Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1998 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della [...] |
§ 98.1.27141 - Legge 13 marzo 1998, n. 42. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.
(G.U. 14 marzo 1998, n. 61)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1998, N. 1.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della
2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Al titolo è aggiunto il seguente periodo: "Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del