§ 98.1.27869 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 48 .
Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1986
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini
Art. 1 bis.  [7]
Art. 1 ter.  [8]
Art. 2.  Strumenti urbanistici
Art. 3.  Interventi di recupero
Art. 4.  Contributo per la riparazione
Art. 5.  Acquisto alloggi
Art. 6.  Avviamento al lavoro dei giovani
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27869 - D.L. 28 febbraio 1986, n. 48 [1] .

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(G.U. 1 marzo 1986, n. 50)

 

     Art. 1. Proroga dei termini

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

     1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

     2) il termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [2] ;

     3) [3]

     4) il termine contenuto nell'art. 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

     5) il termine contenuto nell'art. 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.

     2. Il termine contenuto nell'art. 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della stessa legge n. 10 del 1977 [4] .

     3. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonchè di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonchè di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.

     4. E' prorogato di un anno il termine indicato nell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni [5].

     5. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato art. 32 con onere a carico del fondo di cui all'art. 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219 [6].

     6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

 

          Art. 1 bis. [7]

     1. Il fondo di cui all'art. 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

 

          Art. 1 ter. [8]

     1. Le disposizioni dell'art. 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali.

 

          Art. 2. Strumenti urbanistici

     1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni [9] .

     2. Resta fermo la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 settembre 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 [10] .

     4. [11]

     5. [12]

     6. [13]

     7. All'art. 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , le parole: "di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle parole: "di cui alle lettere a) e b)".

 

          Art. 3. Interventi di recupero

     1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'art. 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

     2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

     3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.

     4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

     5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. E' in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare, o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

     8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'art. 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

     9. Ai fini della assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

 

          Art. 4. Contributo per la riparazione

     1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

     2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

 

          Art. 5. Acquisto alloggi

     1. All'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

     "E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonchè degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni".

     2. [14]

     3. [15]

     4. [16]

 

          Art. 6. Avviamento al lavoro dei giovani [17]

     Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane di cui all' art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente. Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini. Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni [18] .

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 aprile 1986, n. 119.

[2]  Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[3]  Numero abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1988 dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1986 dall'art. 3 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 1986, n. 309.

[11]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[13]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[14]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[15]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[16]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[17]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Comma modificato dall'art. 3 bis del D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.