Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/10/2023 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Uffici di diretta collaborazione |
Art. 3. Ufficio di Gabinetto |
Art. 4. Segreteria del Ministro |
Art. 5. Ufficio legislativo |
Art. 6. Segreteria tecnica del Ministro |
Art. 7. Ufficio stampa |
Art. 8. Ufficio del Consigliere diplomatico |
Art. 9. Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato |
Art. 10. Personale degli uffici di diretta collaborazione |
Art. 11. Trattamento economico |
Art. 12. Organismo indipendente di valutazione della performance |
Art. 13. Struttura tecnica per la misurazione della performance |
Art. 14. Modalità di gestione |
Art. 15. Norme finali e abrogazioni |
§ 80.9.1208 - D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 173.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
(G.U. 1 dicembre 2023, n. 281)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
Visto il
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Visto il
Visto il
Visto l'articolo 23-ter del
Visto l'art. 1, commi 471 e seguenti, della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, concernente il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
Visto il
Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, operante presso il medesimo Ministero;
Informate le Organizzazioni sindacali con nota del Direttore Generale della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione i sistemi informativi e il bilancio, del 6 settembre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro delle imprese e del made in Italy;
b) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ai quali è stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;
e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy , di cui all'articolo 14, comma 2, del
Art. 2. Uffici di diretta collaborazione
1. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. I Capi degli Uffici di cui al comma 1, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
Art. 3. Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
2. L'Ufficio di Gabinetto, di livello dirigenziale generale, può essere articolato in distinte aree organizzative.
3. All'Ufficio di Gabinetto è assegnato un dirigente di livello generale il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
4. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, nonchè fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ed economiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevate capacità, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. Il Capo di Gabinetto dirige e coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Il Capo di Gabinetto definisce altresì l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale ai predetti Uffici.
5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a tre vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonchè nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, pubbliche ovvero private. L'incarico di vice Capo di Gabinetto può essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni. Laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, l'incarico di vice Capo di Gabinetto rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
6. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario.
Art. 4. Segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni, alla predisposizione e all'elaborazione di quanto necessario per gli interventi dello stesso mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, cura il cerimoniale.
2. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.
3. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura i rapporti personali del Ministro con soggetti pubblici e privati nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza privata del Ministro.
4. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
Art. 5. Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione normativa, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità, lo snellimento e la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
c) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale;
d) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le Autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; segue anche la legislazione regionale per le materia di interesse del Ministero;
e) sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza, in raccordo con l'Avvocatura Generale dello Stato e con le Direzioni Generali interessate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, fra dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi dell'Ufficio legislativo, di cui uno con funzioni vicarie, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonchè fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonchè della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo può essere conferito a dirigenti di ruolo di livello non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
Art. 6. Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto conoscitivo specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. Tali attività di supporto sono svolte in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevato livello specialistico e competenze adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate.
Art. 7. Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2 All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del
3. Il Ministro può nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, della
4. Il Ministro, inoltre, su proposta del Capo Ufficio stampa, può nominare fino a due vice Capi Ufficio stampa, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10, comma 2.
Art. 8. Ufficio del Consigliere diplomatico
1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.
2. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.
3. Il Ministro può altresì avvalersi di un Consigliere diplomatico aggiunto, parimenti scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 10, comma 2.
Art. 9. Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.
2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1.
Art. 10. Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 9, comma 4, è stabilito complessivamente in 130 unità, di cui 8 da assegnare al contingente del vice Ministro, se nominato, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con contratto di durata non superiore a quella di permanenza in carica del vice Ministro. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono inoltre essere assegnati, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli Uffici di diretta collaborazione, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero, nelle materie giuridico-amministrative ed economiche, nonchè in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale e i social media, anche con incarichi di collaborazione di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
3. In aggiunta al contingente di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di dieci Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero.
4. Nell'ambito del contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi dirigenziali di livello non generale in numero non superiore a sei, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del
5. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo della Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa, dal Capo della Segreteria dei Sottosegretario di Stato, dal Consigliere diplomatico, nonchè dai Vice Capi di Gabinetto e dai Vice Capi dell'Ufficio legislativo, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9, comma 4.
6. Le posizioni relative al Portavoce del Ministro, al Consigliere diplomatico aggiunto e ai Vice Capo Ufficio stampa, rientrano nell'ambito del contingente di cui al comma 2.
7. Il personale dipendente da altre amministrazioni, enti e organismi pubblici assegnato agli uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
Art. 11. Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 10, comma 5, e all'articolo 9, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
b) per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per i Vice Capi di Gabinetto e per il Consigliere diplomatico in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
c) per il Segretario particolare del Ministro, per i Vice Capi dell'Ufficio legislativo e per i Capi delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il portavoce del Ministro, in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo Ufficio stampa è da intendersi unico e omnicomprensivo nel caso di attribuzioni delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;
e) per il vice Capo Ufficio stampa il compenso è determinato all'atto del conferimento dell'incarico nel limite complessivo delle risorse disponibili e, comunque non oltre la misura massima di euro 70.000 annui lordi;
f) per il Consigliere diplomatico aggiunto, un trattamento economico di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
3. Ai dirigenti di livello non generale dei ruoli di cui all'art. 23 del
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con contratti di collaborazione è determinato all'atto del conferimento dell'incarico. Al personale con contratto a tempo determinato è attribuito il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri per l'area dei funzionari. Al personale con contratto di collaborazione è attribuito il trattamento economico determinato con decreto del Ministro, comunque entro il limite massimo di 120.000 euro annui lordi. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» Programma «Indirizzo politico», Azione «Indirizzo politico-amministrativo» dello stato previsionale della spesa del Ministero, che costituiscono il limite di spesa.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 10, comma 5. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12. Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «OIV», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del
2. L'OIV è costituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del
3. I componenti dell'OIV sono scelti nel rispetto dei requisiti e del procedimento di nomina previsti dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 6 agosto 2020, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del
4. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un emolumento onnicomprensivo, determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del 20%. La determinazione del compenso è rimessa all'autonoma decisione del Ministro nel rispetto dei principi fondamentali del
Art. 13. Struttura tecnica per la misurazione della performance
1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del
2. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità, oltre al responsabile della Struttura medesima. Al responsabile e al personale assegnato alla Struttura tecnica si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
3. Il trattamento economico del responsabile della Struttura tecnica di cui al comma 2 è determinato con le modalità stabilite all'articolo 11, comma 3, per il personale dirigenziale di livello non generale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.
4. Al personale non dirigenziale assegnato alla Struttura tecnica, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dal responsabile, spetta un'indennità accessoria sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi determinata con le modalità stabilite all'articolo 11, comma 5. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Presidente dell'OIV.
In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
Capo III
Disposizioni comuni e finali
Art. 14. Modalità di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio riferiti al Centro di Responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro», nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del
Art. 15. Norme finali e abrogazioni
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1537