§ 6.1.0 - L.R. 4 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione dei tributi propri della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:04/01/1972
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e decorrenza).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Aliquota).
Art. 4.  (Accertamento, liquidazione e riscossione).
Art. 5.  (Versamento).
Art. 6.  (Rilevazioni atti di concessione).
Art. 11.  (Oggetto).
Art. 12.  (Soggetto passivo).
Art. 13.  (Rinnovazione dell'immatricolazione).
Art. 14.  (Misura della tassa).
Art. 15.  (Accertamento, liquidazione e riscossione).
Art. 16.  (Pagamento tassa di circolazione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1972).
Art. 17.  (Oggetto).
Art. 18.  (Soggetto passivo).
Art. 19.  (Forme di occupazione).
Art. 20.  (Misura della tassa).
Art. 21.  (Accertamento, liquidazione e riscossione).
Art. 22.  (Versamento).
Art. 23.  (Sgravi e riduzioni).
Art. 24.  (Esazione coattiva).
Art. 25.  (Prescrizione).
Art. 26.  (Ricorsi amministrativi)
Art. 27.  (Azione giudiziaria).
Art. 28.  (Sopratassa).
Art. 29.  (Pena pecuniaria).
Art. 30.  (Sanzioni relative alla tassa regionale di circolazione).
Art. 31.  (Sanzioni relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).
Art. 32.  (Competenze per l'accertamento).
Art. 33.  (Processo verbale).
Art. 34.  (Oblazione della pena pecuniaria).
Art. 35.  (Applicazione delle pena pecuniaria).
Art. 36.  (Applicazione dell'ammenda per la tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche).
Art. 37.  (Riscossione).
Art. 38.  (Versamento dei proventi delle pene pecuniarie e delle ammende).
Art. 39.  (Rinvio).
Art. 40.  (Maggiorazioni o riduzioni dei tributi propri).
Art. 41.  (Urgenza).


§ 6.1.0 - L.R. 4 gennaio 1972, n. 1.

Istituzione dei tributi propri della Regione.

(B.U. n. 1 del 10 febbraio 1972).

 

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

 

CAPO I

Generalità

 

Art. 1. (Istituzione e decorrenza).

     La Regione Abruzzo istituisce, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Regionale e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, i seguenti tributi propri:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tassa sulle concessioni regionali;

     c) tassa di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

     I tributi di cui alle lettere a), c) e d) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1972.

     La tassa di cui alla lettera b) si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

 

CAPO II

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio

indisponibile

 

     Art. 2. (Oggetto). [1]

     L'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nel territorio della Regione Abruzzo.

     Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

     Art. 3. (Aliquota). [2]

     L'imposta regionale di cui all'art. 2 si applica nella misura del 100% del canone di concessione statale mineraria.

 

     Art. 4. (Accertamento, liquidazione e riscossione).

     (Omissis) [3].

     L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.

     Gli Uffici che hanno in carico la riscossione del canone notificano ai singoli interessati, nelle forme di legge, le somme da versare a titolo di imposta regionale.

 

     Art. 5. (Versamento).

     Il versamento dell'imposta alla tesoreria della Regione viene effettuato di norma il giorno successivo alla riscossione da parte degli uffici di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. (Rilevazioni atti di concessione).

     Al Presidente della Giunta Regionale saranno trasmessi mensilmente, a cura dei componenti uffici statali, le copie dei provvedimenti di concessione e di variazione posti in essere dal 1° gennaio 1972.

 

CAPO III

Tassa sulle concessioni regionali

 

     Artt. 7. - 10.

     (Omissis) [4].

 

CAPO IV

Tassa regionale di circolazione

 

     Art. 11. (Oggetto).

     La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli e autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Abruzzo.

     La tassa si applica anche ai veicoli e autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.

 

     Art. 12. (Soggetto passivo).

     La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo.

     Nel caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.

 

     Art. 13. (Rinnovazione dell'immatricolazione).

     La rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione Abruzzo di un veicolo e di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di diversa Regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.

     Il trasferimento di residenza in una provincia compresa nel territorio della Regione Abruzzo del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorre il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.

 

     Art. 14. (Misura della tassa).

     La tassa regionale di circolazione si applica, a far tempo dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, a ciascuno dei veicoli e autoscafi elencati nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nella misura del 25% della corrispondente tassa erariale, applicata al 31 dicembre 1971.

     Dal 1° gennaio 1974 la tassa regionale di circolazione viene determinata nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale ridotta, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al 50%.

 

     Art. 15. (Accertamento, liquidazione e riscossione).

