Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/04/1986 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 , recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26348 - Legge 18 aprile 1986, n. 119.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata
(G.U. 26 aprile 1986, n. 96)
1. Il
All'art 1:
al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le seguenti: "nei soli comuni disastrati".
Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis - 1. Il fondo di cui all'art. 24 della
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell'art. 40, comma primo, lettera c), del
All'art. 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni";
al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";
i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
All'art. 5:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
All'art. 6:
le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.