Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 31/10/1986 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge). |
Art. 2. (Composizione assemblea intercomunale). L'Assemblea intercomunale è composta: |
Art. 3. (Elezione dei componenti dell'Assemblea). |
Art. 4. (Operazioni elettorali). |
Art. 5. (Durata in carica - Prima convocazione). |
Art. 6. (Compiti dell'Assemblea). |
Art. 7. (Validità delle sedute e delle deliberazioni). |
Art. 8. (Comitato di gestione). |
Art. 9. (Attribuzioni del Comitato di Gestione). |
Art. 10. (Adunanze e deliberazioni). |
Art. 11. (Attribuzioni del Presidente). |
Art. 12. (Pubblicizzazione delibere). |
Art. 13. (Elezione vice Presidente). |
Art. 14. (Identità). |
Art. 15. (Norma finale). |
Art. 16. (Urgenza). |
§ 5.1.50 - L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1980, n. 10. Norme sull'associazione intercomunale e sull'ordinamento istituzionale delle UU.LL.SS.SS.
(B.U. n. 11 Straord. dell'11 novembre 1986).
Art. 1. (Oggetto della legge).
La presente legge disciplina la composizione dell'Assemblea delle Associazioni intercomunali costituite secondo la
Art. 2. (Composizione assemblea intercomunale). L'Assemblea intercomunale è composta:
di 50 componenti nelle associazioni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;
di 40 componenti nelle associazioni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti;
di 30 componenti nelle associazioni con popolazione superiore ai 1O mila abitanti.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento.
Art. 3. (Elezione dei componenti dell'Assemblea).
L'Assemblea dura in carica cinque anni.
I Consiglieri dei Comuni facenti parte dell'associazione intercomunale eleggono i componenti l'Assemblea con voto limitato.
Sono eleggibili esclusivamente i Consiglieri dei Comuni associati.
Alle elezioni si procede sulla base di liste presentate da almeno tre Consiglieri Comunali aventi diritto di voto, eletti nell'ambito territoriale dell'ULSS.
Le liste comprendono un numero di candidati non inferiore al numero dei sottoscrittori e comunque non superiore ai quattro quinti dei componenti da eleggere.
Il Presidente della Giunta regionale fissa la data delle elezioni e ne dà comunicazione al Sindaco di ciascun Comune associato.
Il Sindaco avvisa i singoli Consiglieri comunali indicando anche la sede del seggio elettorale.
Le liste devono essere presentate venti giorni prima della data delle votazioni presso la Segreteria del Presidente dell'Associazione intercomunale.
Il Presidente dell'Associazione intercomunale comunica al Presidente della Giunta regionale ed a tutti i Comuni dell'Associazione le liste ammesse entro quindici [15] giorni dalla data fissata per la votazione. In sede di prima attuazione della presente legge le liste vengono presentate venti giorni prima della data di votazione presso la Segreteria del Comune, sede dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.
Il Sindaco del Comune presso il quale sono state presentate le liste comunica al Presidente della Giunta regionale e a tutti i Comuni dell'Associazione le liste ammesse entro 15 giorni dalla data fissata per la votazione.
Le schede sono di colore diverso a seconda dei voti che rappresentano e sono fornite dalla Giunta regionale.
Ciascun Consigliere può votare una sola lista e può manifestare preferenze, sino ad un massimo di due, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
Ciascun Consigliere dispone di un numero di voti ridotti per difetto alla decina, pari al rapporto tra la popolazione di ciascun Comune, arrotondata per eccesso al migliaio superiore e il numero dei Consiglieri assegnati al Comune medesimo,
Art. 4. (Operazioni elettorali).
Al fine di consentire l'esercizio del voto secondo le determinazioni di cui al precedente articolo 3, ad ogni Consigliere è consegnata una scheda di colore diverso, in corrispondenza al numero di voti riconosciutigli per effetto della ponderazione prevista dal medesimo articolo.
Presso il Comune cui ha sede l'Associazione, è costituito l'ufficio elettorale composto:
a) dal Sindaco del Comune che lo presiede;
b) da quattro Consiglieri dello stesso Comune, due dei quali appartenenti alla minoranza, scelti dal Sindaco predetto;
c) dal Segretario del Comune con funzioni di Segretario.
Il seggio elettorale rimane aperto dalle ore 8 alle ore 20 del giorno fissato per la votazione.
Ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale provvede pubblicamente allo spoglio delle schede e compila il verbale dell'elezione computando i voti ottenuti da ciascuna lista e attribuendo conseguentemente i seggi.
L'attribuzione a ciascuna lista del numero dei componenti avviene secondo il disposto dell'art. 72
All'interno di ciascuna lista è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
In caso di parità di voti, è nominato il candidato più anziano di età.
