§ 2.1.5 – D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75.
Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:08/02/1945
Numero:75


Sommario
Art. 1.      Al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti [...]
Art. 2.      La Commissione centrale ha i seguenti compiti
Art. 3.      I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti [...]
Art. 4.      E' istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite [...]
Art. 5.      Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di [...]
Art. 6.      Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 2.1.5 – D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75.

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

(G.U. 27 marzo 1945, n. 37).

 

     Art. 1.

     Al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.

     La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

     I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione [1].

     La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

 

          Art. 2.

     La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

     a) sovraintende al funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati e al funzionamento delle Commissioni comunali di cui all'art. 4;

     b) approva il bilancio preventivo e consuntivo del servizio predetto;

     c) amministra il personale addetto agli uffici e provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;

     d) propone le norme sull'ordinamento contabile ed amministrativo del servizio; sui rapporti inerenti alla riscossione dei contributi, con gli esattori delle imposte, e con i ricevitori provinciali; su quelli relativi al versamento in un conto nazionale dei contributi stessi; su quelli per il servizio di cassa dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali;

     e) esamina le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, proponendo al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le eventuali modificazioni;

     f) esprime il suo parere sulle controversie deferite all'esame del Ministro stesso ai sensi del comma 8° dell'art. 5 precitato;

     g) esprime parere sui ricorsi presentati contro le decisioni prefettizie ai sensi degli articoli 8 e 12 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, in sostituzione della Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928 e sulla ripartizione tra gli istituti interessati, del gettito dei contributi unificati;

     h) esprime parere sulla misura dei contributi da determinarsi annualmente ai sensi del terzo comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

     i) fa proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuati nel passato per le prestazioni stesse;

     l) fa proposte sulle questioni di carattere generale relative alla applicazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni e alla riforma delle leggi e disposizioni medesime;

     m) esprime parere su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), e) e g) il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro può costituire in seno alla Commissione apposite sezioni.

 

          Art. 3.

     I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro, e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive organizzazioni della provincia.

     A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 4.

     E' istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.

     Detta Commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal sindaco, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali ed è assistito dal dirigente del locale ufficio di collocamento agricolo o, nel caso in cui questo non esista, dal dirigente dell'Ufficio di collocamento agricolo di un comune viciniore e dal segretario comunale o da un funzionario del comune da lui delegato.

     La Commissione è nominata dal sindaco e sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. I componenti di essa durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

     Agli stessi componenti non è dovuto alcun compenso.

 

          Art. 5.

     Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali.

     I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio [2].

 

          Art. 6.

     Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'ordinamento del servizio di cui all'art. 1 e per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale adibito al servizio stesso.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 dicembre 1991, n. 426.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 30 dicembre 1991, n. 426.