§ 1.5.3 - L.R. 11 settembre 1979, n. 44.
Delega di funzioni amministrative agli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:11/09/1979
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina i principi e le modalità per il conferimento di funzioni agli Enti locali mediante delega e subdelega, in attuazione dell'art. 118 della [...]
Art. 2.      La delega e la subdelega di funzioni amministrative di Enti locali vengono conferite nel rigoroso rispetto della politica di programmazione generale e settoriale, al fine di conseguire [...]
Art. 3.      Le leggi regionali di conferimento di delega e di sub-delega di funzioni amministrative agli Enti locali si conformano al rispetto del principio essenziale dell'organicità, per tale intendendosi [...]
Art. 4.      Il conferimento della delega e della sub-delega delle funzioni amministrative è fatto a favore dei Comuni, che esercitano le medesime, in forma singola o associata, quest'ultima attraverso le [...]
Art. 5.      Le Comunità non montane sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale e organizzate con le modalità previste per la costituzione delle Comunità Montane dalla Legge Regionale [...]
Art. 6.      Quando il territorio di un'Unità Locale Socio-Sanitaria coincide con quello di una Comunità Montana o non Montana, questa ne assume le funzioni.
Art. 7.      Alla Provincia sono delegate le funzioni amministrative concernenti i piani provinciali di sviluppo generale e di settore, quali specificazioni territoriali del piano di sviluppo regionale, [...]
Art. 8.      Il piano regionale determina le linee dello sviluppo della Regione, nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi regionali di piano, e dell'art. 11 del citato D.P.R. 616.
Art. 9.      Il finanziamento delle funzioni delegate e sub-delegate, i cui oneri sono comunque a totale carico della Regione, viene determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio [...]
Art. 10.      Le direttive agli enti destinatari delle deleghe sono determinate con le leggi regionali di settore.
Art. 11.      In caso di inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o sub-delegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini previsti [...]
Art. 12.      Gli atti amministrativi adottati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate sono definitivi, e su di essi la Regione esercita soltanto i controlli previsti dalle [...]
Art. 13.      Le leggi regionali che individuano le funzioni amministrative delegate e sub-delegate agli Enti locali destinatari di esse stabiliscono le modalità per l'utilizzo del personale regionale presso [...]
Art. 14.      Restano comunque di competenza regionale gli atti amministrativi previsti da leggi statali per la partecipazione della Regione ad attività di competenza di organi centrali dello Stato.
Art. 15.      In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle Unità Locali Socio-Sanitarie, il Consiglio Regionale su proposta [...]
Art. 16.      Gli ambiti territoriali relativi alle Comunità non Montane sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:
Art. 17.  (Urgenza).


§ 1.5.3 - L.R. 11 settembre 1979, n. 44.

Delega di funzioni amministrative agli Enti Locali.

(B.U. n. 28 del 3 ottobre 1979).

 

Art. 1.

     Con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina i principi e le modalità per il conferimento di funzioni agli Enti locali mediante delega e subdelega, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli artt. 9 e 10 del proprio Statuto.

 

     Art. 2.

     La delega e la subdelega di funzioni amministrative di Enti locali vengono conferite nel rigoroso rispetto della politica di programmazione generale e settoriale, al fine di conseguire l'obiettivo della coerenza istituzionale tra politica di piano e potenziamento delle autonomie locali.

 

     Art. 3.

     Le leggi regionali di conferimento di delega e di sub-delega di funzioni amministrative agli Enti locali si conformano al rispetto del principio essenziale dell'organicità, per tale intendendosi sia l'organicità delle funzioni delegate e sub-delegate, sia l'organicità delle funzioni regionali residue, sia l'organicità dei procedimenti di attuazione della programmazione regionale.

     La Regione assume la definizione dei settori organici stabiliti nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e al loro compiuto sviluppo adegua la propria legislazione concernente il conferimento di deleghe e subdeleghe cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 4.

     Il conferimento della delega e della sub-delega delle funzioni amministrative è fatto a favore dei Comuni, che esercitano le medesime, in forma singola o associata, quest'ultima attraverso le Unità Locali Socio Sanitarie, le Comunità Montane e non montane, secondo i principi seguenti:

     a) la determinazione delle funzioni amministrative delegate e sub- delegate ai Comuni individualmente considerati viene fatta nelle singole leggi regionali settoriali e di programmazione e delega sentiti gli Enti locali e concerne tutte le funzioni amministrative il cui esercizio è definibile in riferimento all'ambito comunale;

     b) tutte le funzioni amministrative che non si siano espressamente delegate ai Comuni singoli o che non siano espressamente riservate alla Regione sono attribuite dalle singole leggi di delega e sub-delega, in forma associata ai Comuni che le esercitano per mezzo delle Unità Locali Socio Sanitarie, delle Comunità Montane e, per i Comuni non compresi in esse, delle Comunità non Montane, alla cui costituzione è subordinato il conferimento dell'esercizio delle deleghe e delle sub-deleghe di funzioni regionali;

     c) le unità locali dei servizi sociali e sanitari esercitano le funzioni amministrative nel settore organico dei servizi sociali nonché nei settori economici del territorio previsti dalle singole leggi sulla delega.

 

     Art. 5.

     Le Comunità non montane sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale e organizzate con le modalità previste per la costituzione delle Comunità Montane dalla Legge Regionale n. 16 del 27 maggio 1974, nell'ambito dei confini territoriali delle Unità Locali Socio- Sanitarie.

     I Comuni classificati montani per meno del 25% dell'intero territorio comunale hanno facoltà di optare, con delibera dei rispettivi Consigli Comunali, di far parte delle associazioni di cui al comma precedente, all'atto della loro costituzione ovvero successivamente.

