§ 5.1.58 - L.R. 15 gennaio 1988, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni (Adeguamento indennità ai revisori dei conti delle ULSS).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/01/1988
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le indennità previste dall'art. 14 della Legge regionale n. 60 del 31 ottobre 1986 e successive modificazioni competono dal 1 gennaio 1987.
Art. 2.      Le indennità di carica mensile omnicomprensiva prevista dall'art. 15, primo comma della L.R. 14 maggio 1983, n. 25, è elevata, per i singoli membri del collegio dei revisori, a lire 700.000 [...]
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.1.58 - L.R. 15 gennaio 1988, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modificazioni (Adeguamento indennità ai revisori dei conti delle ULSS).

(B.U. n. 3 del 10 febbraio 1988).

 

Art. 1.

     Le indennità previste dall'art. 14 della Legge regionale n. 60 del 31 ottobre 1986 e successive modificazioni competono dal 1 gennaio 1987.

 

     Art. 2.

     Le indennità di carica mensile omnicomprensiva prevista dall'art. 15, primo comma della L.R. 14 maggio 1983, n. 25, è elevata, per i singoli membri del collegio dei revisori, a lire 700.000 (settecentomila) mensili, a decorrere dal 1 gennaio 1987.

     Ai membri del collegio dei revisori competono altresì il rimborso delle spese e le indennità di missione secondo quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 27 dicembre 1987, n. 816.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     (Omissis).