Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/01/1987 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con [...] |
Art. 2. 1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 3. 1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio [...] |
Art. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987 |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27915 - D.L. 3 gennaio 1987, n. 1. [1]
Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.
(G.U. 5 gennaio 1987, n. 3)
1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della
2. Il termine indicato all'art. 1-bis, comma 5, del
3. Il termine di efficacia della
1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'art. 2 del
2. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'art. 1 del decreto-legge di cui al comma 1, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile [7].
3. Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'art. 12 della
1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'art. 12 del
2. Fino al 31 dicembre 1987 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale, dai concessionari con oneri a proprio carico e, per gli aeroporti a diretta gestione statale, dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.
3. Per gli oneri da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato per la gestione dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 950 milioni di lire. Alla relativa spesa si farà fronte con le disponibilità esistenti in conto competenza sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 16 della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1989 dall' art. 3 del
[4] Importo elevato a L. 200 milioni dall' art. 37, comma 1,
[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 28 febbraio 1987 dall'art. 6 del
[6] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 1° marzo 1987 dall'art. 6 del
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 30 del
[8] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 18 della