§ 6.1.70 - L.R. 28 luglio 1998, n. 59.
Modifica alle LL.RR. 4.1.72, n. 1, e 2.6.1983, n. 33 in ordine a "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/07/1998
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Ammontare dell'imposta.
Art. 2.  Applicazione dell'imposta.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 6.1.70 - L.R. 28 luglio 1998, n. 59.

Modifica alle LL.RR. 4.1.72, n. 1, e 2.6.1983, n. 33 in ordine a "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile".

(B.U. n. 16 del 4 agosto 1998).

 

Art. 1. Ammontare dell'imposta. [1]

 

     Art. 2. Applicazione dell'imposta.

     L'imposta di cui al precedente articolo si applica ai canoni annui a decorrere dall'1 gennaio 1999.

     Non si ha diritto ad alcun rimborso per le frazioni d'imposta relativa ai canoni la cui decorrenza ha avuto inizio anteriormente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1972, n. 1. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 5.