     In tal caso lo Statuto delle Comunità Montane disciplina i rapporti tra la Comunità Montana e il Comune in ordine agli interventi da realizzare sulla parte classificata montana del territorio comunale.

 

     Art. 6.

     Quando il territorio di un'Unità Locale Socio-Sanitaria coincide con quello di una Comunità Montana o non Montana, questa ne assume le funzioni.

 

     Art. 7.

     Alla Provincia sono delegate le funzioni amministrative concernenti i piani provinciali di sviluppo generale e di settore, quali specificazioni territoriali del piano di sviluppo regionale, nonché quelle relative all'approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni, secondo le modalità che saranno definite nella legge urbanistica regionale.

 

     Art. 8.

     Il piano regionale determina le linee dello sviluppo della Regione, nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi regionali di piano, e dell'art. 11 del citato D.P.R. 616.

     La Regione approva i piani provinciali, al fine di assicurare la coerenza complessiva delle determinazioni programmatiche operanti sul territorio regionale.

     Il piano provinciale, nell'ambito delle aree di attuazione programmatiche, coincidenti con le delimitazioni territoriali delle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitarie, determina, d'intesa con le Comunità Montane e non Montane, le localizzazioni degli insediamenti produttivi, l'utilizzazione del territorio per i diversi settori di attività, il coordinamento di tutte le attività sul territorio e le risorse a ciascuna area attribuite.

     Per tali localizzazioni la Regione verifica la loro coerenza con i piani regionali e provinciali.

     I conseguenti provvedimenti esecutivi sono adottati dai Comuni singoli o associati in conformità delle leggi regionali e di settore.

     In mancanza del piano regionale e quindi di quello provinciale, le localizzazioni di cui al 3° comma del presente articolo sono determinate dalla Regione.

 

     Art. 9.

     Il finanziamento delle funzioni delegate e sub-delegate, i cui oneri sono comunque a totale carico della Regione, viene determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale, con la legge di approvazione del bilancio annuale e con quelle settoriali.

     A tal fine la Giunta Regionale acquisisce anche il parere, nell'ambito delle consultazioni previste dall'apposito regolamento sulle procedure della programmazione, della delegazione regionale dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, sulle proposte di bilancio pluriennale e di bilancio annuale presentate al Consiglio Regionale.

 

     Art. 10.

     Le direttive agli enti destinatari delle deleghe sono determinate con le leggi regionali di settore.

     Le ulteriori eventuali direttive, in esecuzione di leggi regionali, sono emanate dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 11.

     In caso di inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o sub-delegate, e qualora le attività relative comportino adempimenti da compiersi entro termini previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, e d'intesa con la competente Commissione consiliare, invita l'Ente locale a provvedere entro quindici giorni per gli atti per i quali la legge, statale o regionale, prevede espressamente un termine, ed entro trenta giorni per gli atti per i quali il termine risulti dalla natura degli interventi. Decorso inutilmente tale termine vi provvede direttamente la Regione, nominando all'uopo un Commissario ad acta.

     Qualora un Ente locale persista nell'omissione o dia luogo a gravi ripetute violazioni di legge, la Giunta Regionale riferisce al Consiglio il quale, sentito l'ente locale, dispone la revoca della delega, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10 dello Statuto regionale.

 

     Art. 12.

     Gli atti amministrativi adottati dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate sono definitivi, e su di essi la Regione esercita soltanto i controlli previsti dalle leggi attuative dell'art. 130 della Costituzione.

     La Regione e gli Enti locali destinatari della delega e della sub- delega di funzioni amministrative sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni sulle attività rientranti nei reciproci rapporti di delegazione e sub-delegazione.

 

     Art. 13.

     Le leggi regionali che individuano le funzioni amministrative delegate e sub-delegate agli Enti locali destinatari di esse stabiliscono le modalità per l'utilizzo del personale regionale presso gli Enti locali predetti.

     Le spese per il suddetto personale sono tenute comunque a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14.

     Restano comunque di competenza regionale gli atti amministrativi previsti da leggi statali per la partecipazione della Regione ad attività di competenza di organi centrali dello Stato.

 

     Art. 15.

     In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle Unità Locali Socio-Sanitarie, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta determina gli ambiti territoriali in riferimento ai quali sono costituite le Comunità non montane di cui alla presente legge.

     La proposta regionale di delimitazione degli ambiti territoriali viene stesa ai Comuni i quali deliberano su di essa entro i successivi trenta giorni nel rispetto dei criteri indicati dal successivo art. 16.

     Qualora i Consigli Comunali interessati non si pronuncino entro il termine suddetto la proposta regionale si ha per approvata.

     Il Presidente della Giunta Regionale costituisce l'associazione dei Comuni di cui alla presente legge con proprio decreto entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima delle approvazioni comunali della proposta regionale di delimitazione degli ambiti territoriali di cui al presente articolo.

     La mancata approvazione della proposta regionale da parte di Comuni ricadenti in un ambito territoriale non costituisce impedimento alla costituzione delle associazioni comunali degli altri ambiti territoriali.

 

     Art. 16.

     Gli ambiti territoriali relativi alle Comunità non Montane sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) i Comuni associati debbono ricadere tutti nel territorio della stessa Unità Locale Socio-Sanitaria;

     b) la dimensione demografica minima non può essere inferiore a 15.000 abitanti;

     c) nessun Comune può essere escluso dal farvi parte se viene a mancare per essa la concreta possibilità alternativa di associarsi ad altri Comuni confinanti;

     d) in caso di insanabili contrasti tra loro, i Comuni possono rivolgersi alla Regione che deciderà, sentito il Consiglio Provinciale competente per territorio.

 

     Art. 17. (Urgenza).

     (Omissis).