Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 18/03/1968 |
Numero: | 350 |
Sommario |
Art. 1. Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 [...] |
Art. 2. Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad [...] |
Art. 3. Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle A, B, C e D |
Art. 4. All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme |
Art. 5. L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata in modo uniforme per tutti, dalle norme [...] |
Art. 6. Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere [...] |
Art. 7. Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della [...] |
Art. 8. Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente [...] |
Art. 9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla commissione interministeriale di cui all'art. 8 della legge 16 [...] |
Art. 10. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre [...] |
Art. 11. I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque [...] |
§ 80.5.282 - L. 18 marzo 1968, n. 350. [1]
Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana.
(G.U. 11 aprile 1968, n. 94).
Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col
Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'art. 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle amministrazioni dello Stato di assegnazione.
Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle A, B, C e D.
All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:
1) i singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto;
2) nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita nella categoria di impiego a contratto-tipo di appartenenza.
La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle A, B, C e D e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di cui agli allegati II, III, IV e V al
Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a ottimo, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detti grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, ed equiparate, è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'art. 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto-tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine (carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del
Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente.
L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.
Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.
Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.
L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto-tipo.
Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'art. 15 della
Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'art. 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto-tipo d'appartenenza è attribuito il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica di inquadramento. È tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.
In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova posizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.
Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al
Nei confronti degli impiegati stessi, dalle amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sarà provveduto all'iscrizione all'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1954, data stabilita dal citato
Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole amministrazioni verseranno all'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1° settembre 1954 in poi, senza interessi. Le amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni.
All'iscrizione sarà provveduto, a cura delle amministrazioni già di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unità del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le amministrazioni provvederanno al versamento all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'ente predetto provvederà a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.
Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico può, altresì, essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla commissione interministeriale di cui all'art. 8 della
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il
I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni interessate relativi al personale.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
Carriere direttive
Quadri 1. - Amministrativi |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale. |
500 |
Direttore di divisione. |
402 |
Direttore di sezione. |
325 |
Consigliere di 1ª classe. |
271 |
Consigliere di 2ª classe. |
229 |
Consigliere di 3ª classe. |
Quadro 2. Medici |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale medico (1). |
500 |
