Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 27/01/2003 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Prosecuzione). |
Art. 2. (Modifiche all’art.3, della L. R. 30 dicembre 2002, n.40). |
Art. 3. (Norma Finanziaria). |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 5.2.48 - L.R. 27 gennaio 2003 n. 6.
Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).
(B.U. 21 gennaio 2003, n. 8).
Art. 1. (Prosecuzione).
1. Le attività relative ai lavori socialmente utili possono proseguire per il periodo 1 gennaio 2003 – 30 giugno 2003 fruendo dei contributi previsti dalla
2. All’articolo 4, comma 1, della
3. Per i comuni con popolazione tra i 3000 ed i 5000 abitanti, la percentuale minima di stabilizzazione del 30% della platea deve essere raggiunta entro il 30 giugno 2003.
4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2, dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 5, comma 2, della
Art. 2. (Modifiche all’art.3, della
1. All’articolo 2, comma 1, della
2. All’articolo 2, comma 1, della
3. Al comma 1 dell’art.3 della
Art. 3. (Norma Finanziaria).
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, stimati in Euro 2.000.000,00 (duemilioni), si provvederà con le disponibilità del Bilancio 2003.
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.