Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 30/12/1991 |
Numero: | 426 |
Sommario |
Art. 1. 1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità [...] |
Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è sostituito dal seguente:"I componenti la Commissione durano in carica [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento [...] |
Art. 5. 1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 2.1.70 – L. 30 dicembre 1991, n. 426.
Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.
(G.U. 8 gennaio 1992, n. 5).
1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della
1. Il terzo comma dell'articolo 1 del
2. All'articolo 5 del
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del
2. Alle minori entrate derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo delle sovvenzioni spettanti alle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.