Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/09/2009 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 6 della L.R. 146/1996 |
Art. 2. Modifiche all’art. 7 della L.R. 146/1996 |
Art. 3. Modifiche all’art. 19 della L.R. 146/1996 |
Art. 4. Inserimento dell’art. 20 bis della L.R. 146/1996 |
Art. 5. Modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) |
Art. 6. Modifiche all’art. 28 della L.R. 146/1996 |
Art. 7. Modifiche all’art. 35 della L.R. 146/1996 |
Art. 8. Modifiche all’art. 36 della L.R. 146/1996 |
Art. 9. Modifiche all’art. 38 della L.R. 146/1996 |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 5.1.263 - L.R. 26 settembre 2009, n. 17.
Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 recante: "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e smi, e modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010)".
(B.U. 28 settembre 2009, n. 51)
Art. 1. Modifiche all’art. 6 della
1. L’art. 6 della
“Art. 6. Strumenti di programmazione delle aziende
1. Sono strumenti della programmazione:
a) il piano strategico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il piano programmatico di esercizio, costituito da:
1) il bilancio economico preventivo annuale;
2) il piano annuale di organizzazione;
3) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale”.
Art. 2. Modifiche all’art. 7 della
1. Al primo comma dell’art. 7 della
2. I commi 5 e 6 dell’art. 7 della
Art. 3. Modifiche all’art. 19 della
1. I commi 3, 3-bis, 4, 4bis, 4ter, 5, 6 e 7 dell’art. 19 della
Art. 4. Inserimento dell’art. 20 bis della
1. Dopo l’art. 20 della
“Art. 20 bis. Approvazione degli strumenti di programmazione
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di esercizio alla Direzione competente della Giunta Regionale per l’approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Direzione competente della Giunta Regionale.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente:
a) verifica la coerenza e congruità degli strumenti di programmazione con:
1) gli indirizzi programmatici regionali;
2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;
3) i criteri di gestione di cui all’art. 4 della presente legge;
b) emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione;
c) il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di congruità stabiliti nella lett. a).
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto nel caso in cui la Direzione delle Politiche della Salute, tramite determinazione del Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Azienda interessata. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti dall’Azienda USL entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. La Giunta regionale, entro 70 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti, provvede ad adottare il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2. Il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi.
5. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’esercizio finanziario di riferimento, l’Azienda è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l’esercizio precedente, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla competente Direzione.
6. La mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 7, del
Art. 5. Modifica alla
1. Al punto 3, paragrafo 3.1., della
2. Ai Commissari straordinari è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Unità Sanitarie Locali. Ai sub-commissari è corrisposto il trattamento economico pari al 79% di quello spettante al Commissario straordinario [1].
3. Le disposizioni di cui all'art. 3bis, comma 11, del
3 bis. Non può ricoprire il ruolo di amministratore o avere incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, chi è stato oggetto di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione [3].
3 ter. Le strutture sanitarie private accreditate entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dovranno ottemperare a quanto previsto nel comma 3 bis, rimuovendo le eventuali situazioni di incompatibilità a pena dell’immediata decadenza dell’accreditamento stesso [4].
Art. 6. Modifiche all’art. 28 della
1. L’art. 28 della
“Art. 28. Il sistema di budget
1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati obiettivi di gestione, le Aziende si dotano di opportuni sistemi di programmazione budgetaria. Nella definizione del budget le Aziende si ispirano al principio del decentramento delle responsabilità al fine di valorizzare l’autonomia organizzativa, anche di tipo territoriale, quali i distretti sanitari di base, così come previsto dagli strumenti della programmazione regionale.
2. Il budget è articolato per centri di responsabilità secondo modalità corrispondenti alle caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna Azienda. Per ogni centro di responsabilità sono esplicitati i programmi di attività e il fabbisogno di risorse concordati per l’esercizio di riferimento.
3. La Giunta regionale con il supporto dell’Agenzia Sanitaria Regionale definisce le specifiche di base sui contenuti minimi e sull’articolazione del budget delle Aziende”.
Art. 7. Modifiche all’art. 35 della
1. L’art. 35 della
“Art. 35. Acquisto di beni e servizi in economia
1. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
2. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi devono avvenire secondo modalità improntate a criteri di semplificazione, tempestività, economicità, efficacia ed efficienza e di continuità dei servizi, oltre che dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e correttezza.
3. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono consentiti per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali. Detta soglia è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di adeguamento previsto dal
4. Per ogni acquisizione in economia le Azienda sanitarie operano attraverso un responsabile del procedimento il quale svolge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del
5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 (ventimila) euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della
mediante amministrazione diretta;
mediante procedura di cottimo fiduciario;
con sistema misto e, cioè in parte mediante amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario.
6. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato da effettuare secondo le forme di rilevazione più idonee di bene o di servizio da acquistare, ovvero tramite la consultazione del mercato elettronico,oppure mediante elenchi di operatori economici predisposti dalla Azienda previa verifica dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006.
7. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna Azienda, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
8. Nessuna prestazione di beni e servizi che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”.
Art. 8. Modifiche all’art. 36 della
1. L’art. 36 della
“Art. 36. Regolamento per gli acquisti in economia e casse economali
1. Nel rispetto delle norme contenute nell’art. 35, il Direttore Generale emana apposito Regolamento per la determinazione delle modalità di esecuzione degli acquisti in economia.
2. All'effettuazione degli acquisti in economia, si provvede anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento di cui al comma 1, previa determinazione da parte del Direttore generale, delle relative competenze e responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione.
3. Il Regolamento di cui ai commi 1 e 2 disciplina inoltre l'istituzione delle casse economali. Il Regolamento deve prevedere un limite di anticipazione alle casse economali complessivamente non superiore a 20.000 (ventimila) euro. Il reintegro è possibile a seguito di specifica rendicontazione fino ad un limite trimestrale pari allo 0,5 per mille del valore della produzione iscritto nel bilancio preventivo economico annuale approvato per l'esercizio cui le anticipazioni si riferiscono.”
Art. 9. Modifiche all’art. 38 della
1. I commi 3, 4, 4ter dell’art. 38 della
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della