§ 98.1.26348 - Legge 18 aprile 1986, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/04/1986
Numero:119


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26348 - Legge 18 aprile 1986, n. 119.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata

(G.U. 26 aprile 1986, n. 96)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni.

     All'art 1:

     al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le seguenti: "nei soli comuni disastrati".

     Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 1-bis - 1. Il fondo di cui all'art. 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

     Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell'art. 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali".

     All'art. 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni";

     al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";

     i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

     All'art. 5:

     i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

     All'art. 6:

     le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788 .

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.