contributo pari all’80% dell’importo dell’onere posto a loro carico con il D.Lgs. 28.2.2000, n. 81 relativo al pagamento da corrispondere nel periodo di prosecuzione ai lavoratori di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. n. 60 del 7.12.2000, oltre che un contributo pari al 90% dell’assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi i lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti che non abbiano mai in precedenza realizzato progetti di LSU o utilizzato lavoratori socialmente utili.

     2. Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ai quali gli enti consentono la prosecuzione beneficiando dei contributi regionali di cui al comma 1.

 

     Art. 7.

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 7.12.2000, n. 60, come modificato dalle LL.RR. 22.5.2001, n. 23, 18.01.2002, n. 9 e 5.07.2002, n. 26, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2003.

 

     Art. 8.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, stimati in Euro 2.000.000,00 si provvederà entro i limiti degli stanziamenti iscritti alla UPB 412.03 del Bilancio 2003.

 

     Art. 9.

     1. E’ abrogato il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.