§ 5.1.278 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 50.
Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute –Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall’art. 25 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/12/2013
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla L.R. 5/2008, come modificata dall’art. 25 della L.R. 6/2009)
Art. 2.  (Integrazione all'art. 20 della L.R. 77/1999)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.278 - L.R. 18 dicembre 2013, n. 50.

Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute –Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all’art. 20 della L.R. 77/1999.

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 127 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 5/2008, come modificata dall’art. 25 della L.R. 6/2009)

1. Al punto 3.211 "L’Agenzia sanitaria regionale" dell’Allegato di cui all’art. 1 della L.R. 5/2008, come modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo";

 

b) [al paragrafo: Organizzazione il periodo "Al Personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "Al personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto"] [1].

 

     Art. 2. (Integrazione all'art. 20 della L.R. 77/1999)

1. All’art. 20 della L.R. 77/1999, dopo il comma 9 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

 

"9 ter. In attuazione dell’art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell’individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l’assegnazione delle suddette posizioni:

a) dipendenti esperti avvocati di cui all’art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b) dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;

c) dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell’ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.

9 quater. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.

Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell’incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2014, n. 9.