§ 80.9.853 - D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198.
Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/11/2008
Numero:198


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.853 - D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198. [1]

Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

(G.U. 17 dicembre 2008, n. 294 - S.O. n. 277)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, n. 175;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 20;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Sentite le Organizzazioni sindacali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2008;

     Visti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico, e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni [2];

     b) Ministro: il Ministro dello sviluppo economico;

     c) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

     Art. 2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di Gabinetto;

     b) la segreteria tecnica del Ministro;

     c) il segretario particolare del Ministro;

     d) la segreteria del Ministro;

     e) l'ufficio legislativo;

     f) l'ufficio del consigliere diplomatico;

     g) l'ufficio stampa;

     h) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;

     i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

     4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, i Sottosegretari si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo e delle proprie strutture.

     6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice Capi di Gabinetto.

 

     Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'ufficio di Gabinetto coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi. L'ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.

     2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti le competenze istituzionali del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie, nonchè per la predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. L'attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro. Tale attività comporta anche la promozione di iniziative e l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde.

     3. La Segreteria del Ministro, coordinata dal Segretario particolare, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo all'organizzazione degli impegni. Il Segretario particolare cura, inoltre, l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro; adempie su suo mandato a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del Ministro.

     4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

     5. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, comunitari e diplomatici.

     6. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

 

     Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

     a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

     b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai fini della definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale;

     c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonchè analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio da un organo composto da tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, sceglie il Presidente e i componenti dell'organo collegiale tra esperti particolarmente qualificati in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di dodici unità, di cui fino ad un massimo di due di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applicano i commi 1, secondo periodo, 4 e 5 dell'articolo 5.

 

     Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere h) e i), è stabilito complessivamente in duecentosettanta comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Possono, inoltre, essere assegnati nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di duecentosettanta unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia non superiore a dieci. L'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 3 comma 1, ultimo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed eventuali altri incarichi dirigenziali generali, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono conferiti nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, limitatamente a quelli di livello dirigenziale generale, e con decreto del Ministro, negli altri casi, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti percentuali ivi previsti.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal segretario particolare del Ministro, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'ufficio legislativo, dal consigliere diplomatico, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro, dal Presidente del Servizio di controllo interno e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

     5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

     Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo della segreteria tecnica è nominato fra i Consiglieri parlamentari, magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari, avvocati e persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     3. Il Segretario particolare e il Capo della segreteria del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     4. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, e per la direzione del relativo ufficio è chiamato, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

     6. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     7. I Capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

 

     Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi Dipartimento dello stesso Ministero;

     b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo dell'ufficio legislativo, per il Consigliere diplomatico e per il Presidente del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il Segretario particolare del Ministro, e per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

     3. Ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato all'atto del conferimento dell'incarico da parte del Ministro. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

 

     Art. 8. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

     2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il servizio per gli affari generali e le risorse umane del Ministero, eventualmente anche assegnando ulteriori unità di personale ricomprese nelle aree I e II del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al 10 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 10. Norme finali e abrogazioni

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2007, n. 175;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309.


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 173.

[2] Lettera così rettificata con Comunicato pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2008, n. 300.