§ 80.5.186 – L. 16 maggio 1956, n. 496.
Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/05/1956
Numero:496


Sommario
Art. 1.      Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno [...]
Art. 2.      Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date [...]
Art. 3.      Il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 è esteso al personale civile rimasto in Etiopia od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici
Art. 4.      Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'art. 18 [...]
Art. 5.      Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente art. 4 compete, a carico dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato ha riassunto [...]
Art. 6.      Il personale per il quale i provvedimenti di comando, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio [...]
Art. 7.      Le indennità aggiuntive previste dall'art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, per il personale cessato dal servizio saranno corrisposte agli aventi diritto [...]
Art. 8.      Le attribuzioni della Commissione nominata con decreto interministeriale 1° gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a contratto tipo, e quelle della Commissione [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le [...]


§ 80.5.186 – L. 16 maggio 1956, n. 496. [1]

Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente.

(G.U. 14 giugno 1956, n. 145).

 

     Art. 1.

     Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi, compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di famiglia o indennità di carovita nella misura del 120 per cento, indennità coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennità di disagiata residenza e relativo supplemento. Non è riconosciuto il diritto a tutte le altre indennità già previste per i servizi coloniali.

     Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per tutto il tempo in cui il personale stesso è rimasto nelle condizioni sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.

     Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti, abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali autorità occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al personale stesso corrisposti dalle predette autorità.

     Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente articolo spetta altresì al personale comunque destinato a prestare servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi Governi coloniali.

     La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente ad amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in servizio o successivamente destinato in Libia o in Eritrea, è regolata a termini dell'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374.

 

          Art. 2.

     Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle autorità occupanti ed amministratrici dei singoli territori:

     1) per la Libia, 31 dicembre 1946;

     2) per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947.

     Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale, non sia rimpatriato, è, in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra.

     Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unità di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici.

     Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avrà comunque termine il 31 marzo 1950.

     Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennità coloniale, l'indennità di disagiata residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949.

 

          Art. 3.

     Il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 è esteso al personale civile rimasto in Etiopia od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici.

     Tale trattamento, però, dovrà essere riconosciuto caso per caso con decreto motivato, tenendo conto dell'attività svolta dal personale e dell'opportunità della sua permanenza in detto territorio.

 

          Art. 4.

     Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che si sia venuto a trovare nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, è attribuito, a carico dell'Amministrazione statale ed in relazione alla rispettiva situazione di diritto e di fatto, il trattamento spettante in forza dei medesimi articoli ai dipendenti civili dello Stato di gruppo, categoria, grado e classe a cui il predetto personale sia stato parificato.

     Qualora detto personale abbia sofferto prigionia od internamento, gli è riconosciuto il diritto, a carico dell'Amministrazione statale, al trattamento previsto dall'art. 40 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.

 

          Art. 5.

     Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente art. 4 compete, a carico dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio, il rimborso delle spese di viaggio di rimpatrio per sè e per le persone di famiglia.

     Al personale di cui al comma precedente compete inoltre il rimborso delle spese di trasporto in Italia di quindici quintali complessivi di mobili e masserizie con le modalità di cui all'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni.

     Il trattamento del presente articolo è corrisposto al personale che ha effettuato o effettuerà il trasferimento entro il termine massimo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Lo stesso termine è stabilito per il personale dei ruoli civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato già in servizio nei territori ex coloniali.

 

          Art. 6.

     Il personale per il quale i provvedimenti di comando, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dall'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non risultino formalmente adottati dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dal cessato Ufficio per gli affari del soppresso Ministero della Africa italiana, sarà sistemato dalle Amministrazioni di assegnazione, in base alla situazione di fatto.

 

          Art. 7.

     Le indennità aggiuntive previste dall'art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, per il personale cessato dal servizio saranno corrisposte agli aventi diritto dall'Amministrazione cui compete la concessione e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 8.

     Le attribuzioni della Commissione nominata con decreto interministeriale 1° gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a contratto tipo, e quelle della Commissione nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, con i poteri a questa ultima Commissione conferiti dall'art. 10 della legge 9 luglio 1954, n. 31, per la parte relativa al personale assunto a contratto straordinario a tempo indeterminato, sono devolute con carattere permanente, ad una Commissione da nominarsi dal Ministro per il tesoro, con proprio decreto, costituita da un direttore generale dell'Amministrazione del tesoro che la presiede, da quattro funzionari, due provenienti dal ruolo di Governo del cessato Ministero dell'Africa italiana, due dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un funzionario assunto a contratto tipo. La Commissione funzionerà presso il Ministero del tesoro e di essa eserciterà le funzioni di segretario un funzionario o un impiegato già dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.