Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 22/12/1960 |
Numero: | 1599 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente |
Art. 3. Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli [...] |
Art. 4. La disposizione di cui all'art. 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già [...] |
Art. 5. Al termine fissato dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è [...] |
Art. 6. Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'art. 15 della legge 29 aprile [...] |
Art. 7. Agli effetti dell'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di congedo ordinario coloniale, e le [...] |
Art. 8. Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo [...] |
Art. 9. Le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le integrazioni dei precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili, con assunzione dei conseguenti oneri a [...] |
Art. 10. Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono presentare domanda al Ministero del [...] |
Art. 11. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il [...] |
Art. 12. Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, sono riaperti nei [...] |
Art. 13. Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, i periodi di [...] |
Art. 14. Il trattamento previsto dall'art. 5 della legge 16 maggio 1956, n. 496, compete anche al personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della [...] |
Art. 15. L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete agli [...] |
Art. 16. Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonchè nell'art. 4 della presente legge, in [...] |
Art. 17. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955 |
Art. 18. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole [...] |
§ 80.5.22e - Legge 22 dicembre 1960, n. 1599. [1]
Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dal cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.
(G.U. 4 gennaio 1961, n. 3).
L'art. 23 del
"Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.
Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.
L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del
Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del
"Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente art. 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948".
Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori), abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del
La disposizione di cui all'art. 24, comma terzo, del
Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazioni contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti suddetti.
Al termine fissato dall'art. 8, comma terzo, del
Nei confronti del personale disciplinato dal
Agli effetti dell'art. 1 del
Nei confronti del personale rimasto in servizio, senza soluzione di continuità, nel territorio dell'ex Somalia italiana e passato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, il termine di operatività del cumulo di cui al sopra citato art. 1 è fissato al 31 dicembre 1952. Per i periodi di congedo maturati successivamente alla predetta data rimangono salvi i diritti derivanti al personale stesso dal
Per il personale rimasto in Etiopia, od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici, l'ammissione al trattamento di cui allo stesso
Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo ordinario coloniale maturati e non fruiti, non indennizzabili ai sensi dell'art. 2, primo comma, del
Gli impiegati di cui al precedente comma che, a seguito del rimpatrio, abbiano comunque ripreso servizio prima della scadenza del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato, s'intendono aver tacitamente rinunciato ad usufruire dei periodi di congedo non goduti. Nei confronti degli impiegati stessi, l'indennizzo di cui all'art. 2, primo comma, del
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato i quali siano rimasti a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nei territori d'Africa già di sovranità italiana e che, alla data predetta, si trovino ancora ivi in servizio, il cumulo di cui all'art. 1 del
Lo stesso trattamento è dovuto al personale che, trovandosi alla data del 1° luglio 1953 in servizio nei territori d'Africa di cessata sovranità italiana, sia, successivamente, cessato dall'impiego per esodo volontario, o per altro motivo, senza avere usufruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato.
Le disposizioni del
Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal
A tutti i pagamenti ancora da effettuare in esecuzione del
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il riconoscimento del rapporto di impiego alle dipendenze dei cessati Governi coloniali, sono tenuti a presentare tanto la domanda quanto la documentazione al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei casi in cui la documentazione prodotta risultasse insufficiente potrà essere concesso un ulteriore definitivo termine di novanta giorni per completare la documentazione stessa.
I termini indicati nei precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza con esonero, per l'Amministrazione dello Stato, da qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella prevista dal secondo comma dell'art. 2116 del Codice civile.
Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della
Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del
I depositi sui titoli a risparmio intestati al personale di cui al precedente comma, nonchè tutti gli interessi relativi, saranno versati allo Stato a cura degli Istituti di credito depositari.
Il trattamento previsto dall'art. 5 della
L'assegno personale di cui all'art. 4 del
Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del
Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni competenti.
[1] Abrogata dall'art. 24 del