§ 80.9.780 - D.P.R. 17 settembre 2007, n. 175.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/09/2007
Numero:175


Sommario
Art. 1.  Ministro e Sottosegretari
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 5.  Servizio di controllo interno
Art. 6.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 8.  Trattamento economico
Art. 9.  Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 10.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.780 - D.P.R. 17 settembre 2007, n. 175. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.

(G.U. 25 ottobre 2007, n. 249)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 19;

     Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

     Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

     Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale;

     Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 ottobre 2006;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

     Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ministro e Sottosegretari

     1. Il Ministro del commercio internazionale è l'organo di direzione politica del Ministero del commercio internazionale ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro del commercio internazionale si avvale degli uffici di diretta collabo-razione di cui all'articolo 3, comma 2.

     3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro del commercio internazionale;

     c) Ministero: il Ministero del commercio internazionale;

     d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del commercio internazionale;

     f) ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

     Art. 3. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto al Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

     g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato;

     h) il Servizio di controllo interno.

     3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

     4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

     5. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

 

     Art. 4. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di Gabinetto coadiuvano il Capo di Gabinetto per l'esercizio delle competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attività e relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

     2. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

     3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di studio e di supporto tecnico allo stesso, nonchè ai Sottosegretari di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio internazionale.

     4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonchè l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonchè le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonchè agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti delle direzioni generali del Ministero.

     5. L'Ufficio del consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

     6. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

     7. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo possono avvalersi rispettivamente di un vice Capo di Gabinetto e di un vice Capo dell'Ufficio legislativo.

 

     Art. 5. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte per la durata di un triennio in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, sceglie il titolare dell'organo monocratico ovvero i componenti dell'organo collegiale, in tale caso individuandone il Presidente, tra esperti particolarmente qualificati in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti del Ministero, gli altri due possono essere anche estranei alla pubblica amministrazione.

     3. Al Servizio di controllo interno sono assegnate fino ad un massimo di 6 unità di personale.

     4. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario e coordina la propria attività con il Comitato tecnico scientifico costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

 

     Art. 6. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), è stabilito complessivamente in sessantatre unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del trenta per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Nell'ambito del contingente di sessantatre unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dai Capi della Segreteria dei Sottosegretari di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa, dal consigliere diplomatico e dai componenti dell'organo direttivo del Servizio di controllo interno, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

 

     Art. 7. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonchè soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

     3. Il Capo della segreteria tecnica è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     4. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi.

     5. Il Capo della segreteria del Ministro, il segretario particolare del Ministro ed i Capi della segreteria dei Sottosegretari di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.

     6. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.

     7. I capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

     8. I componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, come determinati dall'articolo 5, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

 

     Art. 8. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:

     a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Capo della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio comprensivo dell'indennità di risultato spettante ai dirigenti generali del Ministero, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, il Capo della segreteria, il Segretario particolare ed i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) per il Consigliere diplomatico nel trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica;

     e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento previsto al presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del comma 1.

     3. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato previsionale della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 9. Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 10. Norme finali e abrogazioni

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198.