§ 98.1.27915 - D.L. 3 gennaio 1987, n. 1.
Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/01/1987
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con [...]
Art. 2.      1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27915 - D.L. 3 gennaio 1987, n. 1. [1]

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

(G.U. 5 gennaio 1987, n. 3)

 

     Art. 1.

     1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989. [2]

     2. Il termine indicato all'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987 [3] .

     3. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo 1985, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 100 milioni [4] .

 

          Art. 2.

     1. I termini del 31 dicembre 1986 e del 1° gennaio 1987 indicati nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 31 gennaio 1987 [5] ed al 1° febbraio 1987 [6] .

     2. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nell'art. 1 del decreto-legge di cui al comma 1, concernente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in complessive lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile [7].

     3. Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, è prorogato al 28 febbraio 1987.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 1986 indicato nel comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è differito al 31 dicembre 1987 [8] .

     2. Fino al 31 dicembre 1987 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, per gli aeroporti gestiti da enti o società in regime di concessione totale, dai concessionari con oneri a proprio carico e, per gli aeroporti a diretta gestione statale, dall'Ente ferrovie dello Stato nelle forme e con le modalità finora praticate.

     3. Per gli oneri da sostenere dall'Ente ferrovie dello Stato per la gestione dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 950 milioni di lire. Alla relativa spesa si farà fronte con le disponibilità esistenti in conto competenza sul capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 6 marzo 1987, n. 64. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 16 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 1989 dall' art. 3 del D.L. 30 giugno 1989, n. 245.

[4] Importo elevato a L. 200 milioni dall' art. 37, comma 1, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 28 febbraio 1987 dall'art. 6 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 1° marzo 1987 dall'art. 6 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 30 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

[8] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 18 della L. 31 maggio 1990, n. 128.