§ 5.2.48 - L.R. 27 gennaio 2003 n. 6.
Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/01/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Prosecuzione).
Art. 2.  (Modifiche all’art.3, della L. R. 30 dicembre 2002, n.40).
Art. 3.  (Norma Finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 5.2.48 - L.R. 27 gennaio 2003 n. 6.

Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).

(B.U. 21 gennaio 2003, n. 8).

 

Art. 1. (Prosecuzione).

     1. Le attività relative ai lavori socialmente utili possono proseguire per il periodo 1 gennaio 2003 – 30 giugno 2003 fruendo dei contributi previsti dalla Legge Regionale 7 dicembre 2000, n.60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelli previsti dalla Legge Regionale 30 dicembre 2002, n.40.

     2. All’articolo 4, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26, le parole “entro il 31.12.2002”, sono sostituite con le parole “entro il 30 giugno 2003”.

     3. Per i comuni con popolazione tra i 3000 ed i 5000 abitanti, la percentuale minima di stabilizzazione del 30% della platea deve essere raggiunta entro il 30 giugno 2003.

     4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 5, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, l’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26, come modificato dal secondo comma del presente articolo.

 

     Art. 2. (Modifiche all’art.3, della L. R. 30 dicembre 2002, n.40).

     1. All’articolo 2, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, le parole “pur non avendo realizzato progetti di LSU ed utilizzato lavoratori LSU” sono soppresse.

     2. All’articolo 2, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli Enti che non abbiano mai in precedenza realizzato progetti di LSU o utilizzato lavoratori socialmente utili”.

     3. Al comma 1 dell’art.3 della Legge Regionale 30 dicembre 2002, n.40, dopo le parole: “Comunità Montane” sono inserite le seguenti: “nonché per le amministrazioni a gestione commissariale di cui al comma 2 dell’art.6 della Legge Regionale 5 luglio 2002, n.26”.

 

     Art. 3. (Norma Finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, stimati in Euro 2.000.000,00 (duemilioni), si provvederà con le disponibilità del Bilancio 2003.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.