Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 02/03/2004 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 4. 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 5. 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 6. 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 7. 1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993» [...] |
Art. 8. 1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, è aggiunto, in fine, il seguente |
§ 80.9.513 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.
(G.U. 31 marzo 2004, n. 76)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 41, comma 8, della
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la necessità di modificare il citato
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;
Acquisito il parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati;
Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'articolo 1 del
a) alla lettera a) le parole: «3 febbraio 1993, n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 2, le parole: «un vice Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Il Capo di Gabinetto», le parole da: «collabora» fino a: «nonchè di» sono sostituite dalle seguenti: «coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di».
1. All'articolo 5 del
a) al comma 3, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) al comma 7, le parole: «quattordici unita» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unita»; inoltre le parole: «non piu' di tre» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di due».
1. All'articolo 8 del
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «novantadue unita» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei unita»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui non piu' di tredici aventi qualifica dirigenziale» sono soppresse;
c) al comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa», è inserita la seguente: «anche»;
d) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del
e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, è individuato presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non superiore a dieci, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
f) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
g) al comma 4, secondo periodo, le parole: «per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo» sono soppresse.
1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il Capo dell'ufficio legislativo,» sono inserite le seguenti: «, per il vice Capo di Gabinetto»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 19, comma 4, del
d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti: «I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del
f) al comma 4, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
g) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
h) il comma 7 è soppresso.
1. Al comma 2 dell'articolo 11 del
1. Dopo l'articolo 11 del
«Art. 11-bis. Norme transitorie e finali
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».