I risultati sono comunicati al Presidente della Giunta regionale per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Art. 5. (Durata in carica - Prima convocazione).
L'Assemblea esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione della nuova Assemblea.
Tale riunione è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
L'ordine del giorno della prima seduta è stabilito dal Presidente della Giunta regionale all'atto della convocazione e deve contenere:
a) presa d'atto dell'elezione dei Componenti dell'Assemblea;
b) l'elezione del Presidente e del vice Presidente secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
c) l'elezione del Comitato di gestione dell'ULSS nei modi previsti dal successivo art. 8.
L'avviso per la prima riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere consegnato ai Componenti l'Assemblea almeno venti giorni prima di quello stabilito per tale adunanza.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Componente dell'Assemblea, vi subentra il candidato che lo segue nell'ordine delle preferenze della lista in cui è stato eletto.
Qualora cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, più della metà dei Componenti l'Assemblea, si procede all'integrale rinnovazione della stessa.
L'Assemblea viene rinnovata qualora nel periodo di durata vengano rinnovati Consigli comunali la cui popolazione complessiva sia superiore alla metà della popolazione dell'Associazione.
Art. 6. (Compiti dell'Assemblea).
L'Assemblea dell'Associazione intercomunale nel settore dei servizi sanitari gestiti dalle UU.LL.SS.SS., disciplinate dalla
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
3) l'adozione complessiva delle piante organiche;
4) convenzioni di cui all'art. 44 della
5) articolazione dei distretti sanitari di base.
In caso di inutile decorso del termine, previsto dall'articolo unico, primo comma, lett. a) della
Gli atti adottati dall'Assemblea generale per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sottoposti al controllo del Comitato regionale, di cui all'art. 55 della
Il Presidente ed i Componenti del Comitato di Gestione, qualora siano Componenti dell'Assemblea, possono partecipare alle sedute senza diritto di voto.
L'Assemblea, ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale delle strutture e degli uffici dell'ULSS.
Art. 7. (Validità delle sedute e delle deliberazioni).
L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Nella prima seduta, ovvero in caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, l'adunanza è presieduta dal Componente più anziano di età.
Per la validità delle sedute dell'Assemblea generale, è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti assegnati.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti votanti.
L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Componenti assegnati.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per il funzionamento dei Consigli comunali.
Art. 8. (Comitato di gestione).
Il Comitato di Gestione è composto:
a) dal Presidente e da sei membri nelle UU.LL.SS.SS. con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
b) dal Presidente e da quattro membri nelle UU.LL.SS.SS. con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
I Presidenti e i membri sono eletti mediante votazioni separate i con il quorum previsto dall'art. 7 quarto comma, della presente legge e con le modalità prescritte dall'art. 1, lett. b), della
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza del Comitato stesso.
Il Comitato di Gestione si rinnova per intero ogni 5 anni e i Componenti sono rieleggibili.
Il Comitato di Gestione e i suoi Componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.
In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di Presidente o di Membro del Comitato di Gestione, l'Assemblea Generale deve provvedere alle relative sostituzioni entro 30 giorni dal verificarsi del fatto.
Qualora il Comitato di Gestione venga a perdere contestualmente per qualsiasi causa, la maggioranza dei propri membri, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli stessi in una apposita adunanza, da convocare entro otto giorni dal verificarsi della circostanza.
Alla convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea o chi lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento.
Art. 9. (Attribuzioni del Comitato di Gestione).
Il Comitato di gestione esercita collegialmente le proprie funzioni e compie tutti gli atti amministrativi ad esso attribuiti dalle leggi statali e regionali.
Predispone le proposte degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 6.
Art. 10. (Adunanze e deliberazioni).
Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione, occorre la presenza della maggioranza dei membri assegnati.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti dei Componenti presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per il funzionamento della Giunta municipale.
Art. 11. (Attribuzioni del Presidente).
Il Presidente del Comitato di Gestione ha la legale rappresentanza dell'ULSS ed esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 15 della
Art. 12. (Pubblicizzazione delibere).
Le deliberazioni dell'Organo collegiale di cui all'articolo unico, primo comma, lett. a), della
L'ULSS trasmette a ciascun Comune del relativo ambito territoriale elenco delle deliberazioni inviate alla pubblicazione, dal quale risulti il numero, la data e l'oggetto dei provvedimenti.
Il Comune può richiedere all'ULSS copia delle deliberazioni cui abbia interesse.
E' abrogato il penultimo comma dell'art. 33 della
Art. 13. (Elezione vice Presidente).
Il Comitato di Gestione elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati, il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro del Comitato di Gestione più anziano di età.
Art. 14. (Identità).
(Omissis) [1].
Art. 15. (Norma finale).
Sono abrogati gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 della
E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
Art. 16. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Articolo sostitutivo dell'art. 16