Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 cooperazione e lavoro |
Data: | 05/07/2002 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 4 dell’art. 6 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60, come modificato dalle Leggi Regionali 22.05.2001 n. 23, 06.09.2001 n. 35 e 18.01.2002 n. 9, è così sostituito: |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60, come modificato dalle Leggi Regionali 22.05.2001 n. 23 e 18.01.2002 n. 9, trovano applicazione fino al 31 [...] |
Art. 3. 1. Le imprese che utilizzano le risorse della Programmazione negoziata secondo le modalità indicate dalla delibera CIPE del 21.3.1997 e/o che si avvalgono dei finanziamenti di cui alla legge n. [...] |
Art. 4. 1. Le attività socialmente utili possono proseguire per il periodo 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2002, fruendo dei contributi già previsti dall’art. 6 commi 1 - 2 - 3 della Legge Regionale [...] |
Art. 5. 1. Dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002, per i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il [...] |
Art. 6. 1. Gli Enti utilizzatori che, alla data del 30 giugno 2002, non hanno rispettato la percentuale di stabilizzazione del 30% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente, potranno proseguire nelle [...] |
Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge e della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e successive modificazioni si provvederà per l’anno 2002 con le disponibilità iscritte nel [...] |
Art. 8. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.8.45 - L.R. 5 luglio 2002, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7-12-2000 n. 60 come modificata dalle Leggi Regionali 22-5-2001 n. 23, 6-9-2001 n. 35, 18-1-2002 n. 9 e 3-4-2002 n. 14 - in materia di lavoratori socialmente utili.
(B.U. 8 luglio 2002, n. 46).
1. Il comma 4 dell’art. 6 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60, come modificato dalle Leggi Regionali 22.05.2001 n. 23, 06.09.2001 n. 35 e 18.01.2002 n. 9, è così sostituito:
(Omissis).
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60, come modificato dalle Leggi Regionali 22.05.2001 n. 23 e 18.01.2002 n. 9, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002.
1. Le imprese che utilizzano le risorse della Programmazione negoziata secondo le modalità indicate dalla delibera CIPE del 21.3.1997 e/o che si avvalgono dei finanziamenti di cui alla
1. Le attività socialmente utili possono proseguire per il periodo 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2002, fruendo dei contributi già previsti dall’art. 6 commi 1 - 2 - 3 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60, a condizione che i singoli Enti utilizzatori stabilizzino entro il 30 giugno 2003 l’ulteriore quota del 10% per il raggiungimento del 40% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente. Sono esonerati dalla ulteriore stabilizzazione del 10% i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti [1].
2. Ai fini del calcolo della percentuale di stabilizzazione si prende a riferimento la platea dei lavoratori L.S.U. alla data del 30.04.2001, sottratti i lavoratori L.S.U. cancellati per rifiuto alla stabilizzazione con una categoria contrattuale uguale o immediatamente inferiore a quella di utilizzazione nelle attività socialmente utili. Sono, inoltre, sottratti dalla platea dell’Ente utilizzatore e conteggiati all’ente ospitante i lavoratori L.S.U. trasferiti con convenzione, prevista all’art. 1 comma 1 del Decreto legislativo del 28.02.2000 n. 81.
3. Ai soli fini della prosecuzione rientrano nella percentuale della stabilizzazione, anche le assunzioni effettuate da terzi o con i programmi straordinari, il ricorso al lavoro autonomo ed al pensionamento.
1. Dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002, per i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del
1. Gli Enti utilizzatori che, alla data del 30 giugno 2002, non hanno rispettato la percentuale di stabilizzazione del 30% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente, potranno proseguire nelle attività, usufruendo dei contributi già previsti dall’art. 6 commi 1 - 2 - 3 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60, solo dalla data in cui stabilizzano il 30% dei L.S.U. di cui sopra e se si impegnano alla stabilizzazione dell’ulteriore 10%, entro il 31.12.2002.
2. Le amministrazioni che sottoposte a gestione commissariale beneficiavano della deroga di cui alla Legge Regionale n. 14 del 3.4.2002, potranno proseguire nelle attività, purché s’impegnino alla stabilizzazione della percentuale del 10% entro il 31.12.2002.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge e della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e successive modificazioni si provvederà per l’anno 2002 con le disponibilità iscritte nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 0412.3 integrate della somma di euro 13.977.839,94 derivante dalla convenzione sottoscritta con il Ministero del Welfare, del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2289 del 10.06.2002.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della