§ 5.2.46 - L.R. 30 dicembre 2002, n. 40.
Ulteriori misure in materia di prosecuzione dell’attività di lavori socialmente utili.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:30/12/2002
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Contributo per lavoro autonomo.
Art. 2.  Recupero platea.
Art. 3.  Contributi ai Comuni con meno di tremila abitanti.
Art. 4.  Opzioni premiali.
Art. 5.  Ultracinquantenni.
Art. 6.  Norma Finanziaria.
Art. 7.  Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza.


§ 5.2.46 - L.R. 30 dicembre 2002, n. 40.

Ulteriori misure in materia di prosecuzione dell’attività di lavori socialmente utili.

(B.U. 31 dicembre 2002, n. 95).

 

Art. 1. Contributo per lavoro autonomo.

     Ai lavoratori che intraprendono lavoro autonomo, e che beneficiano del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 2, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto di Euro 5.200,00 per spese di avvio dell’attività.

 

     Art. 2. Recupero platea. [1]

     1. Agli enti che impegnano, consentendone la prosecuzione, lavoratori socialmente utili facenti parte della platea approvata dalla Commissione Permanente per l’Impiego, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 60 del 7.12.2000 ed impegnati in attività socialmente utili alla data del 30.4.2001 ed ai quali gli enti promotori o utilizzatori non hanno consentito la prosecuzione alla data del 31 dicembre 2002, la Regione Basilicata concede un contributo pari all’80% dell’importo dell’onere posto a loro carico con il D.Lgs. 28.2.2000, n. 81 relativo al pagamento da corrispondere nel periodo di prosecuzione ai lavoratori di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. n. 60 del 7.12.2000, oltre che un contributo pari al 90% dell’assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi i lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo.

     Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti che non abbiano mai in precedenza realizzato progetti di LSU o utilizzato lavoratori socialmente utili.

     2. Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ai quali gli enti consentono la prosecuzione beneficiando dei contributi regionali di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Contributi ai Comuni con meno di tremila abitanti.

     1. Per i Comuni con meno di tremila (3000) abitanti e per le Comunità Montane nonché per le amministrazioni a gestione commissariale di cui al comma 2 dell’art.6 della Legge Regionale 5 luglio 2002, n.26 la Regione Basilicata concede un contributo maggiorato pari all’80% dell’importo dell’onere posto a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2000 relativo al pagamento da corrispondere nel periodo di prosecuzione ai lavoratori di cui all’art. 5, comma 1, della L.R. n. 60 del 7.12.2000, oltre che un contributo pari al 90% dell’assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi lavoratori autofinanziati, ex art. 7 D.Lgs. n. 468/97, ovvero lavoratori esclusi dalla disciplina transitoria, di cui all’art. 5 lettera c) della L.R. n. 60 del 7.12.2000 [2].

     2. Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ai quali i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e le Comunità Montane consentono la prosecuzione per l’intero anno 2003.

 

     Art. 4. Opzioni premiali.

     1. La Regione Basilicata adotta, nei propri piani, programmi, bandi e leggi, criteri di priorità e punteggi aggiuntivi in favore degli Enti che consentano la prosecuzione nell’attività di lavoratori socialmente utili, a norma dell’art. 2 della presente legge, nonché di quelli che, avendo rispettato la quota minima obbligatoria di stabilizzazione fissata dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, ne abbiano consentito la prosecuzione.

     2. I criteri di priorità ed i punteggi aggiuntivi, di cui al comma 1 del presente articolo 4, concorreranno per la formazione della graduatoria ai fini dell’ottenimento dei contributi, previsti da atti programmatori o legislativi della Regione Basilicata.

     3. Gli stessi piani, programmi, bandi e leggi potranno prevedere meccanismi di penalizzazione nei confronti degli Enti, di cui all’art. 4 della L.R. n. 60 del 7.12.2000 che, avendo assunto impegni per la prosecuzione di attività di lavoratori socialmente utili e avendo perciò beneficiato dei contributi regionali previsti, non abbiano successivamente ottemperato agli obblighi di stabilizzazione minima obbligatoria, previsti dalla medesima L.R. n. 60 del 7.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Ultracinquantenni.

     1. Agli Enti di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 1.12.1997 n. 468, oltre che gli Enti richiamati al comma 1 del precedente art. 2, che consentono la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui all’art. 5 della L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, che pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 78, comma 2, lett. c) della L. 23.12.2000 n. 388, tuttavia compiono il cinquantesimo anno di età entro la data del 31 dicembre 2002, la Regione Basilicata concede un contributo pari all’intero importo complessivo che tali Enti dovranno sostenere per il pagamento dell’assegno per prestazioni socialmente utili e dell’assegno per nucleo familiare fino alla data del 31 Dicembre 2003 e con risorse rivenienti dal Fondo per l’Occupazione.

     2. Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ultracinquantenni ai quali gli Enti consentono la prosecuzione beneficiando dei contributi regionali di cui al comma 1.

 

     Art. 6. Norma Finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede per l’anno 2002 con le disponibilità iscritte nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 0412.3 integrate della somma di Euro 13.977.839,94, derivante dalla convenzione sottoscritta con il Ministero del Welfare, del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2289 del 10.06.2002.

     2. Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

 

     Art. 7. Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2003, n. 24.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 2003, n. 6.