§ 98.1.29525 - D.P.R. 20 ottobre 1954, n. 1090.
Trattamento di quiescenza del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che abbia optato per la conservazione del rapporto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1954
Numero:1090


Sommario
Art. 1.      Al personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego regolato dalle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 [...]
Art. 2.      Il personale di cui al precedente articolo ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato alle [...]
Art. 3.      I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che abbiano esercitata l'opzione di cui all'art. 7, primo comma, della [...]
Art. 4.      All'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego o della morte dei sanitari di cui al precedente art. 3, si liquiderà loro od ai loro aventi causa il [...]
Art. 5.      Ai fini dell'ammissione al diritto a pensione od indennità, si considera come cessato dal servizio per dimissioni l'impiegato che non presenti, nei termini prescritti, [...]
Art. 6.      Per il personale contemplato nell'art. 1 del presente decreto, attualmente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte, a norma [...]
Art. 7.      Al personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 7 della [...]
Art. 8.      I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le [...]
Art. 9.      Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso [...]


§ 98.1.29525 - D.P.R. 20 ottobre 1954, n. 1090. [1]

Trattamento di quiescenza del personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che abbia optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

(G.U. 30 novembre 1954, n. 275)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 13e18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

     Visti gli articoli 2 e7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della citata legge 29 aprile 1953, n. 430;

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego regolato dalle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, il quale, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, si applicano, a decorrere dal 1° settembre 1954, le disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, di cui al testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, anche se in servizio presso Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, salvo quanto disposto nei successivi articoli 3 e 4.

     Il personale di cui al precedente comma è soggetto, a decorrere dalla medesima data, e sempre che col presente decreto non sia diversamente disposto, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il personale di cui al precedente articolo ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, con rapporto d'impiego a contratto tipo, a contratto speciale a tempo indeterminato o comunque non di ruolo, anteriormente alla data del 1° settembre 1954. Ai fini di tale riscatto e del relativo contributo si applicano le norme che regolano la materia per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

     Per il personale che chieda il riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo è calcolato sullo stipendio annuo spettante al 1° luglio 1953.

 

          Art. 3.

     I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che abbiano esercitata l'opzione di cui all'art. 7, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431, e che non si avvalgano della facoltà di cui al successivo art. 7, sono iscritti, anche se non lo fossero anteriormente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

     Nei riguardi del personale di cui al precedente comma sarà provveduto, ove occorra, alla sistemazione contributiva per i servizi resi a contratto tipo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non assistiti di fatto da iscrizione alla Cassa suddetta. A tal fine lo Stato è tenuto a versare alla Cassa stessa i contributi personali e dell'ente maturati alla predetta data, avendo riguardo alle misure di essi in vigore all'epoca in cui i relativi servizi sono stati prestati, maggiorato dagli interessi semplici annui in ragione del sei per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre 1953. Lo Stato si rivarrà verso gli interessati per l'importo dei contributi personali, senza computo di interessi.

 

          Art. 4.

     All'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego o della morte dei sanitari di cui al precedente art. 3, si liquiderà loro od ai loro aventi causa il trattamento di quiescenza che ad essi spetterebbe in applicazione delle disposizioni in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, qualora tale trattamento risulti più favorevole, per quanto riguarda il diritto e la misura, di quello spettante in applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. La pensione o l'indennità sarà, in tal caso, integralmente corrisposta dalla predetta Cassa, che si rivarrà verso lo Stato del valore capitale della differenza, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità.

     Ai fini della determinazione del trattamento più favorevole, si tiene conto, in ogni caso, della totalità dei servizi utili a pensione valutabili in base alle norme dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'ammissione al diritto a pensione od indennità, si considera come cessato dal servizio per dimissioni l'impiegato che non presenti, nei termini prescritti, la domanda di rinnovazione del contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 13 dalla legge 29 aprile 1953, numero 430, in connessione con l'art. 6, terzo comma, del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     Per il personale contemplato nell'art. 1 del presente decreto, attualmente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte, a norma dell'art. 18 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, l'Istituto stesso verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze suddette, calcolata alla data del 1° settembre 1954.

     Una metà della suddetta somma sarà incamerata dallo Stato, in corrispettivo dei premi pagati per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati, previo eventuale conguaglio con i contributi personali di cui al secondo comma del precedente art. 3.

     E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

 

          Art. 7.

     Al personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il quale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 1 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbia presentato, nei prescritti termini, domanda di cessazione dal servizio, oppure la presenti nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data suddetta, compete, all'atto della cessazione del rapporto di impiego, il trattamento di cui all'art. 8 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430.

     Per i medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il trattamento di quiescenza eventualmente spettante a norma del richiamato art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ripartito fra lo Stato e la Cassa predetta in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili, espresse in mesi, trascurando le frazioni di mesi. I servizi utili in base sia all'ordinamento statale che a quello della Cassa ed i servizi simultaneamente resi si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili e pensione soltanto in base alle norme, in materia, dello Stato o della Cassa predetta.

     Nel caso di cui al precedente comma, il trattamento complessivo spettante ai sanitari cessati dal servizio è corrisposto integralmente dallo Stato, salvo rivalsa verso la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari delle sole quote a suo carico del trattamento di quiescenza. Quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, la rivalsa viene effettuata in una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote predette, da determinarsi tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione.

 

          Art. 8.

     I medici, chirurgi e veterinari a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che siano stati o siano iscritti di fatto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i quali, in applicazione dell'art. 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, siano cessati dal rapporto di impiego anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oppure cessino dal rapporto d'impiego posteriormente alla predetta data senza avere esercitata l'opzione di cui all'art. 7, primo comma della legge 9 luglio 1954, n. 431, hanno diritto, in aggiunta al trattamento di cui all'art. 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alla liquidazione del trattamento di quiescenza che può loro eventualmente spettare da parte della Cassa suddetta.

     A tal fine, la cessazione del rapporto d'impiego si considera come avvenuta per soppressione di posto.

     Le medesime norme si applicano verificandosi l'ipotesi contemplata dal terzo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430.

 

          Art. 9.

     Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.