§ 6.1.9 - L.R. 29 febbraio 1980, n. 13.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/02/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto delle tasse).
Art. 2.  (Obbligo del pagamento).
Art. 3.  (Modalità di pagamento).
Art. 4.  (Mancato o ritardato pagamento delle tasse).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6.  (Riscossione coattiva).
Art. 7.  (Accertamento e definizione delle violazioni).
Art. 8.      (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).
Art. 9.  (Ricorsi amministrativi).
Art. 10.  (Decadenza e rimborsi).
Art. 11.  (Norme abrogate).
Art. 12.  (Rinvio alle norme legislative dello Stato).
Art. 13.  (Norme transitorie).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 6.1.9 - L.R. 29 febbraio 1980, n. 13.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. n. 16 del 20 marzo 1980).

 

Art. 1. (Oggetto delle tasse).

     I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa Tariffa, adottati dalla Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla Regione Abruzzo con la legge 4 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella Tariffa stessa [1].

 

     Art. 2. (Obbligo del pagamento).

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla Tariffa.

     Nei casi espressamente indicati nella Tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine previsto nella Tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Quando la misura della tassa è in relazione alla popolazione dei Comuni, questa è calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3. (Modalità di pagamento).

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella Tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento sul conto corrente postale n. 00208678 intestato a: Regione Abruzzo Servizio di Tesoreria L'Aquila.

 

     Art. 4. (Mancato o ritardato pagamento delle tasse).

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver corrisposto la relativa tassa, incorre nella per la pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

     Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, nonché al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

     Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

     a) in una sopratassa dei 10% della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

     b) in una sopratassa del 20% della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

 

     Art. 6. (Riscossione coattiva).

     Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative 5opratasse, si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 7. (Accertamento e definizione delle violazioni).

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli artt. 33, 34 e 35 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1.

     Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano in materia di violazione, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929. n. 4

 

     Art. 8.

     (Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie).

     Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta Regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione dell'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

 

     Art. 9. (Ricorsi amministrativi).

     I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

     Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale è ammesso ricorso per revocazione, nei casi di errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3 del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

     D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

     Art. 10. (Decadenza e rimborsi).

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione..

     Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate. entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso, non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 11. (Norme abrogate).

     Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, contenute nelle leggi regionali 4 gennaio 1972, n. 1, 17 aprile 1974, n. 10, e 12 luglio 1977, n. 34.

 

     Art. 12. (Rinvio alle norme legislative dello Stato).

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 13. (Norme transitorie).

     Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata Tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1980, nella misura indicata nella precedente Tariffa, annessa alla L.R. 17 aprile 1974, n. 10, non è dovuta alcuna integrazione.

     Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata Tariffa e non previste nella precedente Tariffa annessa alla L.R. 17 aprile 1974, n. 10, deve essere effettuato a favore della Regione Abruzzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già stato effettuato a favore dello Stato, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nel qual caso si considera validamente eseguito, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] La L.R. 18 agosto 1983, n. 55 ha modificato gli importi delle Tasse sulle concessioni regionali.