§ 3.1.115 – L.R. 17 febbraio 2004, n. 5.
Disciplina da osservarsi nella gestione degli impianti pubblici trasferiti alla regione Basilicata ai sensi del Decreto MIPAF 4 ottobre 2002 in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:17/02/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.      La gestione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli acquisiti dalla Regione Basilicata ai sensi del Decreto MIPAF 4 ottobre 2002, [...]
Art. 2.      L’affidamento in gestione, a titolo gratuito, degli impianti ai concessionari da individuarsi tra i soggetti indicati nel precedente articolo 1), sarà disciplinato da apposita convenzione che [...]
Art. 3.      La scelta dei concessionari nell’ambito dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, sarà effettuata, previa verifica comparativa delle domande che perverranno alla Regione [...]
Art. 4.      Sono fatti salvi i contratti di concessione stipulati prima del trasferimento degli impianti alla Regione Basilicata, fino alla loro scadenza, fermo restando l’applicazione della presente [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.115 – L.R. 17 febbraio 2004, n. 5.

Disciplina da osservarsi nella gestione degli impianti pubblici trasferiti alla regione Basilicata ai sensi del Decreto MIPAF 4 ottobre 2002 in attuazione del D.P.C.M. 11 maggio 2001.

(B.U. 18 febbraio 2004, n. 12).

 

Art. 1.

     La gestione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli acquisiti dalla Regione Basilicata ai sensi del Decreto MIPAF 4 ottobre 2002, in attuazione del D.P.C.M. 11 maggio 2001, può essere affidata ai seguenti soggetti:

     a) Cooperative agricole e loro consorzi che per loro struttura organizzativa e capacità finanziaria siano riconosciute in grado di assicurare la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni agricole sui mercati nazionali ed esteri;

     b) Associazioni di produttori agricoli, aventi quale scopo prevalente la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ritenute idonee al fine medesimo;

     c) Società di capitali che garantiscono obbligatoriamente, ad uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), la possibilità di partecipare al proprio capitale sociale, di norma pari ad un quinto dello stesso, ed il cui scopo sociale preminente sia quello di realizzare e svolgere iniziative produttive per la trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e loro derivati, anche attraverso la gestione di impianti di proprietà pubblica.

 

     Art. 2.

     L’affidamento in gestione, a titolo gratuito, degli impianti ai concessionari da individuarsi tra i soggetti indicati nel precedente articolo 1), sarà disciplinato da apposita convenzione che dovrà contenere i seguenti elementi:

     a) la descrizione del complesso affidato, delle sue strutture ed attrezzature da specificarsi in un verbale di consegna da allegare alla convenzione;

     b) l’indicazione della durata della concessione che non potrà essere superiore ad anni 30, con possibilità di proroga debitamente motivata;

     c) la specifica previsione della possibilità di revoca da parte della Regione Basilicata in caso di inadempienza del concessionario agli obblighi derivanti dalla convenzione;

     d) l’obbligo per il concessionario di gestire l’impianto secondo i criteri di maggiore convenienza economica;

     e) l’obbligo per il concessionario di evidenziare, nell’ambito del proprio bilancio annuale di esercizio, le risultanze della gestione dell’impianto affidatogli nel caso lo stesso gestisca altri impianti o altre attività;

     f) l’obbligo per il concessionario di eseguire, a sua cura ed a sue spese, gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari per garantire la perfetta efficienza dell’impianto affidatogli;

     g) l’obbligo per il concessionario di provvedere al rinnovo dei macchinari non più idonei, provvedendo ad indicare in bilancio poste per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la manutenzione straordinaria e per il rinnovo dei macchinari;

     h) la facoltà per il concessionario in relazione ai suoi programmi produttivi e, previa autorizzazione della Regione, di apportare, a sua cura e spese, le modifiche e gli ampliamenti che ritenesse necessari per la più economica gestione dell’impianto, con acquisizione alla fine della concessione, delle eventuali addizioni o migliorie da parte della Regione Basilicata, senza alcun diritto per il concessionario, a rimborsi e indennizzi di alcun genere;

     i) il divieto per il concessionario di concedere ad altri, in tutto o in parte, l’uso ed il godimento dell’impianto pubblico in concessione;

     j) l’obbligo per il concessionario di comunicare variazioni dello statuto tali da incidere sulla propria qualità di soggetto idoneo alla concessione;

     k) la dichiarazione del concessionario di accollarsi tutti i rischi inerenti la detenzione, l’uso, il funzionamento e l’utilizzazione dell’impianto affidato in gestione, sollevando la Regione Basilicata da ogni conseguente responsabilità, con l’obbligo per il concessionario di stipulare contratti di assicurazione contro i rischi di incendio e furto e contratti di assicurazione inerenti la responsabilità civile relativa all’intero impianto, quali risulteranno descritti nel verbale di consegna, assumendo i relativi oneri ed esonerando espressamente la Regione Basilicata da qualsiasi responsabilità.

 

     Art. 3.

     La scelta dei concessionari nell’ambito dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, sarà effettuata, previa verifica comparativa delle domande che perverranno alla Regione Basilicata, a seguito delle procedure di evidenza pubblica che saranno individuate dall’amministrazione regionale.

 

     Art. 4.

     Sono fatti salvi i contratti di concessione stipulati prima del trasferimento degli impianti alla Regione Basilicata, fino alla loro scadenza, fermo restando l’applicazione della presente normativa anche per tali rapporti ed in particolare in riferimento al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 1.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.