§ 6.2.8 - L.R. 9 febbraio 2000, n. 5.
Rideterminazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:09/02/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'art. 2 della L.R. 4.1.1972, n. 1, nel testo introdotto dall'art. 1 della L.R. [...]
Art. 2.      1. L'imposta regionale di cui all'art. 1, maturata e non pagata entro il 31 dicembre 1999 e non soggetta a prescrizione in base alle norme vigenti, può essere versata a richiesta, mediante [...]
Art. 3.      1. L'art. 1 della L.R. 59/98 va inteso nel senso che l'applicazione dell'imposta regionale nella misura del 100%, si riferisce al solo canone di concessione statale ad uso minerario; e pertanto, [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 6.2.8 - L.R. 9 febbraio 2000, n. 5.

Rideterminazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(B.U. n. 15 Spec. del 18 febbraio 2000).

 

Art. 1.

     1. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'art. 2 della L.R. 4.1.1972, n. 1, nel testo introdotto dall'art. 1 della L.R. 2.6.1983, n. 33 e dall'art. 1 della L.R. 28.7.1998, n. 59, è fissata nella misura del 20% del canone di concessione statale. Sono state fatte salve le norme contenute nell'art. 10 della L.R. 17.12.1997, n. 141 sulla determinazione del canone di concessione del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

 

     Art. 2.

     1. L'imposta regionale di cui all'art. 1, maturata e non pagata entro il 31 dicembre 1999 e non soggetta a prescrizione in base alle norme vigenti, può essere versata a richiesta, mediante rateizzazione in non più di 15 anni, con l'applicazione degli interessi legali.

     2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, con lettera raccomandata all'Area Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta Regionale - entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la competente Area della Giunta regionale procede - in collaborazione con i competenti uffici statali - alla ricognizione dei canoni arretrati non riscossi e rimette apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     1. L'art. 1 della L.R. 59/98 va inteso nel senso che l'applicazione dell'imposta regionale nella misura del 100%, si riferisce al solo canone di concessione statale ad uso minerario; e pertanto, per quanto non disciplinato dalla stessa L.R. 59/98 resta in vigore l'art. 3 della L.R. 1/72, come istituito dall'art. 1 della L.R. 33/83.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.