§ 80.5.282 - L. 18 marzo 1968, n. 350.
Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/03/1968
Numero:350


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 [...]
Art. 2.      Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad [...]
Art. 3.      Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle A, B, C e D
Art. 4.      All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme
Art. 5.      L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata in modo uniforme per tutti, dalle norme [...]
Art. 6.      Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere [...]
Art. 7.      Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della [...]
Art. 8.      Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente [...]
Art. 9.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla commissione interministeriale di cui all'art. 8 della legge 16 [...]
Art. 10.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre [...]
Art. 11.      I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque [...]


§ 80.5.282 - L. 18 marzo 1968, n. 350. [1]

Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana.

(G.U. 11 aprile 1968, n. 94).

 

     Art. 1.

     Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data del 1° gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'art. 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso amministrazioni dello Stato, diverse da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali amministrazioni.

     Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'art. 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 2.

     Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle amministrazioni dello Stato di assegnazione.

 

          Art. 3.

     Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle A, B, C e D.

 

          Art. 4.

     All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:

     1) i singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto;

     2) nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita nella categoria di impiego a contratto-tipo di appartenenza.

     La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle A, B, C e D e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, è determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 27 marzo 1957; ove occorra, sarà determinata in base ai corrispondenti coefficienti di stipendio.

     Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a ottimo, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detti grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, ed equiparate, è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'art. 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto-tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine (carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, nella qualifica iniziale della predetta carriera. La domanda dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente.

 

          Art. 5.

     L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili.

     Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.

     Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

     Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.

     L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto-tipo.

 

          Art. 6.

     Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso.

     Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'art. 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto-tipo d'appartenenza è attribuito il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica di inquadramento. È tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.

     In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.

 

          Art. 7.

     Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

     Nei confronti degli impiegati stessi, dalle amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sarà provveduto all'iscrizione all'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1954, data stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, agli effetti della decorrenza dell'applicazione agli impiegati stessi delle disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

     Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole amministrazioni verseranno all'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1° settembre 1954 in poi, senza interessi. Le amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni.

     All'iscrizione sarà provveduto, a cura delle amministrazioni già di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unità del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le amministrazioni provvederanno al versamento all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'ente predetto provvederà a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.

 

          Art. 8.

     Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico può, altresì, essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 9.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla commissione interministeriale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, relativamente agli impiegati di cui alla presente legge, sono devolute agli organi istituzionali propri delle singole amministrazioni di appartenenza degli impiegati stessi.

 

          Art. 10.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre disposizioni speciali inerenti al personale di cui alla presente legge con essa incompatibili.

 

          Art. 11.

     I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni interessate relativi al personale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A

Carriere direttive

 

Quadri 1. - Amministrativi

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore generale.

500

Direttore di divisione.

402

Direttore di sezione.

325

Consigliere di 1ª classe.

271

Consigliere di 2ª classe.

229

Consigliere di 3ª classe.

Quadro 2. Medici

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore generale medico (1).

500

Medico capo (1).

402

Medico superiore (1).

325

Medico di 1ª classe (1).

271

Medico di 2ª classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale medico (coefficiente 670), medico provinciale capo (coefficiente 500), medico provinciale superiore (coefficiente 402), medico provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), medico provinciale di 2ª classe (coefficiente 271).

Quadro 3. - Veterinari

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore generale veterinario (1).

500

Veterinario capo (1).

402

Veterinario superiore (1).

325

Veterinario di 1ª classe (1).

271

Veterinario di 2ª classe (1).

229

Veterinario di 3ª classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale veterinario (coefficiente 670), veterinario provinciale capo (coefficiente 500), veterinario provinciale superiore (coefficiente 402), veterinario provinciale di 1a classe (coefficiente 325), veterinario provinciale di 2a classe (coefficiente 271), veterinario provinciale di 3a classe (coefficiente 229).

Quadro 4. - Farmacisti

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore generale farmacista.