     La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la corrispondente tassa erariale, ed è riscossa, per conto della Regione Abruzzo, dagli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

 

     Art. 16. (Pagamento tassa di circolazione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1972).

     I veicoli e gli autoscafi di cui al precedente art. 11 non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale sia stata pagata la tassa erariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

 

CAPO V

Tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

 

     Art. 17. (Oggetto).

     Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi e aree pubbliche regionali di qualsiasi natura, nonché le occupazioni di aree Private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore della Regione.

     La tassa si applica inoltre alle occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture per impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas o dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.

 

     Art. 18. (Soggetto passivo).

     La tassa è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

 

     Art. 19. (Forme di occupazione).

     Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

     Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

 

     Art. 20. (Misura della tassa).

     Per le occupazioni permanenti, la tassa è annua; è commisurata all'effettiva superficie occupata e si applica nella misura pari al 100% della tariffa massima prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

     Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata e si applica a giorno nella misura pari al 100% della tariffa massima prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

 

     Art. 21. (Accertamento, liquidazione e riscossione).

     La Regione Abruzzo trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o di licenza di occupazione di spazi e aree pubbliche regionali.

     Detti uffici provvedono, per conto della Regione all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

     Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene nelle formalità stabilite per l'analogo tributo provinciale, mediante la formazione di ruoli da parte delle province competenti e passati per la riscossione agli esattori comunali per le imposte dirette, con gli obblighi e i privilegi di cui al T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, e al D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e successive modificazioni.

     Nei casi di occupazione a carattere temporaneo, la riscossione è effettuata direttamente dall'Ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale, secondo le norme di cui al T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 22. (Versamento).

     I ricevitori provinciali verseranno direttamente alla Tesoreria regionale le somme relative alla tassa per le occupazioni a carattere permanente nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano l'analogo tributo provinciale.

     Gli uffici provinciali territorialmente competenti a riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo versano le relative somme alla Tesoreria regionale, tramite la tesoreria provinciale.

 

     Art. 23. (Sgravi e riduzioni).

     Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare; per metà, qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

     Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione, lo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia di avvenuta riduzione o cessazione dell'occupazione.

 

TITOLO II

ESAZIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE

 

     Art. 24. (Esazione coattiva).

     Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e della tassa sulle concessioni regionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     Per l'esazione coattiva della tassa regionale di circolazione e della tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si applicano le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

 

     Art. 25. (Prescrizione).

     L'azione di riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e della tassa sulle concessioni regionali si prescrive con il decorso di 5 anni dalla data di scadenza del termine assegnato per il loro pagamento.

     L'azione di riscossione della tassa regionale di circolazione e della tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si prescrive nei termini stabiliti dalle norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

 

TITOLO III

CONTENZIOSO

 

     Art. 26. (Ricorsi amministrativi) [5].

     Avverso gli atti di applicazione dei tributi regionali di cui alla presente legge, è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo il disposto dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

     Le modalità procedurali per la presentazione del ricorso, per la decisione sul medesimo e per la relativa notifica al ricorrente saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione.

     Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al precedente comma, il ricorso amministrativo va presentato, su carta da bollo, al Presidente della Giunta Regionale, nel termine di giorni trenta dalla data di notificazione o di piena conoscenza degli atti di applicazione dei tributi di cui alla presente legge.

     Copia del ricorso viene trasmessa agli uffici competenti alla riscossione.

     Il Presidente della Giunta Regionale decide, con provvedimento motivato, nel termine di giorni sessanta dalla data di presentazione del ricorso, udito il ricorrente o il suo rappresentante legale, nel caso in cui ne venga fatta espressa richiesta in sede di gravame.

     Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale è definitivo. Viene notificato al ricorrente nelle forme di legge e comunicato all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato, per l'esecuzione.

 

     Art. 27. (Azione giudiziaria).

     Il ricorso amministrativo al Presidente della Giunta Regionale sulle questioni relative all'applicazione dei tributi non costituisce condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria avverso l'accertamento e la riscossione, nonché per il rimborso dei tributi stessi.

     Qualora, però, sia stato proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

 

TITOLO IV

INFRAZIONI E SANZIONI

 

CAPO I

Sanzioni

 

     Art. 28. (Sopratassa).

     Qualora l'imposta regionale sulle statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e la tassa sulle concessioni regionali vengano corrisposte entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per il loro pagamento, si applica una sopratassa pari al 10% del tributo.

     La sopratassa di cui al precedente comma va pagata insieme con il tributo, e esclude l'applicazione della pena pecuniaria prevista dal successivo articolo 29.

