Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/06/1986 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio [...] |
Art. 1 bis. [12] |
Art. 1 ter. [13] |
Art. 1 quater. [14] |
Art. 1 quinquies. [15] |
Art. 1 sexies. [16] |
Art. 2. [17] |
Art. 3. 1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, [...] |
Art. 3 bis. [21] |
Art. 4. 1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi [...] |
Art. 5. 1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di [...] |
Art. 5 bis. [26] |
Art. 5 ter. [27] |
Art. 6. 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. [...] |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27881 - D.L. 30 giugno 1986, n. 309 [1] .
Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.
(G.U. 30 giugno 1986, n. 149)
1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'art. 2 del
1-bis. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'art. 2 della
1-ter. I comuni sedi di titolarità di segretari comunali utilizzati dalle amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del
2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 5 del
3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'art. 8 del
4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'art. 2 del
4-bis. Il termine di due anni previsto dall'art. 13-novies del
4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla
4-quater. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 del
4-quinquies. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'art. 2 del
1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero del comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'art. 1 del
2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.
3. E' assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonchè per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'art. 16 della
1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-quater dell'art. 4 del
2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'art. 3 della
1. Al comma 5-ter dell'art. 2 del
"f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986".
2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'art. 1 del
1. Il fondo previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del
1. Il comma 2 dell'art. 1-bis del
1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'art. 2 del
2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.
3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della
1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'art. 1 del
2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate [20] .
3. Per le attività di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all'art. 9 del
4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.
1. La misura di contributi per le iniziative di cui all'art. 32 della
1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'art. 21 della
2. E' consentita, per le iniziative di cui all'art. 21 della
2-bis. All'art. 6 del
1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 90 miliardi per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'art. 9 del
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.
3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.
4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo".
4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonchè i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari [25] .
1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986.
2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo".
1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'art. 3, lettera q), della
1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del
2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 2 del
[3] Comma inserito dalla legge di conversione
[4] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Per un'integrazione al presente comma, vedi l'art. 6, comma 5, del
[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1987, dall'art. 6 del
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[12] Articolo aggiunto dalla legge di conversione
[13] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[14] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[15] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[16] Articolo aggiunto dalla legge di conversione
[17] Articolo così sostituito dalla legge di conversione
[18] I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 di cui al presente comma, sono differiti rispettivamente al 31 gennaio 1987 ed al 1° febbraio 1987, dall'art. 2 del
[19] Termine prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1989 dall'art. 13 della
[20] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[21] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[22] Comma così modificato dalla legge di conversione
[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione
[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[26] Articolo aggiunto dalla legge di conversione
[27] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.