§ 29.3.11 – D.L. 13 gennaio 1998, n. 1.
Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:13/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento [...]
Art. 2.      1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. [...]
Art. 3.      1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 29.3.11 – D.L. 13 gennaio 1998, n. 1. [1]

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron. [2]

(G.U. 14 gennaio 1998, n. 10)

 

     Art. 1.

     1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.

     2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.

     3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.

     4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.

     5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

     6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

     7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

     8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

     9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

     10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

     11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

     12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.

     13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439 [3].

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439 [4].

 

          Art. 3 bis. [5]

     Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è prorogato al 30 luglio 1998 [6].

     Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 marzo 1998, n. 42. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1998, n. 42.

[3] Per la proroga del termine del 29 giugno 1998 di cui al presente comma vedi l'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 270.

[4] Per la proroga del termine di sei mesi di cui al presente comma vedi l'art. 4 della L. 3 agosto 1998, n. 270.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 13 marzo 1998, n. 42.

[6] Per la proroga del termine del 30 luglio 1998 di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L. 3 agosto 1998, n. 270.