500

Farmacista capo.

402

Farmacista superiore.

325

Farmacista di 1ª classe.

271

Farmacista di 2ª classe.

229

Farmacista di 3ª classe.

Quadro 5. - Ingegneri

Coefficienti

Qualifica

670

Ispettore generale.

500

Ingegnere capo.

402

Ingegnere superiore.

325

Ingegnere principale.

271

Ingegnere.

Quadro 6. - Architetti

Coefficiente

Qualifica

402

Architetto superiore.

325

Architetto principale.

271

Architetto.

Quadro 7. - Agrari

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore agrario generale.

500

Ispettore agrario capo.

402

Ispettore agrario superiore.

325

Ispettore agrario principale.

271

Ispettore agrario.

229

Ispettore agrario aggiunto.

Quadro 8. - Geologi

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore generale.

500

Geologo capo.

402

Geologo superiore.

325

Geologo principale.

271

Geologo.

229

Vice geologo.

Quadro 9. - Biologi

Coefficiente

Qualifica

670

Ispettore generale.

500

Biologo capo.

402

Biologo superiore.

325

Biologo principale.

271

Biologo.

229

Vice biologo.

 

 

Tabella B

Carriere di concetto

 

Quadro 1. - Amministrativi

Coefficiente

Qualifica

500

Segretario capo.

402

Segretario principale.

325

Primo segretario.

271

Segretario.

229

Segretario aggiunto.

202

Vice segretario.

Quadro 2. - Ragionieri e contabili

Coefficiente

Qualifica

500

Ragioniere capo - Segretario contabile capo - Gestore capo.

402

Ragioniere principale - Segretario contabile principale - Gestore principale.

325

Primo ragioniere - Primo segretario contabile - Primo gestore

271

Ragioniere - Segretario contabile - Gestore

229

Ragioniere aggiunto - Segretario contabile aggiunto - Gestore aggiunto.

202

Vice ragioniere - Vice segretario contabile - Vice gestore.

Quadro 3. - Cassieri

Coefficiente

Qualifica

500

Cassiere capo.

402

Cassiere principale.

325

Cassiere superiore.

271

Primo cassiere.

229

Cassiere.

202

Vice cassiere.

Quadro 4. - Geometri

Coefficiente

Qualifica

500

Geometra capo.

402

Geometra principale.

325

Primo geometra.

271

Geometra.

229

Geometra aggiunto.

202

Vice geometra.

Quadro 5. - Agronomi

Coefficiente

Qualifica

500

Esperto agrario capo.

402

Esperto agrario principale.

325

Primo esperto agrario.

271

Esperto agrario.

229

Esperto agrario aggiunto.

202

Vice esperto agrario.

 

 

Tabella C

Carriere esecutive

 

Quadro 1. - Personale d'ordine

Coefficiente

Qualifica

325

Archivista superiore.

271

Archivista capo.

229

Primo archivista.

202

Archivista.

180

Applicato.

157

Applicato aggiunto.

Quadro 2. - Assistenti

Coefficiente

Qualifica

325

Assistente superiore.

271

Assistente capo.

229

Assistente principale.

202

Primo assistente.

180

Assistente.

157

Assistente aggiunto.

 

 

Tabella D

Carriere del personale ausiliario

 

Quadro 1. - Personale di anticamera

Coefficiente

Qualifica

180

Commesso capo.

173

Commesso.

159

Usciere capo.

151

Usciere.

142

Inserviente.

Quadro 2. - Personale tecnico

Coefficiente

Qualifica

173

Agente tecnico capo.

159

Agente tecnico.

Quadro 3. - Magazzinieri.

Coefficiente

Qualifica

180

Magazziniere capo.

173

Magazziniere di 1ª classe.

159

Magazziniere di 2ª classe.

151

Magazziniere di 3ª classe.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista. Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 5 della L. 16 gennaio 1978, n. 16.