 

     Art. 29. (Pena pecuniaria).

     In caso di mancato pagamento dei tributi di cui al precedente articolo 28, il contribuente è obbligato a pagare una pena pecuniaria nella misura compresa tra un minimo pari a due volte l'imposta e un massimo pari a sei volte l'imposta medesima, e in ogni caso non inferiore a L. 2.000.

 

     Art. 30. (Sanzioni relative alla tassa regionale di circolazione).

     Per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa regionale di circolazione si applicano le pene pecuniarie previste dalla Tabella Allegato 2 al T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, 39 e successive modificazioni.

     Il conducente e il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento della pena pecuniaria.

     In caso di riserva di proprietà a favore del venditore, l'acquirente del veicolo o dell'autoscafo è solidalmente obbligato con il conducente.

 

     Art. 31. (Sanzioni relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

     Per le violazioni relative alla tassa regionale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche si applicano le disposizioni previste dagli articoli 292 e 296 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

 

CAPO II

Accertamento e definizione delle violazioni

 

     Art. 32. (Competenze per l'accertamento).

     All'accertamento delle violazioni delle disposizioni relative ai tributi previsti nella presente legge provvedono i funzionari e gli agenti competenti, in base alle leggi dello Stato, all'accertamento delle violazioni dei corrispondenti tributi erariali e locali.

 

     Art. 33. (Processo verbale).

     Le violazioni accertate formano oggetto di apposito processo verbale da trasmettere al Presidente della Giunta Regionale.

     Il Presidente della Giunta Regionale notifica al trasgressore, nelle forme di legge, il verbale di accertamento di cui al precedente comma, assegnando il termine di quindici giorni dalla data di notifica per la presentazione di eventuali deduzioni.

 

     Art. 34. (Oblazione della pena pecuniaria).

     Per le violazioni alle disposizioni relative ai tributi regionali, per i quali sia prevista la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione o nel termine di cui al secondo comma dell'articolo 33, una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

     Qualora il pagamento avvenga all'atto della contestazione non si fa luogo alla redazione del processo verbale di accertamento della violazione.

     Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

 

     Art. 35. (Applicazione delle pena pecuniaria).

     Decorso il termine di quindici giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento delle violazioni e qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 34, il Presidente della Giunta Regionale, in base agli atti e alle eventuali deduzioni presentate, determina, con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria entro i limiti stabiliti dall'articolo 29.

     L'ordinanza da notificare al trasgressore nei modi di legge, è provvedimento definitivo e costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

     E' fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica dell'ordinanza medesima.

 

     Art. 36. (Applicazione dell'ammenda per la tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche).

     Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche regionali, si applicano, le disposizioni contenute nell'articolo 296 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

     La misura dell'obbligazione, entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda, è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta Regionale.

 

CAPO III

Riscossione e versamento delle somme dovute per sanzioni

 

     Art. 37. (Riscossione).

     Le somme dovute per le violazioni delle disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione dell'imposta.

     Le somme dovute per le violazioni delle disposizioni relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alle violazioni delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

     A tale fine le ordinanze di cui al comma secondo dell'articolo 35 sono trasmesse in copia agli uffici competenti.

 

     Art. 38. (Versamento dei proventi delle pene pecuniarie e delle ammende).

     Le somme riscosse per pene pecuniarie e ammende, detratto il 10% per spese di riscossione, sono versate alla tesoreria regionale.

 

TITOLO V

RINVIO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 39. (Rinvio).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, In quanto applicabili, le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali, nonché, in materia di violazione, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, 4.

 

     Art. 40. (Maggiorazioni o riduzioni dei tributi propri).

     A intervalli di tempo non inferiori al quinquennio, la tassa sulle concessioni regionali potrà essere maggiorata nel limite del 20% delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente.

     La tassa regionale di circolazione potrà essere aumentata o ridotta nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelli di lusso e al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.

     La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà graduata, a seconda dell'importanza della località, in corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208.

 

     Art. 41. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1999, n. 146. Per una modifica, vedi l'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 5 e l'art. 2 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6. Per una modifica dell'imposta di cui al presente erticolo, vedi l'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 16.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1983, n. 33 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1998, n. 59. Vedi anche l'art. 1 della L.R. 22 marzo 1984, n. 26. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 5.

[3] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2002, n. 11.

[4] Vedi gli artt. 9 e 11 della L.R. 29 febbraio 1980, n. 13.

[5] Vedi gli artt. 9 e 11 della L.R. 29 febbraio 1980, n. 13.