Medico capo (1). |
402 |
Medico superiore (1). |
325 |
Medico di 1ª classe (1). |
271 |
Medico di 2ª classe (1). |
(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale medico (coefficiente 670), medico provinciale capo (coefficiente 500), medico provinciale superiore (coefficiente 402), medico provinciale di 1ª classe (coefficiente 325), medico provinciale di 2ª classe (coefficiente 271). |
|
Quadro 3. - Veterinari |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale veterinario (1). |
500 |
Veterinario capo (1). |
402 |
Veterinario superiore (1). |
325 |
Veterinario di 1ª classe (1). |
271 |
Veterinario di 2ª classe (1). |
229 |
Veterinario di 3ª classe (1). |
(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale veterinario (coefficiente 670), veterinario provinciale capo (coefficiente 500), veterinario provinciale superiore (coefficiente 402), veterinario provinciale di 1a classe (coefficiente 325), veterinario provinciale di 2a classe (coefficiente 271), veterinario provinciale di 3a classe (coefficiente 229). |
|
Quadro 4. - Farmacisti |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale farmacista. |
500 |
Farmacista capo. |
402 |
Farmacista superiore. |
325 |
Farmacista di 1ª classe. |
271 |
Farmacista di 2ª classe. |
229 |
Farmacista di 3ª classe. |
Quadro 5. - Ingegneri |
|
Coefficienti |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale. |
500 |
Ingegnere capo. |
402 |
Ingegnere superiore. |
325 |
Ingegnere principale. |
271 |
Ingegnere. |
Quadro 6. - Architetti |
|
Coefficiente |
Qualifica |
402 |
Architetto superiore. |
325 |
Architetto principale. |
271 |
Architetto. |
Quadro 7. - Agrari |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore agrario generale. |
500 |
Ispettore agrario capo. |
402 |
Ispettore agrario superiore. |
325 |
Ispettore agrario principale. |
271 |
Ispettore agrario. |
229 |
Ispettore agrario aggiunto. |
Quadro 8. - Geologi |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale. |
500 |
Geologo capo. |
402 |
Geologo superiore. |
325 |
Geologo principale. |
271 |
Geologo. |
229 |
Vice geologo. |
Quadro 9. - Biologi |
|
Coefficiente |
Qualifica |
670 |
Ispettore generale. |
500 |
Biologo capo. |
402 |
Biologo superiore. |
325 |
Biologo principale. |
271 |
Biologo. |
229 |
Vice biologo. |
Tabella B
Carriere di concetto
Quadro 1. - Amministrativi |
|
Coefficiente |
Qualifica |
500 |
Segretario capo. |
402 |
Segretario principale. |
325 |
Primo segretario. |
271 |
Segretario. |
229 |
Segretario aggiunto. |
202 |
Vice segretario. |
Quadro 2. - Ragionieri e contabili |
|
Coefficiente |
Qualifica |
500 |
Ragioniere capo - Segretario contabile capo - Gestore capo. |
402 |
Ragioniere principale - Segretario contabile principale - Gestore principale. |
325 |
Primo ragioniere - Primo segretario contabile - Primo gestore |
271 |
Ragioniere - Segretario contabile - Gestore |
229 |
Ragioniere aggiunto - Segretario contabile aggiunto - Gestore aggiunto. |
202 |
Vice ragioniere - Vice segretario contabile - Vice gestore. |
Quadro 3. - Cassieri |
|
Coefficiente |
Qualifica |
500 |
Cassiere capo. |
402 |
Cassiere principale. |
325 |
Cassiere superiore. |
271 |
Primo cassiere. |
229 |
Cassiere. |
202 |
Vice cassiere. |
Quadro 4. - Geometri |
|
Coefficiente |
Qualifica |
500 |
Geometra capo. |
402 |
Geometra principale. |
325 |
Primo geometra. |
271 |
Geometra. |
229 |
Geometra aggiunto. |
202 |
Vice geometra. |
Quadro 5. - Agronomi |
|
Coefficiente |
Qualifica |
500 |
Esperto agrario capo. |
402 |
Esperto agrario principale. |
325 |
Primo esperto agrario. |
271 |
Esperto agrario. |
229 |
Esperto agrario aggiunto. |
202 |
Vice esperto agrario. |
Tabella C
Carriere esecutive
Quadro 1. - Personale d'ordine |
|
Coefficiente |
Qualifica |
325 |
Archivista superiore. |
271 |
Archivista capo. |
229 |
Primo archivista. |
202 |
Archivista. |
180 |
Applicato. |
157 |
Applicato aggiunto. |
Quadro 2. - Assistenti |
|
Coefficiente |
Qualifica |
325 |
Assistente superiore. |
271 |
Assistente capo. |
229 |
Assistente principale. |
202 |
Primo assistente. |
180 |
Assistente. |
157 |
Assistente aggiunto. |
Tabella D
Carriere del personale ausiliario
Quadro 1. - Personale di anticamera |
|
Coefficiente |
Qualifica |
180 |
Commesso capo. |
173 |
Commesso. |
159 |
Usciere capo. |
151 |
Usciere. |
142 |
Inserviente. |
Quadro 2. - Personale tecnico |
|
Coefficiente |
Qualifica |
173 |
Agente tecnico capo. |
159 |
Agente tecnico. |
Quadro 3. - Magazzinieri. |
|
Coefficiente |
Qualifica |
180 |
Magazziniere capo. |
173 |
Magazziniere di 1ª classe. |
159 |
Magazziniere di 2ª classe. |
151 |
Magazziniere di 3ª classe. |
[1] Abrogata dall'art. 24 del