§ 98.1.26295 - Legge 8 agosto 1985, n. 422.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1985
Numero:422


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26295 - Legge 8 agosto 1985, n. 422.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

(G.U. 21 agosto 1985, n. 196)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 1985";

     al comma 2, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 1985";

     al comma 3, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di un anno";

     al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'onere conseguente, valutato in lire 18 miliardi nell'anno 1985, è posto a carico del fondo per la protezione civile";

     il comma 6 è soppresso;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "Il fondo per la protezione civile è aumentato per il solo 1986 di 30 miliardi di lire. All'onere conseguente si fa fronte mediante corrispondente riduzione della quota per l'anno medesimo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Gli alloggi acquistati con i fondi di cui, all'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, sono destinati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, nonchè agli occupanti alla data del 31 dicembre 1984 di strutture pubbliche o temporaneamente acquisite al patrimonio pubblico. Alle assegnazioni provvede il sindaco di Napoli, Commissario straordinario di Governo, che stabilisce con propria ordinanza requisiti e condizioni per l'attribuzione degli alloggi stessi";

     al comma 8, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 1985";

     al comma 9, sono soppresse le parole: "ed in lire 646 milioni per l'anno 1986";

     i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "12-bis. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai contribuenti aventi domicilio, residenza o sede nei comuni di Pozzuoli, di Monte di Procida e di Bacoli per i redditi prodotti nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, nel mese di novembre 1985.

     12-ter. I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi".